Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, che per essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana sono soggetti ad ispezione fitosanitaria?
I prodotti sono quelli previsti nell'allegato V del D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Quali sono i punti di entrata autorizzati in Liguria per importare prodotti vegetali da paesi terzi? 
In Liguria sono cinque i punti autorizzati per introdurre nel territorio dell'UE vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario: dogane portuali di Genova (porto e terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (aeroporto), dogana portuale della Spezia (porto, terminal Fornelli, terminal Tarros), dogana portuale di Savona (porto e Reefer terminal di Vado), dogana portuale di Imperia.

Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, di vietata introduzione per motivi fitosanitari nel territorio della Repubblica Italiana? 
I prodotti sono quelli previsti nel D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Sono soggetti a controllo fitosanitario anche piccole quantità di prodotti vegetali trasportati da turisti di ritorno da paesi terzi? 
Sì, anche se è ammessa, in deroga, l'introduzione di piccoli quantitativi di prodotti destinati ad essere utilizzati a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del paese di origine.

La normativa che governa il settore lattiero caseario introduce importanti novità, definendo puntualmente ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno degli operatori della filiera.

Anche i produttori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di legge nell'ambito della gestione del latte.
La modulistica riguardante i diversi adempimenti a cui si devono sottoporre si può ora scaricare direttamente dal sito.

Essa è costituita da modelli compilabili quali comunicazioni, dichiarazioni e richieste che la ditta deve rivolgere al Servizio coordinamento delle funzioni ispettive in agricoltura. Per quanto riguarda i trasferimenti di quota, congiuntamente o separatamente dall'azienda, c'è invece un modulo base, degli allegati e delle note esplicative, da stampare su carta bianca con Acrobat Reader. Il codice a barre, infatti, non è più obbligatorio per la registrazione del contratto da parte degli uffici regionali.

Qui di seguito trovi tutta la modulistica scaricabile per la gestione della produzione del latte.

Il regime delle quote latte è terminato il 31 marzo 2015.
Con la dgr  n.1323 del 30 novembre 2015 sono state definite le “Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari“.
ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all’articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare nel SIAN il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori. Per poter operare devono essere riconosciuti ed abilitati da parte della Regione Liguria.

Riconoscimento di un nuovo primo acquirente
I primi acquirenti di latte vaccino, se non già iscritti, poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti nell’ Albo regionale dei primi acquirenti tenuto in formato elettronico ed aggiornato dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.
A tal fine devono presentare apposita istanza al Settore Ispettorato Agrario Regionale in relazione alla propria sede legale riportando la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima all’Ufficio regionale competente utilizzando i moduli “richiesta riconoscimento acquirente” ed il modulo di dichiarazione iscrizione registro imprese.

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:
a) Sia iscritto alla CCIAA;
b) Disponga di locali in cui l’autorità competente può consultare la documentazione specifica in occasione dei controlli;
c) Possa effettuare il collegamento telematico con il SIAN;
d) Disponga di un dispositivo di firma digitale riconosciuto;
e) Si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni e a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione dei controlli;
f) Si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione Liguria ogni eventuale variazione che lo riguarda.

In questa sezione trovi la modulistica riservata ai produttori di latte e agli acquirenti.
La maggior parte degli approfondimenti riguarda le QUOTE LATTE.

L'Unione Europea, sin dal 1984, ha emanato norme e regolamenti tesi a stabilizzare la produzione di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
Queste norme impongono ad un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte o prodotti derivati il possesso della cosiddetta "quota latte", ovvero una sorta di autorizzazione (espressa in kg) alla vendita.
Più precisamente, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "producibile".

Il quantitativo viene diviso in quota consegne per il latte venduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, tal quale o trasformato.

La quota disponibile nazionale è poi suddivisa tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla vendita.
Il latte commercializzato in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso.
Tuttavia, prima di applicare il prelievo supplementare al soggetto direttamente responsabile del mancato rispetto del proprio tetto produttivo, viene effettuata la compensazione nazionale tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno della quota disponibile), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonché sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.


In base alle attuali normative, le ditte che raccolgono il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzarlo tal quale o trasformato devono essere riconosciute dalla Regione dove hanno la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento (iscrizione albo), che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero.

E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la ditta acquirente cui consegna il latte abbia ottenuto il riconoscimento regionale, in quanto i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare: in pratica si paga una sanzione corrispondente al valore del latte consegnato.

Qui di seguito puoi trovare scaricabile tutta la modulistica per gestire l'acquisto e il trasporto del latte insieme alla normativa di riferimento.

L’autorizzazione per impiantare nuovi vigneti in Italia segue il regime previsto dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Agricoltura. Ogni anno, viene messa a disposizione una quota massima di superficie vitata (generalmente pari all'1% della superficie vitata nazionale). Per la Liguria sono disponibili 30 ettari di nuovi impianti da assegnare ogni anno (DM n. 682660 del 12 dicembre 2023).

Di seguito le modalità principali per ottenerla:

Richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti

  • Domanda annuale:
    • Le domande per i viticoltori della Regione Liguria si presentano attraverso il portale nazionale Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
    • Il periodo per la presentazione delle domande è dal 15 febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno. Consultare Le linee guida di AGEA nel paragrafo a fine pagina Download allegati
  • Priorità assegnate: Nessuna
  • Superficie massima richiedibile: 2 ettari
  • Assegnazione minima garantita prevista: 1000 mq (con assegnazione proporzionale della quota rimanente). In caso di eccesso di richieste che non consenta l’assegnazione minima garantita, applicazione del criterio di proporzionalità puro rispetto alle richieste
  • Il Ministero comunica telematicamente alla Regione entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto
  • La Regione pubblica l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni

Autorizzazioni per reimpianto dopo estirpazione

  • L’estirpazione deve essere autorizzata dall’Ispettorato agrario regionale competente per territorio. Nel caso di necessità rivolgersi preliminarmente ai predetti uffici
  • Dopo aver estirpato un vigneto, è possibile richiedere l’autorizzazione per il reimpianto su una superficie equivalente
  • I produttori devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto al Settore Ispettorato agrario entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione

Le pagine dedicate all'antincendio boschivo sono ora aggiornate solo
sul sito web di Regione Liguria

I gravi dissesti e il progressivo impoverimento dell’ecosistema forestale ligure prodotto dai ripetuti incendi, costituiscono una delle priorità cui porre attenzione. La legge quadro in materia di incendi boschivi (353/2000) e le leggi regionali 4/99 e 9/2000 assegnano a Regione fondamentali ruoli quali: 

  • pianificazione e programmazione, attraverso il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
  • organizzazione e coordinamento della Struttura operativa di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, il sistema di enti locali, e di volontariato che compone la struttura operativa di intervento per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Obiettivo della Regione, oltre alla prospettiva traguardabile della riduzione degli incendi e delle superfici percorse dal fuoco, che va ben al di là della durata del singolo piano, è definire un costante sviluppo delle infrastrutture di previsione, prevenzione ed intervento nonché la possibilità di poter contare su volontari e cittadini sempre più preparati.

La Regione Liguria è partner del progetto MED-PSS (Diffusione  della  cultura  del rischio  incendi) finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.  Il progetto MED-PSS ha l'obiettivo di diffondere la cultura del rischio incendi nell'area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, informando e sensibilizzando target diversi (scuole, operatori agricolo-forestali, amministratoti/funzionari, cittadinanza in generale...) sull’importanza della risorsa bosco e sui corretti comportamenti da adottare per preservarla, sviluppando buone pratiche di comunicazione sia nella fase di prevenzione che di allerta.

Tutelare il nostro patrimonio boschivo richiede l’attenzione e la collaborazione di tutti.

Per saperne di più: materiale informativo AIB e materiale progetto MED-PSS

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