Indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è istituita dall’art.31 del Regolamento (UE) n.1151/2012 che viene completato dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che contiene specificazioni sulle condizioni d’uso.

L’indicazione può essere utilizzata per identificare i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, tutte le operazioni di trasformazione devono avvenire in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art.32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nel Programma di Sviluppo Rurale.

Il Decreto Ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017, disciplina a livello nazionale le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione di deroghe per i mangimi zootecnici e per alcune operazioni e ingredienti per la trasformazione. Il Decreto Ministeriale n.53839 del 20 luglio 2018 specifica invece gli adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare che utilizzino l’indicazione, Il logo nazionale, scaricabile dal sito del Ministero, è istituito dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018.

Questa indicazione può essere utilizzata in associazione ad altri marchi (Biologico, DOP, IGP), è totalmente gratuita per le imprese ed è riconosciuta in tutta l’Unione Europea

Le deroghe principali 

  • i prodotti quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% in peso totale degli ingredienti
  • gli impianti di trasformazione possono essere situati entro una distanza di 30km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna
  • gli animali devono essere allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • gli animali transumanti devono trascorrere almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
  • la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare le seguenti percentuali di sostanza secca su base annua:
    - 40% per i ruminanti
    - 50% per gli altri animali da allevamento
    - 75% nel caso dei suini 

Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 

Come richiedere l’indicazione 

L’operatore che intenda avvalersi dell’indicazione “Prodotto di Montagna” deve: 

  • inviare alla Regione l'allegato 1 al Decreto ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017 debitamente compilato entro 30 giorni dall’avvio della produzione
  • Tenere la tracciabilità in ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione
  • Fornire la documentazione giustificativa richiesta durante eventuali controlli ufficiali

La Regione trasmette semestralmente al Mipaaf l’elenco dei produttori che hanno fatto richiesta, il Ministero aggiorna a sua volta l’elenco nazionale. I controlli ufficiali possono essere svolti dall’ICQRF o da altri organi competenti. 

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: 
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile
Telefono: 010 548 8709
email: federico.ugolini@regione.liguria.it

 

 

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