La viticoltura di qualità ad Imperia è rappresentata da 600 aziende per una superficie di 240 ettari. Il territorio impervio, i terrazzamenti, la forte insolazione e la carenza di piogge, specialmente all'estremo ponente, rappresentano le note distintive della viticoltura in provincia di Imperia.
Il "Rossese di Dolceacqua" e l'" Ormeasco di Pornassio" sono le DOC che più caratterizzano il patrimonio viticolo imperiese.

DOC Rossese di Dolceacqua

Costituito in vinificazione, dal vitigno Rossese in purezza al 90%. Coltivato all'estremo della provincia (Dolceacqua e comuni limitrofi) affonda la sua presenza sul territorio in antiche origini, già il Gallesio ricorda un uva nera chiamata "Rossese di Dolceacqua". A Napoleone Buonaparte, nel castello dei Doria, fu offerto il vino locale "rossese" e tanto lo apprezzò che ordinò una spedizione di barili alla sede Imperiale a Parigi.

DOC Riviera Ligure di Ponente Rossese

Da non confondere con la DOC Rossese di Dolceacqua, se ne distingue per le zone di coltivazione e per provenienza. A partire dai primi dell'800 tra i diversi tipi di "Rossese" descritti dagli autori (Dalmasso) è da citare un "Rossese" a bacca colorata diffuso prevalentemente nel Savonese (Campochiesa). Tali vitigni sono coltivati variamente nel territorio provinciale sia nell'entroterra (Ranzo, Airole, Caravonica) che sulla costa (Dianese, Imperiese). Ormeasco di Pornassio

DOC Ormeasco di Pornassio

Storicamente l'insediamento dell'Ormeasco è attribuito ai marchesi Clavesana (secolo XIV) nella località Ormea (ai confini con la Valle Arroscia) da cui prende il nome e da dove si sarebbe espanso in Piemonte con il sinonimo di "Dolcetto". Secondo altri, invece, è proveniente dal Piemonte e si sarebbe diversificato nel tempo come clone dello stesso "Dolcetto" espandendosi in Liguria. Oggi presente in tutta la Valle Arroscia e parzialmente in Valle Argentina, si è ben adattato sino ad esprimersi pregevolmente nelle vigne soprattutto della fascia sub-alpina (400-800 s.l.m.).

DOC Vermentino

Trae provenienza, presumibilmente, dalla Spagna e poi dalla Corsica (secolo XII). Sotto il dominio Genovese (secondo Levadoux) si espanse in tutta la Liguria. I bollettini a cura del Ministero Agricoltura (anno 1896) lo attribuiscono ad areali vitati come quelli di Diano Castello e Porto Maurizio.

DOC Pigato

Dal dialetto pigau o dal latino picatus (macchiato) per la caratteristica macchiettatura rugginosa epidermica sull'acino, confuso forse in precedenza con il rassomigliante Vermentino, del Pigato si trova traccia, anche qui, nel bollettino "Ampelografico" (citato dell'anno 1883 come "pigà"). Riferito originariamente nella zona delle alture di Ceriale e Campochiesa (SV), pare abbia sostituito nel tempo il vitigno Vermentino, più soggetto a marciumi del grappolo. Si è esteso poi, in tempi abbastanza recenti, nelle zone limitrofe ed in particolare nell'Albenganese e poi ad Ortovero; nella provincia di Imperia nella bassa Valle Arroscia ove trova predilezione nel comune di Ranzo e in seguito in tutto l'imperiese sino ai confini con la Francia.

La relazione tra uomo e api affonda le sue radici nell'antichissimo passato.

Il miele infatti ha rappresentato per millenni l'unico alimento zuccherino concentrato disponibile.

Già dodicimila anni fa gli uomini primitivi saccheggiavano gli alveari selvatici per trafugare miele e cera. Questi piccoli insetti erano considerati in Grecia veri maestri di geometria per la perfezione delle loro celle esagonali, tutte rigorosamente inclinate lungo lo stesso asse geometrico. Gli egizi credevano ad un'origine divina: le lacrime del dio Ra, il Sole, prima di toccare il suolo si trasformarono in api.

Per far fermare uno sciame in volo e appropriarsene si usavano svariati mezzi come ad esempio battere uno strumento metallico. Questa credenza deriva in realtà da una antica legge romana che attribuiva lo sciame a chi lo avesse subito segnalato battendo su una pentola.

Nel corso del tempo l'apicoltura è divenuta più razionale: le api selvatiche venivano allevate in tronchi cavi (bugni villici), ma per l'estrazione del miele si ricorreva all'apicidio, cioè alla distruzione dell'intera famiglia. Solo nell'ultimo secolo l'uomo ha imparato a costruire le arnie a telai mobili e ad allevare le api domestiche, nel rispetto della loro vita.

L'apicoltore modella il suo lavoro sui comportamenti istintivi dei suoi insetti. La sua attività principale consiste nell'indurre le api ad accumulare più scorte di quelle che effettivamente servirebbero, per poter poi asportare la maggior parte della produzione.

Per favorire la produzione di miele gli alveari possono venire trasportati sul luogo delle fioriture più importanti (nomadismo).

L'ape domestica più allevata è la mellifera ligustica, originaria della nostra regione e usata in tutto il mondo per la sua laboriosità, docilità e il forte senso della famiglia.

Per recuperare i telai delle arnie ricolmi è necessario innanzitutto allontanare e calmare le api. La tecnica più accreditata è quella antica dell'affumicamento: il fumo infatti ammansisce le api poichè lo spavento le porta ad ingoiare miele e ciò le ostacola nell'estrazione del pungiglione.

Per passare dall'alveare alla tavola il miele richiede pochi passaggi:

  • disopercolatura elimina lo strato di cera che chiude le cellette contenenti il miele
  • estrazione vera e propria, condotta con smelatori centrifughi
  • purificazione che può avvenire per filtrazione o per decantazione

Al termine di queste operazioni il miele può già essere invasettato.

Per ottenere un prodotto cristallizzato in maniera fine ed omogenea (miele cremoso) si usa la tecnica della cristallizzazione guidata che, pur migliorando le caratteristiche fisiche ed estetiche del miele, non ne altera la sostanza.

Trattamenti termici possono essere utilizzati per fluidificare i mieli già cristallizzati o per allungare il tempo di vita del prodotto allo stato liquido ma hanno effetto negativo sul prodotto in termini di perdita di aroma e qualità strutturali.

I prodotti principali dell'apicoltura, oltre il miele, sono: la cera, la pappa reale, la propoli e il polline.

Questo particolare tipo di turismo è disciplinato a livello nazionale dal D.M. n. 293/1999 del 13 aprile, e a livello locale, con la L.R. n. 37/2007 del 21 novembre che regolamenta le attività di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo. Quest'ultimo si differenzia dal pescaturismo perché prevede anche il soggiorno nelle case dei pescatori.

Per lo svolgimento del pescaturismo si devono rispettare precise norme che regolano questa attività. Le imbarcazioni possono essere autorizzate all'uso di tutti i tradizionali mezzi di pesca, escludendo i sistemi da traino e a circuizione (in caso di presenza di queste attrezzature il pescatore dovrà astenersi dal loro utilizzo). I natanti non possono spingersi oltre le tre miglia dalla costa rimanendo all'interno delle acque del compartimento marittimo di appartenenza, i passeggeri devono essere sbarcati al porto di partenza.
Il pescaturismo può essere svolto durante tutto l'anno, anche nei giorni festivi, con il solo accorgimento di possedere a bordo sistemazioni, anche non fisse, per il ricovero al coperto degli escursionisti nel periodo che va dal 1 novembre al 30 aprile.
Altre regole riguardano il numero massimo di turisti che possono essere ammessi a bordo, gli standard di sicurezza (dotazione di cinture di salvataggio, salvagente anulare, zattere per le imbarcazioni più grandi e di materiale sanitario), il limite di età minimo per i passeggeri (non possono infatti salire a bordo persone di età inferiore ai quattordici anni). Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli, ossia mare non superiore a forza due.

Sono autorizzate le attività di pescaturismo nelle ore notturne (anche per le imbarcazioni prive di alloggio a bordo) per consentire la partecipazione a quei particolari tipi di pesca che si svolgono tradizionalmente dal tramonto all'alba, come ad esempio la pesca al totano con la luce ad acetilene o quella del calamaro, pagello, occhiata, boga, con le lenze.

Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente puoi consultare il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per approfondimenti puoi visitare il sito di AGCI pesca.

Nell'ambito delle politiche di promozione del settore impostate con il Programma Forestale Regionale, Regione Liguria persegue fortemente un obiettivo di qualificazione e valorizzazione delle Imprese forestali e degli Operatori forestali in possesso di comprovate conoscenze e competenze professionali per la realizzazione di attività pratiche in campo forestale e ambientale. 

A tal fine la Regione Liguria ha attivato un proprio Albo sperimentale delle Imprese forestali, con adesione volontaria e gratuita, e istituito un Elenco degli operatori forestali.

L'Albo, che è stato avviato nell'ambito delle attività del progetto Alcotra Informa Plus, si inserisce nella dimensione transfrontaliera perseguita dai progetti di cooperazione, ed è quindi consultabile come sezione della Liguria nell'applicativo Albo Transfrontaliero delle Imprese Forestali (in acronimo TAIF).

Sia l'Albo sperimentale delle imprese forestali che l'Elenco degli operatori forestali sono previsti dal decreto dirigenziale  n.1041 del 4 marzo 2019, dove sono chiarite finalità, requisiti di accesso e procedure per l'iscrizione.

L'istituzione degli Albi regionali delle imprese forestali, prevista dal decreto legislativo n.34 del 3 aprile 2018 - Testo unico foreste è stata definita nei criteri minimi di adesione dal decreto ministeriale n.4470 del 29 aprile 2020 - Definizione dei criteri nazionali per iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali.

Con decreto dirigenziale n.5150/2022 Regione Liguria ha aggiornato il regolamento dell'Albo sperimentale delle imprese forestali recependo le indicazioni del decreto ministeriale n.4470/2020 sui criteri minimi nazionali anche al fine di consentire alle imprese che si iscrivono all'Albo regionale l'esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) istituito in attuazione del Regolamento (UE) n.995/2010.

Allo stesso indirizzo, sempre suddiviso in sezioni regionali, è disponibile anche l'Elenco degli operatori forestali, che raccoglie i nominativi delle persone che hanno fruito di corsi di formazione nel settore forestale e che hanno rilasciato esplicito consenso alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

In entrambi i casi si tratta di una importante banca dati, che promuove i soggetti che possono attestare una comprovata qualificazione nel lavoro forestale, siano essi persone giuridiche (Albo Imprese) che persone fisiche (Elenco operatori).

Nei documenti scaricabili è disponibile il decreto dirigenziale n.5150/2022 che reca il nuovo regolamento per l'iscrizione all'Albo sperimentale delle imprese forestali.

Per maggiori informazioni sull'Albo o per una assistenza nella compilazione della domanda è possibile scrivere a impreseforestali@regione.liguria.it o contattare Luigi Spandonari al numero 010.5484397 oppure Damiano Penco al numero 010.5485072.

 

Link utili
Iscrizione all'Albo sperimentale delle imprese forestali

Sono prodotti biologici quei prodotti per i quali, in tutte le fasi del ciclo produttivo, è escluso l'utilizzo di prodotti chimici (pesticidi e fertilizzanti), ed è previsto esclusivamente l'impiego di tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell'ambiente. I prodotti provenienti dall'agricoltura biologica sono disciplinati dai Regolamenti UE n. 834/2007 e 889/2008 e ss. mm. ii. e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive.

Sull'etichetta, oltre alla scritta "Da agricoltura biologica" compare il nome dell'organismo di controllo, l'autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la "carta d'identità" del prodotto e del produttore: IT (Italia), la sigla dell'organismo di controllo, il codice dell'azienda, F (prodotto fresco) o T (prodotto trasformato), il codice di autorizzazione). Il prodotto da agricoltura biologica viene identificato dal logo comunitario sotto riportato che certifica i prodotti biologici all'interno dell'UE.

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In Liguria gli operatori biologici sono più di 400, più della metà produttori, per circa 3900 ettari di superficie coltivata. A livello regionale la distribuzione territoriale degli operatori biologici evidenzia una prevalenza in provincia della Spezia con circa 130 operatori (di cui 120 produttori) a fronte delle altre province con circa 90-110 operatori.
Nella provincia spezzina emerge una forte presenza in Val di Vara (solo a Varese Ligure ci sono 60 operatori) che ne ha portato alla definizione, ormai affermata anche a livello nazionale, di Valle del Biologico. In questa zona l'agricoltura biologica, accompagnata da altre azioni di politica ambientale, ha contribuito alla valorizzazione, anche economica del territorio locale. Dal 2014 con DGR n. 379 del 5 aprile 2013 è stato riconosciuto il primo distretto biologico, ai sensi della Legge regionale n. 66/2009, con il nome “Biodistretto Val di Vara-Valle del Biologico” avente ambito territoriale nei comuni di: Varese Ligure, Zignago, Maissana, Carro, Carrodano, Sesta Godano e Rocchetta Vara.

Scopri il Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico al link biodistrettovaldivara.it

Dal punto di vista della tipologia delle produzioni biologiche, in Liguria risultano particolarmente affermate quelle derivanti dall'attività zootecnica (latte, formaggi, carne, miele), dall'olivicoltura, dall'orticoltura e dalla produzione di piante aromatiche.

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali

Tutti i moduli per chi lavora nel settore zootecnico

Con la dicitura disciplina della riproduzione animale si intende l'attività di gestione e controllo operata dalla Regione sulle strutture che lavorano nel campo della riproduzione animale. 

riferimenti normativi sono:

  • legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
  • legge 3 agosto 1999 n°280 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 30/1991"
  • Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 luglio 2000 n°403 Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
  • Delibera della Giunta regionale della Regione Liguria n°1322 del 16/11/2001 "Disposizioni applicative regionali sulla Disciplina della Riproduzione Animale"

Per le attività sotto elencate è necessario essere autorizzati dalla Regione, in particolare l'autorizzazione, di validità quinquennale, è rilasciata dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole competente per territorio.
Le autorizzazioni che è possibile richiedere sono:

  1. Richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata equina
    Chiunque intenda gestire una stazione di monta pubblica deve seguire questa prassi, per la specie equina questa procedura deve essere seguita anche per la monta naturale dei privati. Per il puro sangue italiano e per il trottatore l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero Politiche Agricole
  2. Richiesta autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina
  3. Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di materiale seminale
    Provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione del materiale seminale; provvedono inoltre, previa autorizzazione, all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco
  4. Richiesta autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale
    Provvedono alla distribuzione del materiale seminale e degli embrioni
  5. Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale
  6. Richiesta autorizzazione alla raccolta, direttamente in azienda, di materiale seminale di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione
  7. Richiesta autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta embrioni
    Provvedono alla raccolta, trattamento, conservazione e trasferimento degli embrioni concepiti in vivo sulle fattrici
  8. Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di embrioni
    Tali embrioni devono provenire dalla fecondazione di un oocita di fattrice, iscritta al libro genealogico o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale.
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