Con la dicitura disciplina della riproduzione animale si intende l'attività di gestione e controllo operata dalla Regione sulle strutture che lavorano nel campo della riproduzione animale. 

riferimenti normativi sono:

  • legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
  • legge 3 agosto 1999 n°280 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 30/1991"
  • Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 luglio 2000 n°403 Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
  • Delibera della Giunta regionale della Regione Liguria n°1322 del 16/11/2001 "Disposizioni applicative regionali sulla Disciplina della Riproduzione Animale"

Per le attività sotto elencate è necessario essere autorizzati dalla Regione, in particolare l'autorizzazione, di validità quinquennale, è rilasciata dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole competente per territorio.
Le autorizzazioni che è possibile richiedere sono:

  1. Richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata equina
    Chiunque intenda gestire una stazione di monta pubblica deve seguire questa prassi, per la specie equina questa procedura deve essere seguita anche per la monta naturale dei privati. Per il puro sangue italiano e per il trottatore l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero Politiche Agricole
  2. Richiesta autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina
  3. Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di materiale seminale
    Provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione del materiale seminale; provvedono inoltre, previa autorizzazione, all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco
  4. Richiesta autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale
    Provvedono alla distribuzione del materiale seminale e degli embrioni
  5. Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale
  6. Richiesta autorizzazione alla raccolta, direttamente in azienda, di materiale seminale di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione
  7. Richiesta autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta embrioni
    Provvedono alla raccolta, trattamento, conservazione e trasferimento degli embrioni concepiti in vivo sulle fattrici
  8. Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di embrioni
    Tali embrioni devono provenire dalla fecondazione di un oocita di fattrice, iscritta al libro genealogico o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale.

Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, che per essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana sono soggetti ad ispezione fitosanitaria?
I prodotti sono quelli previsti nell'allegato V del D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Quali sono i punti di entrata autorizzati in Liguria per importare prodotti vegetali da paesi terzi? 
In Liguria sono cinque i punti autorizzati per introdurre nel territorio dell'UE vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario: dogane portuali di Genova (porto e terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (aeroporto), dogana portuale della Spezia (porto, terminal Fornelli, terminal Tarros), dogana portuale di Savona (porto e Reefer terminal di Vado), dogana portuale di Imperia.

Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, di vietata introduzione per motivi fitosanitari nel territorio della Repubblica Italiana? 
I prodotti sono quelli previsti nel D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Sono soggetti a controllo fitosanitario anche piccole quantità di prodotti vegetali trasportati da turisti di ritorno da paesi terzi? 
Sì, anche se è ammessa, in deroga, l'introduzione di piccoli quantitativi di prodotti destinati ad essere utilizzati a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del paese di origine.

La normativa che governa il settore lattiero caseario introduce importanti novità, definendo puntualmente ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno degli operatori della filiera.

Anche i produttori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di legge nell'ambito della gestione del latte.
La modulistica riguardante i diversi adempimenti a cui si devono sottoporre si può ora scaricare direttamente dal sito.

Essa è costituita da modelli compilabili quali comunicazioni, dichiarazioni e richieste che la ditta deve rivolgere al Servizio coordinamento delle funzioni ispettive in agricoltura. Per quanto riguarda i trasferimenti di quota, congiuntamente o separatamente dall'azienda, c'è invece un modulo base, degli allegati e delle note esplicative, da stampare su carta bianca con Acrobat Reader. Il codice a barre, infatti, non è più obbligatorio per la registrazione del contratto da parte degli uffici regionali.

Qui di seguito trovi tutta la modulistica scaricabile per la gestione della produzione del latte.

Il regime delle quote latte è terminato il 31 marzo 2015.
Con la dgr  n.1323 del 30 novembre 2015 sono state definite le “Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari“.
ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all’articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare nel SIAN il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori. Per poter operare devono essere riconosciuti ed abilitati da parte della Regione Liguria.

Riconoscimento di un nuovo primo acquirente
I primi acquirenti di latte vaccino, se non già iscritti, poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti nell’ Albo regionale dei primi acquirenti tenuto in formato elettronico ed aggiornato dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.
A tal fine devono presentare apposita istanza al Settore Ispettorato Agrario Regionale in relazione alla propria sede legale riportando la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima all’Ufficio regionale competente utilizzando i moduli “richiesta riconoscimento acquirente” ed il modulo di dichiarazione iscrizione registro imprese.

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:
a) Sia iscritto alla CCIAA;
b) Disponga di locali in cui l’autorità competente può consultare la documentazione specifica in occasione dei controlli;
c) Possa effettuare il collegamento telematico con il SIAN;
d) Disponga di un dispositivo di firma digitale riconosciuto;
e) Si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni e a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione dei controlli;
f) Si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione Liguria ogni eventuale variazione che lo riguarda.

In questa sezione trovi la modulistica riservata ai produttori di latte e agli acquirenti.
La maggior parte degli approfondimenti riguarda le QUOTE LATTE.

L'Unione Europea, sin dal 1984, ha emanato norme e regolamenti tesi a stabilizzare la produzione di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
Queste norme impongono ad un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte o prodotti derivati il possesso della cosiddetta "quota latte", ovvero una sorta di autorizzazione (espressa in kg) alla vendita.
Più precisamente, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "producibile".

Il quantitativo viene diviso in quota consegne per il latte venduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, tal quale o trasformato.

La quota disponibile nazionale è poi suddivisa tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla vendita.
Il latte commercializzato in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso.
Tuttavia, prima di applicare il prelievo supplementare al soggetto direttamente responsabile del mancato rispetto del proprio tetto produttivo, viene effettuata la compensazione nazionale tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno della quota disponibile), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonché sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.


In base alle attuali normative, le ditte che raccolgono il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzarlo tal quale o trasformato devono essere riconosciute dalla Regione dove hanno la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento (iscrizione albo), che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero.

E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la ditta acquirente cui consegna il latte abbia ottenuto il riconoscimento regionale, in quanto i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare: in pratica si paga una sanzione corrispondente al valore del latte consegnato.

Qui di seguito puoi trovare scaricabile tutta la modulistica per gestire l'acquisto e il trasporto del latte insieme alla normativa di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l’avvio, dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale.

Con questo sistema un’azienda che abbia in programma di accrescere la propria superficie vitata lo potrà fare solo se detiene una autorizzazione assegnata dalla pubblica amministrazione. Le autorizzazioni all’impianto saranno rilasciate in quattro casi:

  • a seguito della partecipazione del richiedente ad un bando pubblico annuale per l’assegnazione di nuovi impianti
  • nel caso di “conversione di diritti di impianto” (acquisiti prima del 31 dicembre 2015)
  • in caso di reimpianto a seguito di estirpo
  • in caso di reimpianto anticipato

Rilascio di autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione

L’estirpazione deve essere comunicata alla Regione o PA entro al fine della campagna entro cui è stata effettuata l’estirpazione (31 luglio di ogni anno) dopodiché, a seguito dell’istruttoria e dei controlli effettuati dalla Regione o P.A. le superfici sono iscritte nel Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è la condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione per reimpianto.

La domanda di autorizzazione per reimpianto può essere presentata entro la fine della seconda campagna successiva all’estirpazione. La Regione rilascia l’autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio.

 

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