Regolamento Eutr: obblighi per operatori e commercianti di legno e prodotti da esso derivati

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 Eutr (European union timber regulation) entrato in vigore il 3 marzo 2013 contrasta il commercio nell’Unione Europea del legno tagliato illegalmente.

Il regolamento individua due categorie economiche:

  • gli operatori: coloro che trattano il legno e suoi derivati immettendolo nel mercato UE
  • i commercianti: coloro che acquistano e vendono legno e suoi derivati immesso dagli Operatori nel mercato UE e dispone, per ciascuna categoria, specifici obblighi al fine di:
    • contrastare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati
    • obbligare gli operatori ad osservare la "dovuta diligenza" e ad adottare misure per la verifica della legalità della merce
    • obbligare i commercianti alla tenuta di un registro per garantire la tracciabilità dei prodotti, annotando nominativi di fornitori e clienti e quantitativi commercializzati

I proprietari forestali (esclusi coloro che vendono il bosco in piedi), le imprese forestali, le imprese agricole, le imprese di manutenzione del verde arboreo, qualora non svolgano esclusivamente la loro attività in conto terzi, ma commercializzano il legno derivante sia dal taglio del bosco, sia da abbattimenti e potature di alberature in viali, parchi e giardini e pertanto immettono il legno derivante dalla loro attività nel mercato UE, sono considerate ai sensi del regolamento EUTR come “operatori” e tenute a rispettare gli obblighi derivanti dalla “dovuta diligenza”.

L’Ufficio Difor III della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Mipaaf è la struttura competente per la gestione dei rapporti con la Commissione Europea e le altre amministrazioni coinvolte. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri è invece chiamato ad effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.

Per informare gli operatori sugli obblighi derivanti dalla dovuta diligenza il Mipaaf tiene costantemente aggiornata una sezione del proprio sito appositamente dedicata al Regolamento EUTR.

Il Registro della dovuta diligenza dell’operatore

E’ uno degli obblighi previsti dalle norme.
L’operatore deve dimostrare di aver correttamente assolto gli obblighi previsti dal Regolamento, registrando su supporto cartaceo o elettronico il rispetto di tutti gli elementi che si è tenuti a dimostrare ai sensi della norma EUTR (origine legale della fonte del legno e dei suoi derivati) e che hanno determinato l’immissione sul mercato UE di una partita di legno o di prodotti da esso derivati (ad esempio in caso di utilizzazione del bosco “autorizzazione al taglio”, ove prevista dalle norme forestali, contratto di acquisto del bosco in piedi, anno e ubicazione del taglio ove consentito senza specifica autorizzazione, incarico formale per abbattimenti e potature (nel caso che il legname derivante dalle operazioni di manutenzione del verde non sia soggetto a smaltimento).
Per la mancata tenuta, mancata conservazione (5 anni), o mancata messa a disposizione del Registro di Dovuta Diligenza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Il Registro imprese legno (Ril)

Il RIL è lo strumento previsto dall’art.4 del decreto legislativo n.178/2014 per consentire all’autorità competente Eutr (Mipaaf) di censire gli Operatori che immettono legno e prodotti derivati nel mercato UE e predisporre il programma dei controlli previsti dal Regolamento Eutr.
Non va confuso con altri Registri.
Non sostituisce il registro della dovuta diligenza precedentemente citato, che obbliga l’Operatore a tenere traccia per le partite di legname immesse nel mercato comunitario delle azioni di dovuta diligenza svolte col fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento Eutr.
Il RIL è stato istituito con decreto ministeriale 9 febbraio 2021 che stabilisce i requisiti, le modalità di gestione, il corrispettivo annuale di iscrizione pari a euro 20 e le modalità di versamento per l’iscrizione al registro.
Gli operatori che già svolgevano l’attività al momento della pubblicazione del decreto di istituzione del Ril, sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 31 dicembre 2022.
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori Eutr, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del decreto legislativo 178/2014.
L’iscrizione all’Albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria a seguito dell’adeguamento ai criteri minimi richiesti a livello nazionale per gli Albi regionali delle imprese (decreto ministeriale 4470 del 29 aprile 2020), esonera dall’iscrizione al Ril.
Si raccomanda alle imprese che intendono beneficiare dell’esonero dall’iscrizione al Ril, di presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese entro il 31 ottobre 2022 al fine di consentire nei tempi stabiliti dal regolamento, i controlli istruttori relativi alla domanda di iscrizione, la comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la successiva trasmissione dei dati raccolti sul database del Ril.
Si ricorda inoltre alle imprese iscritte all’albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria che nel periodo compreso fra il 1 novembre ed il 31 dicembre è necessario presentare la conferma annuale di iscrizione.
Alla pagina seguente è disponibile il link all’applicativo che consente di precompilare la domanda di prima iscrizione o di conferma annuale. Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla casella di posta impreseforestali@regione.liguria.it.

Link utili
Portale Sian di accesso al Registro Imprese legno (Ril)
Linee guida operatori legno nazionale
Faq su Eutr e Ril

Contatti
Dott. For. Luigi Spandonari
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Via B. Bosco, 15 - 16121 Genova
Tel 010 5484397 - Fax 010 5484909

 

 

La deliberazione della Giunta regionale n. 3757 del 25 agosto 2022 “Approvazione modalità di presentazione della documentazione di cui all’art.10, comma 2 della l.r. 17/2014 da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei e approvazione della modulistica facsimile della relazione annuale e della rendicontazione dei proventi introitati durante l’anno precedente così come previsto dall’art.10, comma 1 della l.r. 1/2022” ha approvato le modalità di presentazione della documentazione che, annualmente, gli enti preposti alla gestione della raccolta, devono presentare alla Regione e la modulistica per la predisposizione e presentazione della documentazione stessa. Nello specifico:

  • entro il mese di settembre di ogni anno, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente la natura e l’ammontare dei proventi introitati durante l’anno precedente, con esclusivo riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché gli oneri sostenuti per la gestione. Tale relazione deve essere inviata all’indirizzo PEC regionale: protocollo@pec.regione.liguria.it
  • alla proposta di deliberazione si allega la modulistica facsimile della relazione annuale e della rendicontazione dei proventi introitati durante l’anno precedente così come previsto dall’art.10, comma 1, della l.r. 1/2022

Nella sezione Download allegati è possibile scaricare i facsimili della documentazione di cui sopra.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è istituita dall’art.31 del Regolamento (UE) n.1151/2012 che viene completato dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che contiene specificazioni sulle condizioni d’uso.

L’indicazione può essere utilizzata per identificare i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, tutte le operazioni di trasformazione devono avvenire in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art.32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nel Programma di Sviluppo Rurale.

Il Decreto Ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017, disciplina a livello nazionale le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione di deroghe per i mangimi zootecnici e per alcune operazioni e ingredienti per la trasformazione. Il Decreto Ministeriale n.53839 del 20 luglio 2018 specifica invece gli adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare che utilizzino l’indicazione, Il logo nazionale, scaricabile dal sito del Ministero, è istituito dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018.

Questa indicazione può essere utilizzata in associazione ad altri marchi (Biologico, DOP, IGP), è totalmente gratuita per le imprese ed è riconosciuta in tutta l’Unione Europea

Le deroghe principali 

  • i prodotti quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% in peso totale degli ingredienti
  • gli impianti di trasformazione possono essere situati entro una distanza di 30km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna
  • gli animali devono essere allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • gli animali transumanti devono trascorrere almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
  • la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare le seguenti percentuali di sostanza secca su base annua:
    - 40% per i ruminanti
    - 50% per gli altri animali da allevamento
    - 75% nel caso dei suini 

Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 

Come richiedere l’indicazione 

L’operatore che intenda avvalersi dell’indicazione “Prodotto di Montagna” deve: 

  • inviare alla Regione l'allegato 1 al Decreto ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017 debitamente compilato entro 30 giorni dall’avvio della produzione
  • Tenere la tracciabilità in ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione
  • Fornire la documentazione giustificativa richiesta durante eventuali controlli ufficiali

La Regione trasmette semestralmente al Mipaaf l’elenco dei produttori che hanno fatto richiesta, il Ministero aggiorna a sua volta l’elenco nazionale. I controlli ufficiali possono essere svolti dall’ICQRF o da altri organi competenti. 

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: 
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile
Telefono: 010 548 8709
email: federico.ugolini@regione.liguria.it

 

 

Aleurocanthus spiniferus è un organismo fitofago, invasivo della famiglia degli Aleurodidi originario dell'Asia tropicale che si è diffuso ampiamente nell'Oceano Indiano, in Africa e nel Pacifico.

È inserito nell’elenco A2 dell’Eppo - Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante ed è un Organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea inserito nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

È un insetto notevolmente polifago, con spiccata preferenza per gli agrumi (limone, pompelmo, mandarino, arancio), ma può essere ritrovato principalmente su rosa, vite, melo, pero, ciliegio, nespolo, kaki, fico, melograno, gelso, albero di giuda, mirto, biancospino, vitalba e nei  nostri ambienti anche su piante ornamentali quali Magnolia, Prunus laurocerasus, Hedera, Photinia, Wisteria e Pyracantha.

Aleurocanthus spiniferus espelle abbondanti quantità di melata zuccherina, che ricopre le superfici delle foglie e dei frutti sulla quale si sviluppa fumaggine riducendo la respirazione e la fotosintesi e rendendo piante e frutti antiestetici e non commerciabili. Il fogliame gravemente colpito può cadere e l'allegagione può essere ridotta. Nei casi più estremi di infestazione, può verificarsi anche la morte della pianta.

È stato ritrovato per la prima volta in Italia nel 2008 in Puglia. Da allora è stato individuato in varie parti d’Italia e nello specifico nelle regioni Campania, Lazio e Basilicata, Emilia Romagna (province di Bologna e Modena) e più recentemente in Toscana (province di Prato e Livorno), Lombardia, Sicilia e nelle Marche (provincia di Ascoli Piceno).
In Europa è stato segnalato anche in Croazia, Grecia, Montenegro e Albania.

Nel 2021 viene segnalato ed identificato per la prima volta in Liguria nel Comune di Arenzano e nel 2022 si ha la segnalazione di un nuovo focolaio in Val di Magra ai confini con la regione Toscana.

Facendo seguito al decreto del dirigente n.467 del 27 gennaio 2023, con decreto del dirigente n.417 del 23 gennaio 2024, nel territorio della Città Metropolitana di Genova è stata confermata la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto nei Comuni di Arenzano e Cogoleto ed approvata la delimitazione della zona di eradicazione nel comune di Genova.
In provincia di La Spezia è stata modificata la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto nei comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Ameglia, Lerici ed Arcola ed estesa ai comuni di Levanto, Bonassola e Monterosso al Mare.
Con lo stesso decreto sono state approvate modifiche ed integrazioni al Piano d’azione regionale per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale del 22 febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni vai alla pagina dedicata.

Si rimanda alla documentazione allegata per informazioni più di dettaglio.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMUNE 2021

AMO IL BOSCO LO PROTEGGO. TUTTI ATTORI DELLA PREVENZIONE INCENDI”


La Regione Liguria è partner del progetto MED-PSS finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto MED-PSS ha l'obiettivo di diffondere la cultura del rischio incendi nell'area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, informando e sensibilizzando target diversi sull’importanza della risorsa bosco e sui corretti comportamenti da adottare per preservarla.

Nell’ambito della campagna di comunicazione comune tra i partner (AMO IL BOSCO LO PROTEGGO. TUTTI ATTORI DELLA PREVENZIONE INCENDI), per il 2021 sono stati realizzati alcuni video che si invita a visionare e diffondere

Video brevi, “Spot”:

  • PERICOLOSO ACCENDERE LA SIGARETTA IN BOSCO- Accendere la sigaretta all’interno del bosco può essere pericoloso - https://youtu.be/ziaA1ID4ijU
  • PERICOLOSO GETTARE LA SIGARETTA NEI PRESSI DEL BOSCO - Gettare la sigaretta lungo la strada nei pressi del bosco può essere pericoloso https://youtu.be/NA8XmYvt7tw
  • IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE SUL RISCHIO D’INCENDIO - Prima di andare nel bosco assicurarsi che il rischio d’incendio non sia elevato https://youtu.be/Cxg7A82ZUBc
  • PERICOLOSO ACCENDERE FUOCHI VICINO AL BOSCO- L’accensione di fuochi nel bosco o vicino ad esso può provocare un incendio https://youtu.be/ShVf_tovt3g
  • IMPORTANZA DELLA CHIAMATA AL 112- E’ importante chiamare i numeri di emergenza quando si avvista un incendio https://youtu.be/wDuqF_y5Mz4
  • GRANDI INCENDI- I grandi incendi possono verificarsi anche vicino a noi https://youtu.be/iPfB-M-yVAA

     

Video integrale:
Attività antropiche che possono provocare incendi e importanza dell’informazione/comunicazione https://youtu.be/kT9uWoEHdo8

 

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

Con delibera della Giunta regionale n.532/2021 "Approvazione del nuovo modello targa agriturismo, delle procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio 'Agriturismo Italia' e modifica articolo 5, comma 3, punto b della delibera della Giunta regionale n.59/2020" sono state approvate le procedure per richiedere il marchio Agriturismo Italia.

Tale marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto ministeriale del 3 giugno 2014) e può essere utilizzato previa comunicazione all'Ispettorato agrario regionale.

Il modulo di comunicazione per l'utilizzo del marchio è riportato nel download allegati.

Il marchio compare anche sulla targa che ogni agriturismo deve apporre all'ingresso dell'azienda. Per la targa non deve essere presentata alcuna comunicazione all'Ispettorato.

Il marchio Agriturismo Italia contraddistingue le aziende regolarmente operanti in base alla legge regionale n.37/2007 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo", ed è accompagnato da un sistema di classificazione rappresentato dai girasoli.

Il marchio può essere inserito nelle iniziative di comunicazione, ad esempio:

  • carta intestata
  • biglietti da visita
  • depliant
  • opuscoli
  • shopper
  • gadget
  • sito aziendale
  • campagne promozionali su stampa, TV, internet, social, ecc.

Al contrario, il marchio non può essere applicato a produzioni alimentari prodotte o commercializzate dall'azienda.
Inoltre, il marchio non può essere né scomposto né deformato.

Il marchio può essere reperito ed utilizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale per le aziende e per le istituzioni sul sito web Agriturismo Italia - www.agriturismoitalia.gov.it

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