È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n.313”.

Il decreto - che abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Il decreto ministeriale n.11/2022 ha introdotto la Comunicazione di interesse a permanere nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 10 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, coloro che si sono iscritti nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini prima del 16 gennaio 2022, devono comunicare alla Regione, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it l’interesse a permanere nell'elenco; la comunicazione deve essere inviata entro il 16 luglio 2023 utilizzando la documentazione allegata.

La modulistica corredata dall’informativa privacy è scaricabile a piè di pagina.

Nei casi di mancato rispetto della disposizione la Regione provvede alla cancellazione dall’articolazione regionale ligure dell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
 
Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
dott. Federico Ugolini – funzionario responsabile - 0105488709 - federico.ugolini@regione.liguria.it

 

La menzione vigna

Con la delibera n.356 del 21 aprile 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge n°238/2016 ““Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e ha istituito l’Elenco regionale delle menzioni vigna.

In tale elenco sono inserite, su richiesta dei produttori interessati, le particelle catastali riferite a superfici vitate riferite a una DOP per le quali si chiede di utilizzare la menzione “Vigna”, che può essere riferita a un:

  1. toponimo, ossia il nome proprio del luogo geografico dove si trovano uno o più vigneti
  2. nome tradizionale, ossia a un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che però sia utilizzato da almeno 5 anni

In allegato si trova sia delibera n.356/2023 con il relativo allegato tecnico che il modulo per presentare la relativa domanda.

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno, ed in caso di parere favorevole e di iscrizione delle particelle interessate nell’Elenco regionale delle menzioni vigna, la dicitura potrà essere utilizzata nei vini prodotti nella prima campagna utile.

Con la delibera n.64 del 27 gennaio 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge regionale n.16 del 28 dicembre 2022 e ha approvato le disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione dei vigneti eroici e storici in un apposito elenco.

Si definiscono vigneti eroici:

  • i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico
  • i vigneti ricadenti in aree dove è difficile la meccanizzazione di lavori o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale

si definiscono vigneti storici:

  • i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960
  • i vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, con forti legami con il territorio.

Come procedere per l'iscrizione

L’iscrizione dei vigneti nell’Elenco deve essere richiesta singolarmente da ogni produttore e dà diritto ad una priorità di accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo.

Chi può richiedere il riconoscimento e l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei vigneti eroici e storici i soggetti conduttori di particelle vitate regolarmente iscritte nello Schedario vitivinicolo regionale.
Le domande potranno essere presentate tutti gli anni in tre diversi periodi e precisamente:

  • 1 febbraio - 1 marzo
  • 1 giugno - 1 luglio
  • 1 ottobre - 1 novembre

In allegato alla delibera sono indicati i criteri per la definizione dei vigneti come eroici e storici (Allegato A) e si trova il modulo di domanda (Allegato B) nonché un elenco di particelle di vigneto, che potenzialmente possiedono i requisiti di idoneità a essere definiti vigneti eroici (Allegato C).

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

Regolamento Eutr: obblighi per operatori e commercianti di legno e prodotti da esso derivati

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 Eutr (European union timber regulation) entrato in vigore il 3 marzo 2013 contrasta il commercio nell’Unione Europea del legno tagliato illegalmente.

Il regolamento individua due categorie economiche:

  • gli operatori: coloro che trattano il legno e suoi derivati immettendolo nel mercato UE
  • i commercianti: coloro che acquistano e vendono legno e suoi derivati immesso dagli Operatori nel mercato UE e dispone, per ciascuna categoria, specifici obblighi al fine di:
    • contrastare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati
    • obbligare gli operatori ad osservare la "dovuta diligenza" e ad adottare misure per la verifica della legalità della merce
    • obbligare i commercianti alla tenuta di un registro per garantire la tracciabilità dei prodotti, annotando nominativi di fornitori e clienti e quantitativi commercializzati

I proprietari forestali (esclusi coloro che vendono il bosco in piedi), le imprese forestali, le imprese agricole, le imprese di manutenzione del verde arboreo, qualora non svolgano esclusivamente la loro attività in conto terzi, ma commercializzano il legno derivante sia dal taglio del bosco, sia da abbattimenti e potature di alberature in viali, parchi e giardini e pertanto immettono il legno derivante dalla loro attività nel mercato UE, sono considerate ai sensi del regolamento EUTR come “operatori” e tenute a rispettare gli obblighi derivanti dalla “dovuta diligenza”.

L’Ufficio Difor III della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Mipaaf è la struttura competente per la gestione dei rapporti con la Commissione Europea e le altre amministrazioni coinvolte. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri è invece chiamato ad effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.

Per informare gli operatori sugli obblighi derivanti dalla dovuta diligenza il Mipaaf tiene costantemente aggiornata una sezione del proprio sito appositamente dedicata al Regolamento EUTR.

Il Registro della dovuta diligenza dell’operatore

E’ uno degli obblighi previsti dalle norme.
L’operatore deve dimostrare di aver correttamente assolto gli obblighi previsti dal Regolamento, registrando su supporto cartaceo o elettronico il rispetto di tutti gli elementi che si è tenuti a dimostrare ai sensi della norma EUTR (origine legale della fonte del legno e dei suoi derivati) e che hanno determinato l’immissione sul mercato UE di una partita di legno o di prodotti da esso derivati (ad esempio in caso di utilizzazione del bosco “autorizzazione al taglio”, ove prevista dalle norme forestali, contratto di acquisto del bosco in piedi, anno e ubicazione del taglio ove consentito senza specifica autorizzazione, incarico formale per abbattimenti e potature (nel caso che il legname derivante dalle operazioni di manutenzione del verde non sia soggetto a smaltimento).
Per la mancata tenuta, mancata conservazione (5 anni), o mancata messa a disposizione del Registro di Dovuta Diligenza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Il Registro imprese legno (Ril)

Il RIL è lo strumento previsto dall’art.4 del decreto legislativo n.178/2014 per consentire all’autorità competente Eutr (Mipaaf) di censire gli Operatori che immettono legno e prodotti derivati nel mercato UE e predisporre il programma dei controlli previsti dal Regolamento Eutr.
Non va confuso con altri Registri.
Non sostituisce il registro della dovuta diligenza precedentemente citato, che obbliga l’Operatore a tenere traccia per le partite di legname immesse nel mercato comunitario delle azioni di dovuta diligenza svolte col fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento Eutr.
Il RIL è stato istituito con decreto ministeriale 9 febbraio 2021 che stabilisce i requisiti, le modalità di gestione, il corrispettivo annuale di iscrizione pari a euro 20 e le modalità di versamento per l’iscrizione al registro.
Gli operatori che già svolgevano l’attività al momento della pubblicazione del decreto di istituzione del Ril, sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 31 dicembre 2022.
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori Eutr, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del decreto legislativo 178/2014.
L’iscrizione all’Albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria a seguito dell’adeguamento ai criteri minimi richiesti a livello nazionale per gli Albi regionali delle imprese (decreto ministeriale 4470 del 29 aprile 2020), esonera dall’iscrizione al Ril.
Si raccomanda alle imprese che intendono beneficiare dell’esonero dall’iscrizione al Ril, di presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese entro il 31 ottobre 2022 al fine di consentire nei tempi stabiliti dal regolamento, i controlli istruttori relativi alla domanda di iscrizione, la comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la successiva trasmissione dei dati raccolti sul database del Ril.
Si ricorda inoltre alle imprese iscritte all’albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria che nel periodo compreso fra il 1 novembre ed il 31 dicembre è necessario presentare la conferma annuale di iscrizione.
Alla pagina seguente è disponibile il link all’applicativo che consente di precompilare la domanda di prima iscrizione o di conferma annuale. Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla casella di posta impreseforestali@regione.liguria.it.

Link utili
Portale Sian di accesso al Registro Imprese legno (Ril)
Linee guida operatori legno nazionale
Faq su Eutr e Ril

Contatti
Dott. For. Luigi Spandonari
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Via B. Bosco, 15 - 16121 Genova
Tel 010 5484397 - Fax 010 5484909

 

 

La deliberazione della Giunta regionale n. 3757 del 25 agosto 2022 “Approvazione modalità di presentazione della documentazione di cui all’art.10, comma 2 della l.r. 17/2014 da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei e approvazione della modulistica facsimile della relazione annuale e della rendicontazione dei proventi introitati durante l’anno precedente così come previsto dall’art.10, comma 1 della l.r. 1/2022” ha approvato le modalità di presentazione della documentazione che, annualmente, gli enti preposti alla gestione della raccolta, devono presentare alla Regione e la modulistica per la predisposizione e presentazione della documentazione stessa. Nello specifico:

  • entro il mese di settembre di ogni anno, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente la natura e l’ammontare dei proventi introitati durante l’anno precedente, con esclusivo riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché gli oneri sostenuti per la gestione. Tale relazione deve essere inviata all’indirizzo PEC regionale: protocollo@pec.regione.liguria.it
  • alla proposta di deliberazione si allega la modulistica facsimile della relazione annuale e della rendicontazione dei proventi introitati durante l’anno precedente così come previsto dall’art.10, comma 1, della l.r. 1/2022

Nella sezione Download allegati è possibile scaricare i facsimili della documentazione di cui sopra.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è istituita dall’art.31 del Regolamento (UE) n.1151/2012 che viene completato dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che contiene specificazioni sulle condizioni d’uso.

L’indicazione può essere utilizzata per identificare i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, tutte le operazioni di trasformazione devono avvenire in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art.32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nel Programma di Sviluppo Rurale.

Il Decreto Ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017, disciplina a livello nazionale le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione di deroghe per i mangimi zootecnici e per alcune operazioni e ingredienti per la trasformazione. Il Decreto Ministeriale n.53839 del 20 luglio 2018 specifica invece gli adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare che utilizzino l’indicazione, Il logo nazionale, scaricabile dal sito del Ministero, è istituito dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018.

Questa indicazione può essere utilizzata in associazione ad altri marchi (Biologico, DOP, IGP), è totalmente gratuita per le imprese ed è riconosciuta in tutta l’Unione Europea

Le deroghe principali 

  • i prodotti quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% in peso totale degli ingredienti
  • gli impianti di trasformazione possono essere situati entro una distanza di 30km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna
  • gli animali devono essere allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • gli animali transumanti devono trascorrere almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
  • la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare le seguenti percentuali di sostanza secca su base annua:
    - 40% per i ruminanti
    - 50% per gli altri animali da allevamento
    - 75% nel caso dei suini 

Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 

Come richiedere l’indicazione 

L’operatore che intenda avvalersi dell’indicazione “Prodotto di Montagna” deve: 

  • inviare alla Regione l'allegato 1 al Decreto ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017 debitamente compilato entro 30 giorni dall’avvio della produzione
  • Tenere la tracciabilità in ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione
  • Fornire la documentazione giustificativa richiesta durante eventuali controlli ufficiali

La Regione trasmette semestralmente al Mipaaf l’elenco dei produttori che hanno fatto richiesta, il Ministero aggiorna a sua volta l’elenco nazionale. I controlli ufficiali possono essere svolti dall’ICQRF o da altri organi competenti. 

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: 
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile
Telefono: 010 548 8709
email: federico.ugolini@regione.liguria.it

 

 

Pagina 3 di 46
Facebook
Pin It
  • Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova tel. +39 010 548.51 - fax +39 010.548.8742
    numero verde gratuito Urp 800 445.445 © Regione Liguria p.i. 00849050109 - Privacy

Per offrire informazioni e servizi nel miglior modo possibile,questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Per maggiori informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli vedi la privacy policy.