Boschi e foreste (17)

Regolamento Eutr: obblighi per operatori e commercianti di legno e prodotti da esso derivati

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 Eutr (European union timber regulation) entrato in vigore il 3 marzo 2013 contrasta il commercio nell’Unione Europea del legno tagliato illegalmente.

Il regolamento individua due categorie economiche:

  • gli operatori: coloro che trattano il legno e suoi derivati immettendolo nel mercato UE
  • i commercianti: coloro che acquistano e vendono legno e suoi derivati immesso dagli Operatori nel mercato UE e dispone, per ciascuna categoria, specifici obblighi al fine di:
    • contrastare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati
    • obbligare gli operatori ad osservare la "dovuta diligenza" e ad adottare misure per la verifica della legalità della merce
    • obbligare i commercianti alla tenuta di un registro per garantire la tracciabilità dei prodotti, annotando nominativi di fornitori e clienti e quantitativi commercializzati

I proprietari forestali (esclusi coloro che vendono il bosco in piedi), le imprese forestali, le imprese agricole, le imprese di manutenzione del verde arboreo, qualora non svolgano esclusivamente la loro attività in conto terzi, ma commercializzano il legno derivante sia dal taglio del bosco, sia da abbattimenti e potature di alberature in viali, parchi e giardini e pertanto immettono il legno derivante dalla loro attività nel mercato UE, sono considerate ai sensi del regolamento EUTR come “operatori” e tenute a rispettare gli obblighi derivanti dalla “dovuta diligenza”.

L’Ufficio Difor III della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Mipaaf è la struttura competente per la gestione dei rapporti con la Commissione Europea e le altre amministrazioni coinvolte. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri è invece chiamato ad effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.

Per informare gli operatori sugli obblighi derivanti dalla dovuta diligenza il Mipaaf tiene costantemente aggiornata una sezione del proprio sito appositamente dedicata al Regolamento EUTR.

Il Registro della dovuta diligenza dell’operatore

E’ uno degli obblighi previsti dalle norme.
L’operatore deve dimostrare di aver correttamente assolto gli obblighi previsti dal Regolamento, registrando su supporto cartaceo o elettronico il rispetto di tutti gli elementi che si è tenuti a dimostrare ai sensi della norma EUTR (origine legale della fonte del legno e dei suoi derivati) e che hanno determinato l’immissione sul mercato UE di una partita di legno o di prodotti da esso derivati (ad esempio in caso di utilizzazione del bosco “autorizzazione al taglio”, ove prevista dalle norme forestali, contratto di acquisto del bosco in piedi, anno e ubicazione del taglio ove consentito senza specifica autorizzazione, incarico formale per abbattimenti e potature (nel caso che il legname derivante dalle operazioni di manutenzione del verde non sia soggetto a smaltimento).
Per la mancata tenuta, mancata conservazione (5 anni), o mancata messa a disposizione del Registro di Dovuta Diligenza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Il Registro imprese legno (Ril)

Il RIL è lo strumento previsto dall’art.4 del decreto legislativo n.178/2014 per consentire all’autorità competente Eutr (Mipaaf) di censire gli Operatori che immettono legno e prodotti derivati nel mercato UE e predisporre il programma dei controlli previsti dal Regolamento Eutr.
Non va confuso con altri Registri.
Non sostituisce il registro della dovuta diligenza precedentemente citato, che obbliga l’Operatore a tenere traccia per le partite di legname immesse nel mercato comunitario delle azioni di dovuta diligenza svolte col fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento Eutr.
Il RIL è stato istituito con decreto ministeriale 9 febbraio 2021 che stabilisce i requisiti, le modalità di gestione, il corrispettivo annuale di iscrizione pari a euro 20 e le modalità di versamento per l’iscrizione al registro.
Gli operatori che già svolgevano l’attività al momento della pubblicazione del decreto di istituzione del Ril, sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 31 dicembre 2022.
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori Eutr, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del decreto legislativo 178/2014.
L’iscrizione all’Albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria a seguito dell’adeguamento ai criteri minimi richiesti a livello nazionale per gli Albi regionali delle imprese (decreto ministeriale 4470 del 29 aprile 2020), esonera dall’iscrizione al Ril.
Si raccomanda alle imprese che intendono beneficiare dell’esonero dall’iscrizione al Ril, di presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese entro il 31 ottobre 2022 al fine di consentire nei tempi stabiliti dal regolamento, i controlli istruttori relativi alla domanda di iscrizione, la comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la successiva trasmissione dei dati raccolti sul database del Ril.
Si ricorda inoltre alle imprese iscritte all’albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria che nel periodo compreso fra il 1 novembre ed il 31 dicembre è necessario presentare la conferma annuale di iscrizione.
Alla pagina seguente è disponibile il link all’applicativo che consente di precompilare la domanda di prima iscrizione o di conferma annuale. Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla casella di posta impreseforestali@regione.liguria.it.

Link utili
Portale Sian di accesso al Registro Imprese legno (Ril)
Linee guida operatori legno nazionale
Faq su Eutr e Ril

Contatti
Dott. For. Luigi Spandonari
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Via B. Bosco, 15 - 16121 Genova
Tel 010 5484397 - Fax 010 5484909

 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMUNE 2021

AMO IL BOSCO LO PROTEGGO. TUTTI ATTORI DELLA PREVENZIONE INCENDI”


La Regione Liguria è partner del progetto MED-PSS finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto MED-PSS ha l'obiettivo di diffondere la cultura del rischio incendi nell'area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, informando e sensibilizzando target diversi sull’importanza della risorsa bosco e sui corretti comportamenti da adottare per preservarla.

Nell’ambito della campagna di comunicazione comune tra i partner (AMO IL BOSCO LO PROTEGGO. TUTTI ATTORI DELLA PREVENZIONE INCENDI), per il 2021 sono stati realizzati alcuni video che si invita a visionare e diffondere

Video brevi, “Spot”:

  • PERICOLOSO ACCENDERE LA SIGARETTA IN BOSCO- Accendere la sigaretta all’interno del bosco può essere pericoloso - https://youtu.be/ziaA1ID4ijU
  • PERICOLOSO GETTARE LA SIGARETTA NEI PRESSI DEL BOSCO - Gettare la sigaretta lungo la strada nei pressi del bosco può essere pericoloso https://youtu.be/NA8XmYvt7tw
  • IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE SUL RISCHIO D’INCENDIO - Prima di andare nel bosco assicurarsi che il rischio d’incendio non sia elevato https://youtu.be/Cxg7A82ZUBc
  • PERICOLOSO ACCENDERE FUOCHI VICINO AL BOSCO- L’accensione di fuochi nel bosco o vicino ad esso può provocare un incendio https://youtu.be/ShVf_tovt3g
  • IMPORTANZA DELLA CHIAMATA AL 112- E’ importante chiamare i numeri di emergenza quando si avvista un incendio https://youtu.be/wDuqF_y5Mz4
  • GRANDI INCENDI- I grandi incendi possono verificarsi anche vicino a noi https://youtu.be/iPfB-M-yVAA

     

Video integrale:
Attività antropiche che possono provocare incendi e importanza dell’informazione/comunicazione https://youtu.be/kT9uWoEHdo8

 

Ogni anno, come indicato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si aprono le campagne estive e invernali per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

In questi periodi il Sistema Regionale Antincendio Boschivo della Regione Liguria, che è sempre attivo, accentua le attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi seguendo quanto indicato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Piano regionale AIB – Regione Liguria.

Qui sotto potete trovare maggiori dettagli e informazioni:

Materiale informativo AIB

Modulistica AIB

Che fare in caso di incendio

 

Gli Alberi Monumentali della Liguria sono tutelati come patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale e storico culturale dalla legge regionale n.4 del 22 gennaio 1999 (art. 12) che ha recepito la norma nazionale (art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani")

 

Possono rientrare tra gli alberi monumentali:

 

  1. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  2. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; 
  3. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

 

La Regione Liguria, che si era già dotata dal 2002 di un suo registro degli alberi monumentali, ha redatto il nuovo elenco sulla base del censimento eseguito nel 2015 in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale applicativo della L.10/2013; i dati sono stati raccolti e trasmessi dai Comuni competenti.

 

Gli alberi censiti in Liguria sono entrati quindi a far parte dell'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia,redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentar e forestali.

 

L’elenco regionale approvato nel 2015 viene sottoposto a costante aggiornamento.

 

Con decreto n. 3881 del 8/06/2023 è stato approvato il sesto aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali della Liguria.

Ammontano a 139 gli esemplari (124 singoli e 15 insiemi omogenei) attualmente iscritti nell’elenco regionale.

Gli alberi monumentali sono distribuiti su tutto il territorio ligure e si trovano sia in ambiente urbano che in ambito rurale e boschivo: il territorio più ricco è la Città Metropolitana di Genova con 52 esemplari distribuiti in 17 Comuni, segue la provincia di Savona con 38 esemplari distribuiti in 24 Comuni quindi Imperia con 27 esemplari (12 Comuni) e La Spezia con 22 piante monumentali (12 Comuni).

Il Comune di Genova è quello più ricco con 13 esemplari presenti.

Gli alberi monumentali della Liguria sono rappresentativi del ricco patrimonio vegetale regionale: questi infatti appartengono a ben 58 specie diverse.

Molto rappresentate sono le specie autoctone con 26 specie di cui le più comuni sono: faggio (12 esemplari) e leccio (9) poi roverella (8) castagno (5) e la meno nota cerro-sughera (5).

Ancor più elevato il numero di alberi esotici, con 32 specie, tra cui 4 differenti palme, e, molto rappresentate le false canfore e i cedri. Tra le specie più significative esotiche si ricordano anche l’albero dei tulipani, le araucaria, i ficus strangolatori, il glicine, e le sequoie.

 

 

Gli alberi centenari rappresentano un monumento della natura, una parte di storia che vive, un simbolo del passato. Sono legati alla storia dell'uomo perché gli sono sempre serviti da punto di riferimento, da riparo o da confine. Sono stati testimoni di tradizioni popolari, di tanti racconti o leggende legati alla vita e alla cultura delle comunità, tanto da meritare dei soprannomi la cui origine si perde nel tempo ma che tuttora caratterizzano molti luoghi (Tiglieto, Mele, Pigna, Cipressa).

 

Gli Alberi Monumentali sono pertanto un patrimonio da rispettare e proteggere.

 

La legge, infatti, prevede specifiche sanzioni a chi provochi danneggiamenti o addirittura l’abbattimento degli esemplari iscritti nell’elenco (da € 5.000 fino a € 100.000, ai sensi del c.4 art. 7 della L.10/2013).

 

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In evidenza: Concorso fotografico "Rimettiamoci in cammino" 

Video

Consulta Il libro Alberi Monumentali d'Italia

Firmato il 19 novembre 2016 nel polo regionale della Protezione civile di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona, dagli assessori regionali allo Sviluppo dell’entroterra della Regione Liguria, Stefano Mai, alla Protezione civile della Regione Lombardia, Simona Bordonali, e della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia il protocollo d’intesa tra le tre Regioni per il reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
“L’accordo – spiega l’assessore Mai – rientra nei rapporti di collaborazione per lo sviluppo non solo di attività di supporto operativo in caso di emergenze in una delle tre regioni, ma anche per implementare le attività formative dei volontari, di addestramento e organizzazione nell’ottica di un reciproco scambio di esperienze e di sinergie operative”.


Il gemellaggio tra i volontari antincendio tra Regione Liguria e Lombardia si è concretizzato nel 2016 con il dislocamento di 121 volontari lombardi nelle basi operative di Borghetto Vara in provincia della Spezia e di Imperia, durante le campagne estive. Il gemellaggio col Piemonte, stipulato nel 2015, ha visto impegnati questa estate in operazioni di supporto ai volontari liguri di 92 volontari dell’Aib piemontese in occasione degli incendi sulle alture di Genova – Monte Fasce - e 95 a Casarza Ligure e Vasia.
Con il protocollo d’intesa si punta a ridurre le tempistiche della risposta operativa, a contenere le superfici percorse dal fuoco, ottimizzare l’impegno degli operatori e la loro sicurezza.

L’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n.10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ha dettato le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli Alberi Monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. In particolare il comma 3 dell’art. 7 della legge e le norme attuative contenute nel decreto 23 ottobre 2014 hanno stabilito i principi e le procedure per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni, nonché per la redazione degli elenchi regionali ed il loro periodico aggiornamento.

La Regione Liguria aveva già da tempo approvato l’Elenco regionale degli alberi monumentali, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1999 n.4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, oggi modificato in recepimento della normativa nazionale. L’Elenco degli alberi monumentali della Liguria (decreto n.451/2002, aggiornato con decreti n.694/2003 e n.350/2005) è rimasto valido fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale la Regione ha redatto il nuovo elenco, sulla base delle proposte provenienti da parte dei Comuni ed in base alla revisione effettuata sul preesistente elenco, accertando che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati dalla nuova norma.

Il censimento degli Alberi Monumentali è stato effettuato in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato col quale la Regione Liguria ha sottoscritto una specifica Convenzione.

L’elenco regionale degli Alberi monumentali, oggi rientrato nell’elenco nazionale, può essere aggiornato con l’aggiunta di nuovi esemplari. Questi possono essere segnalati ai Comuni competenti, i quali possono proporne l’inserimento nell’elenco regionale, compilando e trasmettendo le schede di rilevazione all’ufficio regionale, per la valutazione in merito all’attribuzione del carattere di monumentalità.

La documentazione relativa al censimento è reperibile sul sito www.politicheagricole.it del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)

La Regione Liguria e la Regione Toscana hanno elaborato e sperimentato una procedura operativa per lo spegnimento degli incendi di confine. L’accordo è stato intrapreso anche in relazione all’esigenza di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili per la prevenzione ed il contrasto degli incendi boschivi e sviluppare forme di collaborazione, legate in particolare all’impiego del volontariato AIB, tra i due sistemi regionali di antincendio boschivo.

La procedura operativa per lo spegnimento degli incendi di confine è applicata in una fascia di territorio di interconnessione di larghezza pari a 2 chilometri, il cui asse mediano corrisponde al confine che corre tra le due Regioni. Nella fascia di interconnessione gli interventi di avvistamento, segnalazione e spegnimento degli incendi boschivi, possono essere effettuati dalle unità operative AIB che in quel momento si trovano più vicine al focolaio di incendio, indipendentemente dal rispettivo sistema aib regionale di appartenenza. Le direttive indicate nell’accordo tra la Liguria e la Toscana sono state testate in occasione di una esercitazione interregionale avvenuta il 6 aprile 2013.

La “Procedura operativa tra la Regione Liguria e la Regione Toscana per lo spegnimento degli incendi boschivi di confine” (delibera di Giunta regionale n.1122/2013) costituisce un’integrazione ai rispettivi Piani Regionali antincendio boschivo. L’iniziativa di collaborazione promossa dalle due Regioni ha ricevuto l’apprezzamento del Dipartimento di Protezione Civile ed è in linea con le raccomandazioni impartite alle Regioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’organizzazione di un più efficiente sistema di contrasto agli incendi Boschivi. “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti” (G.U. n. 139 del 18 giugno 2014).

Il 10 agosto 2014 è stata avviata la seconda fase della collaborazione AIB dell’intesa operativa  tra la Regione Liguria e la Regione Toscana per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. Il nuovo accordo di collaborazione prevede la possibilità di fare intervenire squadre di Volontari AIB “a chiamata”, in supporto alla forza operativa della Regione confinante, qualora vi siano situazioni di particolare gravità e difficoltà su tutto il territorio delle Province della Spezia e di Massa e Carrara.

L'ultima esercitazione antincendio boschivo - AIB congiunta che ha coinvolto i sistemi regionali della Liguria e della Toscana, finalizzata a testare le procedure per l'intervento di spegnimento nella fascia di interconnessione tra le due regioni, si è svolta il 20 e 21 giugno 2014.

Antincendio boschivo: a proteggere i boschi si comincia da piccoli. E' importante che la conoscenza dei rischi e delle misure di salvaguardia del territorio siano condivise da tutti, incominciando dai bambini. Per questo motivo nasce questa sezione dedicata ai piccoli volontari antincendio in erba.

Se desideri diventare un Volontario Antincendio Boschivo, puoi rivolgerti al Comune in cui sei domiciliato che provvederà ad iscriverti nell’elenco dei Volontari AIB. In questo caso, entrerai a fare parte di una unità di intervento comunale.
Esiste anche la possibilità far parte di una unità di intervento appartenente ad una organizzazione di volontariato ma i requisiti necessari per diventare volontario AIB restano sempre gli stessi.

Quali sono i requisiti necessari per diventare un volontario?

I requisiti per svolgere attività di antincendio boschivo sono previsti dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi:

  • età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita la podestà dei genitori)
  • idoneità certificata all’attività di antincendio boschivo dal medico competente. Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di età compresa tra i 16 e i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni
  • non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi boschivi.

I cittadini che entrano a far parte di una unità di intervento AIB dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, saranno istruiti ed addestrati con appropriati corsi di formazione che sono stati approvati con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. I corsi sono necessari per fornire una conoscenza sufficientemente approfondita delle caratteristiche territoriali ed ambientali in cui il volontario si troverà ad operare, delle tecniche di intervento, dei rischi e dei sistemi di protezione.

Tutti i volontari devono frequentare e superare i Moduli di Formazione:

  • Modulo A1 - SICUREZZA
  • Modulo A2 - NORMATIVA
  • AIB 1 - Operatore Volontario AIB

per diventare OPERATORE VOLONTARIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO.

 Oltre ai Moduli base ci sono anche i moduli di addestramento specialistico:

  • Modulo tecniche di Elitrasporto
  • Modulo lettura ed utilizzo cartografia e GPS
  • Modulo guida sicura e Fuoristrada
  • Modulo primo soccorso
  • Modulo uso della motosega
  • Modulo uso altre attrezzature meccaniche

Per accedere a questi corsi è necessario aver conseguito i Moduli di formazione A1, A2, AIB1. Sono previsti, inoltre, dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anche corsi di secondo livello a carattere maggiormente specialistico:

  • CAPOSQUADRA - base
  • CSQ-AIB - Responsabile coordin. AIB
  • SO-AIB - Addetto a Sala Operativa AIB

I volontari che sono interessati alla gestione amministrativa dell'organizzazione possono partecipare, dopo aver frequentato con esito positivo i moduli A1 e A2, al Modulo formativo:

  • AM1 - Incaricato amministrativo

Per poter operare "fronte fuoco" è indispensabile che il volontario indossi i D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal Piano regionale antincendio boschivo che devono garantire al volontario di operare in massima sicurezza al fine di salvaguardare la salute e l’integrità fisica, inoltre, devono rispondere a standard qualitativi certificati dalle normative europee. 

Il Piano regionale AIB prescrive che ogni volontario impeegnato in operazioni di spegnimento sul fronte di fiamma indossi i seguenti D.P.I.:

  • tuta ignifuga classificata in terza categoria per le attività di antincendio boschivo
  • casco con visiera
  • guanti
  • scarponi
  • respiratore antifumo
  • occhiali antifumo

Maggiori dettagli ed informazioni li puoi trovare nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi.

La Regione Liguria, in base alle disponibilità di bilancio, contribuisce alle spese di gestione del Sistema Regionale Antincendio Boschivo.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità della Regione Liguria, ai Comuni e al Volontariato antincendio boschivo.

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