piani e programmi (15)

I Decreti pubblicati riportano gli iscritti negli elenchi nazionali di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini e di tecnici ed esperti degustatori vini DOCG e DOC, ricadenti sul territorio ligure, e validati dalla Camere di Commercio competenti per territorio.
Tali elenchi sono integrati e aggiornati annualmente e trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
 
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile - 010 548 8709 - federico.ugolini@regione.liguria.it
D.ssa Raffaella Burlando - istruttrice responsabile - 010 548 4945 - raffaella.burlando@regione.liguria.it

Il nostro territorio è in grado di offrire esperienze quali la potatura, la raccolta e la frangitura delle olive al turista sempre più esigente e affamato di nuove conoscenze.

Creare e gestire percorsi che vanno dall’uliveto, al frantoio, all’azienda e magari al museo dell’olio pubblico o privato, organizzando anche “pacchetti” in collaborazione con albergatori, consorzi di tutela e strade di prodotto costituisce, oltre ad un’utilissima azione di valorizzazione del territorio e del nostro prodotto di eccellenza, una importante opportunità di integrazione del reddito.

Le Aziende Agricole olivicole possono proporre un’offerta di turismo esperienziale seguendo le poche regole che sono elencate nell’allegato. In fondo alla pagina trovate tutta la modulistica necessaria a tale attività. 

Il Piano regionale AIB Liguria, approvato con dgr n.1540 del 29 dicembre 2015, è stato aggiornato con DGR - 1098 del 14/12/2018.


Il Piano regionale AIB è suddiviso per capitoli e allegati che sono scaricabili in formato .pdf  dalla cartella  PIANO_AIB_Liguria
 

 per l’accesso utilizzare Nome utente: aibr e Password: liguriar 

 

La cartografia delle aree a richio incendi boschivi, approvata con dgr n.1540 del 29 dicembre 2015, è consultabile e scaricabile:
Scheda aree a rischio di incendio boschivo - Anno 2015
Mappa aree a rischio di incendio boschivo - Anno 2015

 

Con la DGR n.1286 del 26 ottobre 2012 la Regione Liguria ha approvato le "Modalità di applicazione della multifunzionalità nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari aziendali da parte delle aziende agricole liguri e requisiti igienico sanitari dei locali polifunzionali".

La finalità principale di questo documento è quella di salvaguardare i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realtà ligure, mettendo a disposizione delle aziende agricole un quadro normativo uniforme e coordinato al fine di poter ottenere una pluralità di prodotti destinati al mercato locale in spazi limitati e con modesti investimenti.

Tale provvedimento nello specifico definisce le caratteristiche strutturali necessarie e le modalità operative da seguire per la trasformazione nell'azienda agricola dei propri prodotti derivanti da coltivazioni ed allevamenti mediante l'impiego di un unico locale di lavorazione pertanto definito "polifunzionale".

Tale locale può essere destinato alla:

  • macellazione aziendale di avicoli e cunicoli e piccola selvaggina allevati nell'azienda agricola
  • lavorazione delle carni
  • produzione di conserve vegetali
  • smielatura
  • produzione di derivati del latte
  • lavorazione di altre piccole produzioni a partire da materie prime aziendali

A decorrere dal 13 dicembre prossimo si applicherà l'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale, come previsto dal regolamento comunitario n.1169/2011.
Esistono alcune deroghe a quest'obbligo, una di queste riguarda in modo specifico le microimprese ed è applicata ad "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio".

Ricordiamo che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro:
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per tutti i dettagli consulta la circolare in allegato.

Mantenere equilibrio tra offerta e domanda a livello europeo, rendere il settore più competitivo e sostenere lo sviluppo delle produzioni di qualità sono i punti principali dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo.

Formalmente adottato dal Consiglio europeo nell'aprile del 2008, il regolamento n. 479/2008 introduce una vasta riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato vitivinicolo, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente restrittivo dei diritti di impianto a livello dell'UE.

Legislazione europea

La precedente OCM Vino, abrogata nell'anno 2008, era disciplinata dal Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio.
La OCM Vino è stata infatti oggetto di riforma nell'anno 2008, mediante il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio. Sino al 31 luglio 2009, la OCM Vino è stata tradizionalmente disciplinata in modo separato dalla OCM Unica per il settore agricolo, costituita quest'ultima dal regolamento del Consiglio n.1234/2007 (qui nella versione vigente sino al 31 luglio 2009).

Dopo tale data la situazione cambia.
Infatti, per sole ragioni di semplificazione legislativa, la OCM Vino - come riformata nell'anno 2008, grazie al regolamento n.479/2008 - è stata inglobata nella OCM Unica. Mediante il successivo regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio, il contenuto del citato regolamento CE 479/2008 del Consiglio è stato traslato all'interno del regolamento CE n.1234/2007 sulla OCM Unica (qui nella versione consolidata, relativa al testo vigente a partire dal 1 agosto 2009).
Di conseguenza, al 31 luglio 2009 il regolamento n.479/2008 del Consiglio cessa di avere efficacia, restando in vigore solo più il regolamento CE sulla OCM Unica: da tale data, quest'ultimo rappresenta dunque anche il regolamento di base per il settore vitivinicolo.

  1. Le norme vigenti: regolamenti di "base"
    Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, abrogato dal 31 luglio 2009 perché inglobato nella OCM Unica, portata dal regolamento CE n.1234/2007. Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica, che a partire dal 1 agosto 2009 disciplina anche il settore vitivinicolo, recependo al suo interno quanto previsto dal regolamento CE n.479/2008.
  2. Le norme vigenti: regolamenti di attuazione
    I riferimenti - fatti dai regolamenti attuativi della Commissione al regolamento "base" n.479/2008 del Consiglio - vanno ora attribuiti alle corrispondenti norme introdotte nel regolamento n.1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica.
    - Regolamento CE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo.
    - Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione, concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
    - Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione, recante il Codice Enologico.
    - Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione, concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Legislazione italiana

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.88.

Classificazione ed etichettatura

La nuova OCM introduce importanti novità negli aspetti relativi alla classificazione dei vini ed alle modalità per la loro etichettatura. Con riferimento al primo aspetto (classificazione dei vini), il Reg. Ce 479/2008 stabilisce che a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010, e per le successive campagne, i vini comunitari dovranno essere classificati nelle seguenti tipologie:

  1. vini a denominazione di origine: ovvero i vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico e che dovranno essere identificati come DOP (ex DOC e DOCG) e IGP (ex IGT);
  2. vini senza denominazione di origine: ovvero i vini che non vantano uno specifico legame al territorio e che sono sostanzialmente rappresentati dagli ex vini da tavola.

I vini DOP e IGP confluiranno nell'elenco dei prodotti comunitari che già hanno ottenuto questa tipologia di riconoscimento ai sensi del Reg. Ce 510/2006; le procedure di riconoscimento e/o modifica del disciplinare di produzione, inoltre, saranno gestite a livello comunitario dalla Commissione Agricoltura e non più dalla Commissione vini del Mipaaf. Conseguenza del passaggio dei vini DOC/DOCG e IGT sotto l'ombrello normativo dei prodotti DOP e IGP sarà anche il riassetto del sistema dei controlli. La nuova OCM prevede, infatti, che questi non potranno più essere svolti da organismi interni alla filiera (Consorzi di Tutela) ma, come già accade nel panorama delle DOP/IGP, da organismi terzi e indipendenti. Pertanto, a partire dal 1 agosto 2009, i controlli ufficiali potranno essere effettuati solo da organizzazioni competenti autorizzate dal Mipaaf, di natura pubblica o privata purché, in quest'ultimo caso, conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (e, dal 1 maggio 2010, anche accreditate a fronte di tali standard).

Con riferimento al secondo aspetto (modalità di etichettatura), invece, è stato pubblicato il Reg. Ce 607/2009. Sostanzialmente per il comparto dei vini DOP/IGP (ex VQPRD e IGT) non si segnalano modifiche rilevanti, se non la possibilità di apporre, in etichetta, i loghi comunitari della DOP/IGP ed altre precisazioni relative al campo visivo per migliorare la leggibilità e quindi la tutela del consumatore. Situazione diversa, invece, si presenta per i vini senza denominazione di origine (ex vini da tavola) che potranno, facoltativamente, indicare in etichetta annata di produzione e/o varietà delle uve utilizzate (in questo secondo caso si chiameranno Vini varietali), sebbene a precise condizioni fissate dalla normativa comunitaria e nazionale.

Proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati di origine agricola.
Con la deliberazione n.159 del 23 febbraio 2024 la Giunta regionale ha concluso la procedura di recepimento della direttiva comunitaria 91/676/CEE, più comunemente nota come Direttiva nitrati ha adottato l’aggiornamento del Programma di azione per le "zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola" di Albenga, Ceriale e Taggia.

In Liguria le zone definite vulnerabili  a nitrati (ZVN) sono state individuate:

  • con dgr n.1256 del 5 novembre 2004: circa 1.300 ettari in provincia di Savona
    nella Piana d'Albenga, nei Comuni di Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva rispettivamente per il 77,13%, il 22,81% e lo 0,06% della superficie dei singoli comuni
  • con dgr n.1047 del 15 novembre 2016circa 117 ettari in provincia di Imperia
    nel Comune di Taggia pari al 4% della superficie comunale 

L’aggiornamento del Programma di Azione, predisposto in stretta continuità con il precedente e tenendo conto delle specificità regionali, contiene:

  • un aggiornamento dell’analisi di contesto
  • per le aziende zootecniche, le norme relative alla gestione della fertilizzazione ed altre pratiche agronomiche circa:
    • le limitazioni e i divieti in merito all'utilizzazione di letame e liquami
    • i dettagli tecnici relativi a capacità di stoccaggio, accumulo e trattamento delle deiezioni
    • le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici con particolare riferimento al Piano di Utilizzazione Agronomica (Pua) e relative procedure di comunicazione
  • per le aziende non zootecniche, le norme relative alla gestione della fertilizzazione e  altre pratiche agronomiche ,attraverso cinque schede/linee guida per le principali colture in atto nella zona dove sono specificate:
    • le buone pratiche agricole in merito alla gestione del suolo e substrato di coltivazione, regimazione delle acque superficiali, irrigazione e fertilizzazione
    • gli adeguamenti strutturali raccomandati, come la sostituzione di impianti di irrigazione a pioggia con impianti di micro-irrigazione localizzata
    • le limitazioni e i divieti, che in particolare riguardano le dosi annue di azoto da somministrare e la fertirrigazione per aspersione, in termini di numero di interventi annui consentiti e il periodo durante il quale sono vietati
  • le norme relative all’impiego dei digestati
  • i possibili controlli che potranno essere effettuati, con particolare attenzione al rispetto dei massimali di azoto e delle date di distribuzione dei prodotti fertilizzanti

Si evidenzia che la direttiva nitrati è uno dei  Criteri di Gestione Obbligatori (Cgo) previsti dalla condizionalità: è quindi obbligatorio nella zona definita vulnerabile, anche per quanto riguarda la condizionalità, seguire le disposizioni previste.

Il programma raccomanda inoltre di seguire le buone pratiche individuate anche in aree non vulnerabili e prevede per la Regione l’avvio di azioni formative e informative, necessarie a rendere edotti gli agricoltori e i tecnici sui contenuti del Programma e sulle innovazioni e soluzioni tecniche in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e il potenziamento dei servizi informativi regionali finalizzati a ciò.

Affiancare l'accoglienza turistica alla tradizionale coltivazione della terra offre agli agricoltori la possibilità di diversificare e integrare la propria attività e accedere a specifici finanziamenti e programmi regionali.

Vengono definite attività agrituristiche quei servizi di ricezione, di ospitalità, di degustazioni di prodotti dell'azienda e altro esercitati dagli imprenditori agricoli attraverso l'uso della propria azienda in connessione con le altre attività di coltivazione e allevamento.

Per meglio regolamentare e sostenere un settore in continua espansione, che comprende le forme di turismo legate alla terra e al mare, il 21 novembre 2007 è stata emanata la L.R. n.37/2007 del 21 novembre "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo" e successive modificazioni.
Le disposizioni di questa legge relative alle attività agrituristiche sono esplicitate con la delibera della Giunta Regionale 59/2020. 

Le finalità  principali della normativa regionale sono:

  • tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca
  • favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali
  • favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori
  • preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche
  • migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

Per le azioni di sostegno al settore, oltre a quanto indicato nella legge, è possibile consultare la misura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".

Regione Liguria, per dare impulso al settore bio, ha approvato la L.R. n.66/2009 del 28 dicembre (pubblicata sul Bollettino ufficiale n.24 del 30 dicembre 2009) che oltre a recepire le novità introdotte dalla normativa europea prevede l'istituzione della Consulta regionale per la produzione biologica, l'istituzione di distretti e comprensori biologici, il riconoscimento di forme associative di operatori bio, l'individuazione dei mercati biologici, la disponibilità di incentivi economici per la realizzazione di specifici progetti di settore.

Nell'agosto del 2009, con il Reg. (CE) n.710, è partito ufficialmente il settore dell'acquacoltura biologica. Esso stabilisce i principi per allevare con tecniche biologiche e certificare l'allevamento di pesci d'acqua dolce e d'acqua salata, gamberi e altri molluschi, cozze, ostriche e alghe.
L'1 luglio 2010 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove norme europee sull'etichettatura degli alimenti biologici, che riguardano anche i prodotti da acquacoltura.

Con il  D.M. n.11954/2010 del 30 luglio e il  D.M. n.11955/2010 sempre del 30 luglio, sono state approvate le disposizioni attuative e le modalità di notifica. In Liguria la struttura regionale competente della gestione dei procedimenti amministrativi previsti all'art.7 del DM n.11954/2010 è l'ufficio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.

Regione Liguria ha legiferato anche attraverso:

  • la D.G.R. n.20/2010 del 15 gennaio, avente per oggetto la L.R. n. 66/2009: approvazione delle modalità di composizione e di funzionamento della Consulta regionale per la produzione biologica;
  • la D.G.R. n.1524/2010 del 17 dicembre con l’approvazione delle linee guida attuative dell'art. 8 della legge regionale 28/12/2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni;
  • la D.G.R. n.379 /2013 del 5 aprile con la quale è stato ufficialmente riconosciuto il Biodistretto della Val di Vara;
  • il D.D. n.173/2018 del 23 marzo con l’aggiornamento delle linee guida attuative dell'art. 8 della legge regionale 28/12/2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni.

Dal 1 ottobre 2012 gli operatori biologici sono tenuti a notificare la propria attività tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB). Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata all'informatizzazione. L’elenco degli operatori biologici è tenuto a livello nazionale e consultabile sul sito www.sinab.it dove si trovano tutte le informazioni sull’agricoltura biologica.

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