La contabilità viene tenuta attraverso la compilazione dei seguenti registri:

  1. registro dei conferenti
  2. registro "altri fornitori"
  3. registro di raccolta

Gli acquirenti sono tenuti all'obbligo della conservazione per almeno tre anni della documentazione contabile e di ogni altro tipo di documentazione che possa consentirne il controllo.
Importante risulta acquisire e conservare la documentazione che attesti la disponibilità della quota da parte del conferente. Per gli adempimenti degli acquirenti fanno fede i dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN.


1. Registro dei conferenti

Entro il mese successivo a quello di riferimento gli acquirenti trasmettono alla Regione i dati aggiornati del registro "conferenti".
I dati contenuti nel registro vengono certificati dal Primo Acquirente mediante l'apposizione della firma elettronica.
Il registro conferenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione
  • elementi della comunicazione del quantitativo di riferimento individuale (QRI) inviata dalla Regione al produttore
  • quantitativo di riferimento individuale (QRI) e il tenore materia grassa di riferimento disponibile (TMGR)
  • quantitativo (QRI) e tenore materia grassa di periodo (TMGP) del latte consegnato mensilmente
  • quantitativo complessivo rettificato
  • quantitativo in esubero

Il registro viene messo a disposizione nel SIAN ed è attraverso il SIAN che deve essere fatto l'inoltro mensile alle Regioni, anche nel caso in cui la ditta Primo Acquirente non abbia ritirato latte dai conferenti.
Nel periodo transitorio, il registro può essere costituto dai fogli stampati su carta comune.
La rettifica dei dati del registro può essere fatta entro 20 giorni dall'invio, per esempio i dati del mese di settembre devono essere inviati entro la fine del mese di ottobre: la rettifica può essere fatta entro il 20 novembre.

Per i dati del mese di marzo l'inoltro si esegue entro il 30 aprile e l'eventuale rettifica entro il 14 maggio.


2. Registro "altri fornitori"

Il registro "altri fornitori" è costituito da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive (U.C.F.I.) competente per territorio e che contenga almeno le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi del fornitore
  • quantitativo di latte sfuso acquistato
  • quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato

Al SIAN verranno registrati e trasmessi, con gli stessi termini e con le stesse modalità del registro mensile dei conferenti, solo i dati del registro fornitori relativi ai quantitativi di latte sfuso.
La stampa di tali quantitativi, su fogli numerati e vidimati dal competente Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive, soddisfa l'obbligo di tenuta del registro.

Il registro può pertanto risultare costituito da due sezioni: una relativa al latte sfuso e una relativa agli altri prodotti acquistati non da produttori.

3. Registro di raccolta ed elenco dei trasportatori

Il registro di raccolta è costituito da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive competente per territorio. La Regione può autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che devono comunque garantire la possibilità di controllo dei quantitativi di latte trasportati.

Le disposizioni relative al registro di trasporto entrano in vigore dal 1 gennaio 2004.
Prima di questa data è quindi necessario che i primi acquirenti provvedano a far numerare e vidimare dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio i documenti di trasporto.

Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:

  • dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario, se diverso
  • dati identificativi del trasportatore
  • targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto

Per ogni singola consegna di latte devono essere riportati:

  • ora della consegna
  • dati identificativi del produttore
  • data del trasporto
  • quantitativo di latte ritirato
  • firma del produttore o di un suo delegato
  • firma del conducente del mezzo

Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente che ne trattiene una copia mentre l'altra rimane al trasportatore.
Prima dell'inizio di ogni campagna produttiva gli acquirenti devono comunicare alla regione l'elenco dei trasportatori, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati.
Gli acquirenti devono inoltre comunicare le variazioni in corso di campagna prima che il trasportatore inizi ad operare.
La comunicazione viene fatta utilizzando il SIAN, indicando la targa dell'automezzo e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne.

Tale comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo.

Per essere riconosciuti come ditta "primo acquirente" bisogna richiedere l'iscrizione all'albo "primi acquirenti".
La ditta è tenuta a presentare, almeno 120 giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta, una richiesta alla Regione dove è ubicata la propria sede legale utilizzando l'apposito modello Mod.Acq001.

Le ditte per ottenere il rilascio devono possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (che è possibile scaricare a fondo pagina).
L'acquirente che opera senza il riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa che viene calcolata in base al prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato.

Con il modello Mod.Acq002 le ditte acquirenti riconosciute possono comunicare alla Regione l'adesione e il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.
Qualora una ditta acquirente sia associata a più di una associazione oppure organizzazione di acquirenti dovrà mandare un modello per ogni associazione o organizzazione.
Le associazioni e le organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) possono consultare i dati relativi agli acquirenti, loro associati, che hanno comunicato la propria adesione.

Se un'azienda acquirente, già riconosciuta, muta nella conduzione o nella forma giuridica non è richiesto un nuovo riconoscimento purché siano mantenuti i requisiti e si possa certificare il subentro anche negli obblighi in materia di quote latte.
Il mutamento va comunicato alla Regione che provvede alle verifiche dei requisiti.

La Regione ha l'obbligo di revocare il riconoscimento nel caso vengano meno i requisiti richiesti e in tutti i casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria: la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente ha effetto a partire dal 45° giorno successivo la notifica dell'atto di revoca e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione del latte.
L'acquirente deve comunicare ai propri conferenti l'avvenuta revoca entro 15 giorni e può chiedere un nuovo riconoscimento solo dopo sei mesi dalla data di decorrenza della revoca, con le stesse modalità utilizzate per la prima iscrizione.
Entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza le istituzioni procederanno alla valutazione e all'eventuale autorizzazione del nuovo riconoscimento, aggiornando così l'apposito albo.

 

Varese Ligure è, dopo Genova, il comune più esteso della Liguria. Si trova nel cuore dell'alta Val di Vara, al centro di un vasto territorio immerso nel verde.
Le risorse naturali di questo comprensorio, uno dei polmoni verdi della Liguria, sono state valorizzate negli ultimi anni da politiche del territorio e dell'ambiente all'avanguardia: il Comune di Varese Ligure ha investito molte risorse per il rifacimento di acquedotti, fognature, parcheggi, illuminazione pubblica, depuratori, e si è impegnato a destinare almeno il 10% delle risorse a favore dell'ambiente. Ciò ha permesso al comune di fregiarsi, primo in Europa, della certificazione ambientale Iso 140001: un riconoscimento importante che ha fatto in breve tempo di Varese Ligure un esempio da imitare per la gestione eco-sostenibile dell'entroterra. Varese Ligure è dunque, secondo l'unione europea, il primo comune che può garantire ad abitanti e turisti assenza di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, controllo efficace e senza ricadute ambientali di rilievo del ciclo dei rifiuti, del trattamento delle acque; a questi vantaggi si aggiungono trasporti, servizi ai cittadini e alle imprese a basso impatto ambientale, ferrea tutela del paesaggio.

All'ISO 140001 è seguita anche la registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit che hanno accertato significativi processi di efficienza ambientale, hanno verificato l'assenza di agenti inquinanti (ossido di carbonio, inquinamento acustico ed elettromagnetico), hanno garantito la qualità dei servizi urbani (gestione dei rifiuti, trattamento delle acque, servizi alle imprese, trasporti, tutela del paesaggio) ed hanno riconosciuto la valenza turistica del territorio.

La valle del biologico (ormai l'alta valle del Vara è nota con questo nome) è da sempre uno dei centri agricoli più produttivi della Liguria: le pratiche agricole hanno qui tradizioni antichissime e si avvantaggiano della vicinanza e delle facili comunicazioni con l'Emilia e la zona padana attraverso i passi del Bocco e di Cento Croci. Alla cultura contadina è dedicato un interessante museo in località Cassego.

Sono più di cinquanta le imprese agricole e zootecniche nate come biologiche o convertite al biologico, anch'esse sottoposte con successo a procedura di certificazione. Nelle coltivazioni non si fa uso di antiparassitari chimici, e negli allevamenti gli animali hanno a disposizione ampie superfici all'aperto, vengono nutriti con mangimi prodotti sul posto o selezionati e vengono curati con rimedi omeopatici, per ridurre al minimo la possibilità di far passare sostanze chimiche nella carne, nelle uova o nel latte.

Affiancare l'accoglienza turistica alla tradizionale coltivazione della terra offre agli agricoltori la possibilità di diversificare e integrare la propria attività e accedere a specifici finanziamenti e programmi regionali.

Vengono definite attività agrituristiche quei servizi di ricezione, di ospitalità, di degustazioni di prodotti dell'azienda e altro esercitati dagli imprenditori agricoli attraverso l'uso della propria azienda in connessione con le altre attività di coltivazione e allevamento.

Per meglio regolamentare e sostenere un settore in continua espansione, che comprende le forme di turismo legate alla terra e al mare, il 21 novembre 2007 è stata emanata la L.R. n.37/2007 del 21 novembre "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo" e successive modificazioni.
Le disposizioni di questa legge relative alle attività agrituristiche sono esplicitate con la delibera della Giunta Regionale 59/2020. 

Le finalità  principali della normativa regionale sono:

  • tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca
  • favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali
  • favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori
  • preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche
  • migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

Per le azioni di sostegno al settore, oltre a quanto indicato nella legge, è possibile consultare la misura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".

Nelle aree dove viene praticata, l'orticoltura è orientata verso colture tipiche e di qualità: il pomodoro "cuore di bue", il basilico, il carciofo spinoso, l'asparago violetto di Albenga, i cavoli, gli spinaci, le zucchine, le insalate.  Nelle zone più interne è interessante la produzione di patate.

Le produzioni di nicchia si adeguano a una domanda crescente di prodotti qualitativamente alti e tipici della Liguria e hanno dimostrato un notevole potenziale di mercato.
Un capitolo a sé merita il basilico: una delle attività più significative in campo orticolo intrapresa dalla Regione Liguria, negli ultimi anni, è stata la ricerca varietale che ha portato alla richiesta di iscrizione del basilico nel registro previsto dalla vigente normativa. Attività non secondaria, se si considera che la maggior parte delle cultivar ortofrutticole regionali non sono presenti nei registri delle varietà nazionali.
La Regione ha promosso e favorito ogni possibile iniziativa per valorizzare la produzione ligure del basilico che ha ottenuto la DOP e un apposito disciplinare.

Le superfici tradizionalmente destinate a frutteto, che in alcune zone vengono riconvertite verso la floricoltura (fronde verdi da recidere e piante aromatiche), si stanno riducendo a causa dei costi di gestione e della competizione con altri paesi produttori.

Una delle poche eccezioni riguarda il castagneto da frutto, riconsiderato a tutti gli effetti coltura agraria e non forestale. Il castagno è attualmente soggetto a investimenti per il recupero produttivo che possono fornire successivamente buone prospettive economiche a seguito di un rinnovato interesse commerciale, soprattutto legato al metodo di produzione biologico.

La produzione di fiori, piante in vaso e fronde verdi costituisce il settore trainante dell'agricoltura ligure con circa il 75% della produzione lorda vendibile regionale.

La vocazione territoriale e la tradizionale specializzazione nella coltivazione di fiori e piante nelle province di Imperia e Savona hanno favorito la costituzione del Distretto agricolo florovivaistico del ponente con lo scopo di riunire insieme e poter rappresentare al meglio tutte le categorie che rientrano nella filiera produttiva, incentivare ricerca e sperimentazione, programmare e promuovere le produzioni.
La produzione vendibile delle aziende che operano nel Distretto, che ha i suoi poli di eccellenza in Sanremo ed Albenga, raggiunge i 460 milioni di euro, almeno 250 dei quali riguardano l'esportazione.

Le aziende florovivaistiche liguri impegnate nella produzione sono oltre 6.100 con 14.300 addetti, mentre sono 21.600 gli occupati nell'intera filiera.
La produzione del Distretto del ponente costituisce circa il 20% del totale del valore produttivo nazionale e nel suo territorio operano 5.500 operatori commerciali, 410 grossisti e 140 esportatori con un movimento medio di cento autotreni che riforniscono quotidianamente le altre province italiane.
Proprio la "produzione" è stata individuata dal Programma triennale del Distretto come l'obiettivo primario da incrementare attraverso lo sviluppo di politiche e strategie regionali basate soprattutto sulle innovazioni di processo (ottimizzazione dei processi produttivi) e sulle innovazioni di prodotto (programmazione e scelta delle colture).

I costi come quello per il riscaldamento delle serre rendono difficile la competitività di alcune produzioni soprattutto rispetto a Paesi extraeuropei. La necessità del contenimento dei costi sta facendo orientare ancora maggiormente la produzione verso fiori coltivabili in pieno campo o in serra con un ridotto consumo energetico, come ranuncoli, papaveri, calendule oppure fronde fiorite o ornamentali.

Le strategie regionali di programmazione in agricoltura, a partire dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013, sono rivolte a fornire un adeguato supporto allo sviluppo dell'intera filiera favorendo la flessibilità e l'incremento della produzione, il ricambio generazionale in azienda, l'ampliamento delle superfici a disposizione.
Il progetto Miglioramento delle statistiche congiunturali delle colture floricole ed orticole del Ministero per le Politiche agricole e forestali ha prodotto una relazione dettagliata del comparto florovivaistico
In Liguria le aziende a produzione floricola ammontano a 3.306 (su 6.358 totali comprensive delle altre regioni in oggetto) con una superficie di 2.191 ettari (su 5.299 ettari totali). Sono state elaborate anche tabelle più dettagliate per le aziende a produzione di fiore reciso e vasi fioriti: per il fiore reciso la Liguria si colloca al secondo posto con il 15,8% sorpassata solo dal 27,2% della Campania. 
La relazione, scaricabile in formato .pdf, rappresenta il documento più aggiornato sullo stato del comparto florovivaistico in Italia.

 

Regione Liguria, per dare impulso al settore bio, ha approvato la L.R. n.66/2009 del 28 dicembre (pubblicata sul Bollettino ufficiale n.24 del 30 dicembre 2009) che oltre a recepire le novità introdotte dalla normativa europea prevede l'istituzione della Consulta regionale per la produzione biologica, l'istituzione di distretti e comprensori biologici, il riconoscimento di forme associative di operatori bio, l'individuazione dei mercati biologici, la disponibilità di incentivi economici per la realizzazione di specifici progetti di settore.

Nell'agosto del 2009, con il Reg. (CE) n.710, è partito ufficialmente il settore dell'acquacoltura biologica. Esso stabilisce i principi per allevare con tecniche biologiche e certificare l'allevamento di pesci d'acqua dolce e d'acqua salata, gamberi e altri molluschi, cozze, ostriche e alghe.
L'1 luglio 2010 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove norme europee sull'etichettatura degli alimenti biologici, che riguardano anche i prodotti da acquacoltura.

Con il  D.M. n.11954/2010 del 30 luglio e il  D.M. n.11955/2010 sempre del 30 luglio, sono state approvate le disposizioni attuative e le modalità di notifica. In Liguria la struttura regionale competente della gestione dei procedimenti amministrativi previsti all'art.7 del DM n.11954/2010 è l'ufficio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.

Regione Liguria ha legiferato anche attraverso:

  • la D.G.R. n.20/2010 del 15 gennaio, avente per oggetto la L.R. n. 66/2009: approvazione delle modalità di composizione e di funzionamento della Consulta regionale per la produzione biologica;
  • la D.G.R. n.1524/2010 del 17 dicembre con l’approvazione delle linee guida attuative dell'art. 8 della legge regionale 28/12/2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni;
  • la D.G.R. n.379 /2013 del 5 aprile con la quale è stato ufficialmente riconosciuto il Biodistretto della Val di Vara;
  • il D.D. n.173/2018 del 23 marzo con l’aggiornamento delle linee guida attuative dell'art. 8 della legge regionale 28/12/2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni.

Dal 1 ottobre 2012 gli operatori biologici sono tenuti a notificare la propria attività tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB). Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata all'informatizzazione. L’elenco degli operatori biologici è tenuto a livello nazionale e consultabile sul sito www.sinab.it dove si trovano tutte le informazioni sull’agricoltura biologica.

In questa pagina sono disponibili indicazioni sulle attività che riguardano il lavoro nel bosco. In particolare sono presenti i diversi moduli inerenti la comunicazione, la denuncia o la richiesta per effettuare operazioni nel bosco, secondo le indicazioni del Regolamento regionale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Sono inoltre disponibili i documenti relativi ai criteri e agli indirizzi per l'applicazione dell'art.14 (che riguarda le strade e le altre infrastrutture forestali) della L.R. n.4/1999 (legge forestale) del 22 gennaio, così come approvati con D.G.R. n.977/2011 del 5 agosto.

In particolare vengono definite indicazioni tecnico-amministrative omogenee per le piste di esbosco per le quali la competenza nell'approvazione è ora affidata alla Regione.

Per agevolare l'utenza nei rapporti con gli uffici competenti è scaricabile una modulistica appositamente predisposta. La modulistica tiene conto delle recenti modifiche all'assetto delle competenze in materia forestale, chiarite nella nota PG/2014/49396 del 10 marzo 2014, disponibile tra i download allegati.
E' inoltre possibile scaricare la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in ordine alla utilizzazione, per le attività di esbosco, delle cosiddette “gru a cavo”, anche chiamate teleferiche forestali.

Pesca professionale
L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso della licenza di tipo A che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A della legge regionale n. 8/2014, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province e al superamento di un esame di abilitazione.

Pesca dilettantistica
La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sui seguenti conti correnti postali:

  • Residenti provincia di Genova: n° 11491164
  • Residenti provincia di Imperia: n° 12290177
  • Residenti provincia di La Spezia: n° 12289195
  • Residenti provincia di Savona: n° 12290169

intestati a “Regione Liguria, tasse e soprattasse licenze pesca”.

Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile:
- i dati anagrafici del titolare (comprensivi di luogo e data di nascita),
- la residenza del titolare (indirizzo completo),
- la causale: “licenza pesca dilettantistica di tipo …”
- la Provincia di residenza,
- l’anno di riferimento – per il permesso temporaneo tipo E le date di effettivo utilizzo,
- l’eventuale associazione pesca sportiva di appartenenza.
I fac-simili dei bollettini sono disponibili presso la Regione – compresi gli uffici periferici provinciali – e le Associazioni di pesca sportiva.

Sono previsti quattro tipi di titoli abilitativi dilettantistici:

  • Tipo B: durata annuale e costo € 45,45 (€ 22,72 per gli ultrasessantacinquenni);
  • Tipo C: durata annuale e costo € 26,34 (€ 13,17 per gli ultrasessantacinquenni);
  • Tipo D: (per stranieri): durata trimestrale e costo € 17,04;
  • Tipo E: permesso temporaneo.

Per l’esercizio della pesca il titolare dei titoli abilitativi di tipo B, C e D dovrà risultare munito di:
- bollettino di versamento,
- documento di identità da esibire ad eventuali richieste degli agenti
- tesserino segna catture.

Il permesso temporaneo di pesca di tipo E può essere emesso alle seguenti condizioni:

  • all’interno delle riserve turistiche esistenti;
  • nelle acque libere esclusivamente in occasione di manifestazioni organizzate e esclusivamente per i permessi valevoli per 1 giorno e per 3 giorni

Per il suo conseguimento occorre:

  1. effettuare il versamento della tassa regionale sul conto corrente postale relativo alla provincia in cui si svolge l’attività di pesca e con le stesse modalità degli altri titoli abilitativi;
  2. in alternativa, acquistare appositi permessi temporanei presso gli Enti locali e le Associazioni di Pesca sportiva.

L’importo da versare dipende dalla durata del permesso temporaneo:
- valevole per una giornata e del costo di 5,00 €: permesso 1 G
- valevole per tre giorni e del costo di 8,00 €: permesso 3GG
- valevole per una settimana e del costo di 13,00 €: permesso 1S

Con il permesso temporaneo: non occorre munirsi del tesserino regionale segna catture, è necessario portare con sé un documento di identità, occorre ricordarsi di segnare sul bollettino di versamento le date di effettivo utilizzo.

I minori di 16 anni e i portatori di grave handicap, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) sono esentati dal pagamento del titolo abilitativo di pesca dilettantistica.

In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da Associazioni o da Enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 tramite versamento sul c/c postale della provincia in cui si realizza l’evento, valido per la durata della manifestazione.

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