SEGNALAZIONE DEI DANNI ALLE IMPRESE AGRICOLE

Indicazioni per la presentazione della segnalazione dei danni subìti dalle imprese agricole a seguito di calamità naturale.

Le procedure sono state approvate con dgr n. 256 del 20 aprile 2018.

La segnalazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dall'evento compilando l'apposito Modello E.

Il conteggio dei 30 giorni, entro i quali si deve presentare il Modello E, decorre a partire dal giorno successivo all'evento.

Nel caso in cui il trentesimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

In caso di trasmissione del Modello E tramite posta, fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite fax o pec vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL COMPARTO ITTICO

La segnalazione dei danni e la contestuale domanda di contributo può essere presentata dalle seguenti attività economiche:

  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività su imbarcazioni professionali possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura possono segnalare i danni subiti ad attrezzatura professionali

Le imprese di pesca e acquacoltura danneggiate compilano l'allegato Modello E e lo trasmettono agli ispettorati agrari competenti per territorio entro 30 giorni dall'evento.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

  • a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione)
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC degli Ispettorati Agrari

Per tutte le informazioni si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI A BENI PRIVATI

I modelli di segnalazione danno si ritirano e si riconsegnano presso il Comune in cui è avvenuta la calamità.

Le segnalazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'evento.
Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo all'evento fino al trentesimo, seguendo queste modalità di presentazione delle domande:
I Comuni che hanno ricevuto i moduli dai privati, dovranno trasmetterli alla regione nei 10 giorni successivi.

Per tutte le informazioni e per scaricare i modelli di segnalazione danno si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Per la segnalazione dei danni al proprio patrimonio pubblico e le spese sostenute in emergenza gli Enti locali devono utilizzare necessariamente il modulo web "Zerogis" raggiungibile all'indirizzo emergenze.regione.liguria.it/zerogis_liguria/ 

Per accedere al modulo è necessario richiedere i dati di accesso al portale al Settore Protezione Civile all'indirizzo oo.pp.emergenze@regione.liguria.it

Entro 10 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello A ("Scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Entro 30 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello B ("Scheda di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Terminata la procedura di compilazione le schede di segnalazione "modello A" e "modello B" devono essere stampate e firmate dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'Ente, in ogni loro pagina, ed essere spedite a Regione Liguria - Settore Protezione Civile.

Per maggiori informazioni: www.regione.liguria.it 

Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2031 "Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante"; il regolamento, che sostituisce la normativa precedente in materia (Direttiva 2000/29/CE), sarà applicato dal 14 dicembre 2019.

Il reg. UE 2016/2031 è stato preceduto dal Regolamento (UE) 2014/652, relativo alle spese per i controlli (anche) fitosanitari, ed è stato seguito dal Reg. (UE) 2017/625, relativo all'organizzazione e alle modalità di controllo (anche) fitosanitario.

Le principali novità del nuovo regime fitosanitario istituito dal Reg. (UE) 2016/2031 sono le seguenti:

  1. (art. 2) nuova definizione, più ampia, di 'operatore professionale' (OP) di interesse fitosanitario, con conseguente aumento degli operatori soggetti alla normativa fitosanitaria. Gli OP, a seconda delle attività che svolgono, sono distinti in OP registrati in un registro ufficiale e OP autorizzati all'emissione del passaporto o all'apposizione di marchi sui materiali prodotti e\o commercializzati.
  2. (artt. 3-6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l'Unione (ONRU) e ON prioritari (ONP).
  3. (artt. 10 e segg.) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri (SM) e le loro autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l'UE.
  4. (art. 22) è previsto l'obbligo per gli SM di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l'UE, è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno SM.
  5. (art. 23) gli SM devono produrre programmi pluriennali di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio.
  6. (art. 24) idem per gli ON prioritari.
  7. (art. 25) obbligo di predisposizione di piani di emergenza per ciascun ON prioritario.
  8. (art. 27) obbligo di predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario.
  9. (artt. 32 e seg.) viene confermato il regime speciale per le zone protette.
  10. (art.36) nuova definizione di ‘organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione' (RNQP).
  11. (artt. 65-66) deve essere istituito a livello nazionale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), cui devono essere iscritti tutti gli OP attualmente nel RUP tranne i produttori\commercianti di patate da consumo e i commercianti di frutti di agrumi; in più devono essere registrati al RUOP tutti i soggetti che richiedono certificati per l'export la riesportazione o pre-esportazione.
  12. (art. 69) è obbligatoria la tracciabilità in entrata ed in uscita dei movimenti di piante, prodotti vegetali od altri oggetti;
  13. (artt. 71-77) l'attuale impostazione per i certificati export e riesport è confermata.
  14. (artt. 78\83) l'obbligo dell'emissione del passaporto delle piante è confermato ed è esteso a tutte le piante da impianto.
  15. (artt. 84\87) i passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori sotto la loro responsabilità, dopo scrupolosi esami su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
  16. (art. 87) gli OP hanno la responsabilità degli esami per l'emissione del passaporto delle piante.
  17. (art. 88) il passaporto è apposto sull'unità di vendita o sull'imballaggio.
  18. (art. 89) l'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante è rilasciata dal SFR previa verifica della competenza dell'operatore professionale in materia di organismi nocivi e della verifica della disponibilità, da parte dello stesso, di sistemi di tracciabilità conformi agli standard definiti dall'UE;
  19. (art. 91) gli OP possono prevedere piani di gestione dei rischi fitosanitari in modo da organizzare i propri processi produttivi e finalizzarli alla riduzione del rischio fitosanitario; tali piani sono approvati dai SFR e consentono una riduzione dei controlli da parte di questi ultimi.
  20. (art. 92) i SFR effettuano la supervisione degli operatori autorizzati, con ispezioni svolte almeno una volta all'anno su tutti gli OP autorizzati all'emissione dei passaporti.
  21. (art. 100-101-102) i certificati per l'export la riesportazione e pre-esportazione sono rilasciati solo agli OP registrati nel RUOP.

Regolamento UE n. 2016/2031: passaggio da RUP a RUOP
Dal 14 dicembre 2019 entrano in applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 in merito al nuovo regime fitosanitario UE.

In attesa del riordino complessivo della legislazione nazionale in materia fitosanitaria, al fine di assicurare la continuità operativa, il Servizio fitosanitario regionale sta provvedendo a registrare al nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), previsto dal reg. UE 2016/2031, tutte le Aziende che risultano iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) ed autorizzate all’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/05, senza la necessità per gli operatori gia iscritti di presentare domande o documentazione.

Contatti
Referente Regionale: 
Imperia - Giuseppe Siccardi
Email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it">giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
Tel. 010 548 8064

Referenti Provinciali:
La Spezia - Walter Baruzzo
Email: walter.baruzzo@regione.liguria.it
Tel. 010 548 4566

Genova - Valentina Boccardo
Email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
Tel. 010 548 4145

Savona – Barbara Palmieri
Email: barbara.palmieri@regione.liguria.it
Tel. 010/5484775
Rodolfo Lepra
Email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
Tel. 010 548 4782

Imperia - Nico Alterisio
Email: nico.alterisio@regione.liguria.it
Tel. 010 548 8067

Accedi al Registro regionale De.Co. denominazioni comunali

La legge regionale 1 agosto 2018, n.11 "Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co." e successive modificazioni, prevede (Art. 3) che la Giunta regionale, con proprio atto provvede a:

  • individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.;

  • definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

  • individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;

  • definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l’aggiornamento dello stesso;

  • fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;

  • definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

La stessa legge regionale n. 11/2018, all'Art. 4, precisa come il Registro Regionale De.Co. fosse dotato di apposito Regolamento allo scopo di :

  • definire gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale;

  • definire i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;

  • definire gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;

  • proporre caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;

  • proporre i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;

  • definire le modalità di modifica e variazione;

  • proporre e definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

Sulla base di tali precise indicazioni la Regione Liguria si è mossa andando a realizzare quanto previsto e garantendo un sistema di interscambio, basato esclusivamente su modalità digitali on line, e di supporto ai Comuni.

La presente DGR, nell'assolvere al mandato della Legge regionale n. 11/2018 e per incontrare le esigenze dei singoli Comuni, approva tre documenti specifici:

  • ALLEGATO 1 - REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI De.Co., contenente le indicazioni previste all’art. 3 della lr. 11/2018;

  • ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO REGIONALE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE De.Co., come previsto dall’Art. 4 della lr 11/2018

  • ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER I COMUNI CON De.Co. che, come previsto all'art. 4 della lr 11/2018, offre orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza;

Il Reg. (UE) 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca prevede all'articolo 119 le norme di informazione e pubblicità per dare maggiore trasparenza all'utilizzo dei fondi a disposizione.

L'Allegato V del medesimo regolamento riporta le informazioni che devono essere riportate nell'elenco degli interventi.

Con decreto del dirigente n.1778 del 13 aprile 2017 è stata approvata la modulistica denominata “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” che è composta da diverse schede che devono essere compilate, firmate e tenute da parte del responsabile dell’azienda e (ove presente) dal suo delegato. La modulistica, cartacea o informatica, già in uso presso le aziende agricole, ove preveda l’annotazione di tutte le informazioni previste nel “Registro delle operazioni colturali e di magazzino”, è ammissibile dalla Regione e costituisce a tutti gli effetti il Registro in questione.

Chi deve tenere il registro?
I beneficiari della misura 10.1.A “Adesione ai principi della produzione integrata” del PSR 2014-2020 e chi aderisce al Sistema Nazionale Qualità Produzione Integrata (SQNPI) devono compilare tutte le schede del registro. I beneficiari della misura 10.1.B “Interventi su prati, prati-pascoli e pascoli” del PSR 2014-2020 devono compilare e conservare solo alcune schede del registro. Tutti coloro che devono sottostare solo alle norme di Condizionalità (ad es. misura 13) e non richiedono i premi delle misure agroambientali del PSR 2014-2020, né aderiscono al SQNPI, devono compilare e conservare le sole schede A e RT-condizionalità. La tenuta del registro e la sua corretta conservazione sono a carico del titolare dell’azienda agricola o dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari. Tutti gli interventi devono essere registrati entro massimo 30 giorni dalla loro esecuzione.

Come si compilano le schede e che validità hanno?
E’ necessario scaricare le schede e compilarle seguendo le modalità di compilazione dettagliate nel documento “Indicazioni per la compilazione del registro”. Il Registro delle operazioni colturali e di magazzino ha validità annuale: per ogni anno di impegno deve esserne compilato uno e deve essere conservato presso l’azienda insieme ai documenti fiscali e ai moduli d’acquisto dei prodotti fitosanitari.

Modulistica:


Dal 15 maggio 2019 è operativo il software “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” realizzato per permettere l'informatizzazione del registro approvato con il decreto n.1778 del 13 aprile 2017.

Lo strumento è rappresentato da un'applicazione web gestionale disponibile online all'indirizzo: sia.regione.liguria.it
Nella pagina iniziale è possibile effettuare il login, se in possesso delle credenziali, oppure registrarsi cliccando sul pulsante apposito. Per la richiesta delle credenziali di accesso è necessario scaricare dal link sottostante il “Modulo di richiesta credenziali”, compilarlo e allegarlo insieme alla copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale o tesserino sanitario nell’apposita sezione indicata nel registro.

Per gli utenti che agiscono tramite delega del rappresentante legale dell’azienda è necessario anche scaricare dal link sottostante il “Modulo di delega”, compilarlo e allegarlo nell’apposita sezione indicata nel registro.

Le indicazioni e modalità di utilizzo del software “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” sono dettagliate nel Manuale operativo.

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione. 

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