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Con la dicitura disciplina della riproduzione animale si intende l'attività di gestione e controllo operata dalla Regione sulle strutture che lavorano nel campo della riproduzione animale.
I riferimenti normativi sono:
- legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
- legge 3 agosto 1999 n°280 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 30/1991"
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 luglio 2000 n°403 Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n°30 "Disciplina della riproduzione animale"
- Delibera della Giunta regionale della Regione Liguria n°1322 del 16/11/2001 "Disposizioni applicative regionali sulla Disciplina della Riproduzione Animale"
Per le attività sotto elencate è necessario essere autorizzati dalla Regione, in particolare l'autorizzazione, di validità quinquennale, è rilasciata dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole competente per territorio.
Le autorizzazioni che è possibile richiedere sono:
- Richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata equina
Chiunque intenda gestire una stazione di monta pubblica deve seguire questa prassi, per la specie equina questa procedura deve essere seguita anche per la monta naturale dei privati. Per il puro sangue italiano e per il trottatore l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero Politiche Agricole - Richiesta autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina
- Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di materiale seminale
Provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione del materiale seminale; provvedono inoltre, previa autorizzazione, all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco - Richiesta autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale
Provvedono alla distribuzione del materiale seminale e degli embrioni - Impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale
- Richiesta autorizzazione alla raccolta, direttamente in azienda, di materiale seminale di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione
- Richiesta autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta embrioni
Provvedono alla raccolta, trattamento, conservazione e trasferimento degli embrioni concepiti in vivo sulle fattrici - Richiesta autorizzazione a gestire un centro di produzione di embrioni
Tali embrioni devono provenire dalla fecondazione di un oocita di fattrice, iscritta al libro genealogico o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale.
Download allegati:
- richiesta di autorizzazione per la gestione di centro di produzione di materiale seminale (37 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la gestione di un gruppo di raccolta embrioni (36 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la gestione di un centro di produzione di embrioni (37 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la gestione di recapito di materiale seminale (36 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la gestione di stazione di monta naturale pubblica o privata equina (38 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la gestione di stazione di inseminazione artificiale equina (36 Scaricamenti)
- richiesta di autorizzazione per la raccolta, direttamente in azienda, di materiale seminale di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione (36 Scaricamenti)
- comunicazione d'impiego della inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale (38 Scaricamenti)
- Modulo di domanda per autorizzazione a gestire una stazione di monta privata equina con stalloni asinini non iscritti a Libri Genealogici (3 Scaricamenti)
Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, che per essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana sono soggetti ad ispezione fitosanitaria?
I prodotti sono quelli previsti nell'allegato V del D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.
Quali sono i punti di entrata autorizzati in Liguria per importare prodotti vegetali da paesi terzi?
In Liguria sono cinque i punti autorizzati per introdurre nel territorio dell'UE vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario: dogane portuali di Genova (porto e terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (aeroporto), dogana portuale della Spezia (porto, terminal Fornelli, terminal Tarros), dogana portuale di Savona (porto e Reefer terminal di Vado), dogana portuale di Imperia.
Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, di vietata introduzione per motivi fitosanitari nel territorio della Repubblica Italiana?
I prodotti sono quelli previsti nel D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.
Sono soggetti a controllo fitosanitario anche piccole quantità di prodotti vegetali trasportati da turisti di ritorno da paesi terzi?
Sì, anche se è ammessa, in deroga, l'introduzione di piccoli quantitativi di prodotti destinati ad essere utilizzati a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del paese di origine.
Download allegati:
- Vegetali soggetti a controllo (0 Scaricamenti)
- Divieti di importazione (0 Scaricamenti)
La normativa che governa il settore lattiero caseario introduce importanti novità, definendo puntualmente ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno degli operatori della filiera.
Anche i produttori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di legge nell'ambito della gestione del latte.
La modulistica riguardante i diversi adempimenti a cui si devono sottoporre si può ora scaricare direttamente dal sito.
Essa è costituita da modelli compilabili quali comunicazioni, dichiarazioni e richieste che la ditta deve rivolgere al Servizio coordinamento delle funzioni ispettive in agricoltura. Per quanto riguarda i trasferimenti di quota, congiuntamente o separatamente dall'azienda, c'è invece un modulo base, degli allegati e delle note esplicative, da stampare su carta bianca con Acrobat Reader. Il codice a barre, infatti, non è più obbligatorio per la registrazione del contratto da parte degli uffici regionali.
Qui di seguito trovi tutta la modulistica scaricabile per la gestione della produzione del latte.
Download allegati:
- comunicazione cause di forza maggiore (6 Scaricamenti)
- comunicazione ripresa produzione (2 Scaricamenti)
- dichiarazione di pluralità di acquirente (0 Scaricamenti)
- dichiarazione di successione di acquirente (1 Download)
- comunicazione persistenza cause di forza maggiore (0 Scaricamenti)
- richiesta gestione unitaria (0 Scaricamenti)
- richiesta mobilità quote (0 Scaricamenti)
- comunicazione di mutamento di conduzione d'azienda (0 Scaricamenti)
- comunicazione giustificativo ridotta produzione (2 Scaricamenti)
- comunicazione di vendita o affitto di sola quota (0 Scaricamenti)
Primo acquirente
Si definisce primo acquirente l’impresa o l’associazione che acquista latte dai produttori per:
- sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione
- cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari
Riconoscimento e registrazione
Il riconoscimento e la registrazione devono essere effettuati tramite la Regione competente per territorio dove risulta ubicata la propria sede legale.
Il riconoscimento va richiesto compilando apposito modulo.
Decadenza
Qualora i primi acquirenti di latte bovino e/o ovicaprino non acquistino latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi decadono dal relativo riconoscimento.
Adempimenti dichiarazioni
È obbligatorio dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e dei semilavorati ritirato nel mese precedente.
Fabbricante
Il fabbricante è l'Impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.
Registrazione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale - Sian
È possibile compiere la registrazione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale - Sian tramite la Regione competente per territorio dove risulta ubicata la propria sede legale.
Adempimenti dichiarazioni
Vi è l'obbligo di registrare, nella banca dati del Sian, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente.
Piccolo produttore
Si intende "piccolo produttore" il produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero-caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.
Deve aver costituito nella banca dati Sian un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione con adeguata consistenza zootecnica e analoga posizione all’interno della Banca Dati nazionale con associata una matricola latte.
Non sono quindi considerati “piccoli produttori” gli allevatori che acquistano anche saltuariamente latte da altri allevatori (in questo caso devono registrarsi come primi acquirenti) o che acquistano latte anche saltuariamente da altri fornitori (in questo caso devono registrarsi come fabbricanti).
Adempimenti dichiarazioni
Vi è l'obbligo di registrare nella banca dati del Sian, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno solare precedente.
Download allegati:
- modulo per il riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino (1 Download)
- decreto ministeriale n.379378 del 6 agosto 2021 - dichiarazioni latte ovicaprino (1 Download)
- decreto ministeriale n.25422 del 18 gennaio 2023 (1 Download)
- modulo per il riconoscimento primo acquirente latte vaccino (1 Download)
- legge 12 luglio 2024 , n.101 (1 Download)
- decreto ministeriale n.360338 del 6 agosto 2021 - dichiarazioni latte bovino (1 Download)
- circolare Agea del 53456 dell'11 luglio 2023 (1 Download)
In questa sezione trovi la modulistica riservata ai produttori di latte e agli acquirenti.
La maggior parte degli approfondimenti riguarda le QUOTE LATTE.
L'Unione Europea, sin dal 1984, ha emanato norme e regolamenti tesi a stabilizzare la produzione di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
Queste norme impongono ad un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte o prodotti derivati il possesso della cosiddetta "quota latte", ovvero una sorta di autorizzazione (espressa in kg) alla vendita.
Più precisamente, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "producibile".
Il quantitativo viene diviso in quota consegne per il latte venduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, tal quale o trasformato.
La quota disponibile nazionale è poi suddivisa tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla vendita.
Il latte commercializzato in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso.
Tuttavia, prima di applicare il prelievo supplementare al soggetto direttamente responsabile del mancato rispetto del proprio tetto produttivo, viene effettuata la compensazione nazionale tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno della quota disponibile), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonché sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.
In base alle attuali normative, le ditte che raccolgono il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzarlo tal quale o trasformato devono essere riconosciute dalla Regione dove hanno la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento (iscrizione albo), che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero.
E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la ditta acquirente cui consegna il latte abbia ottenuto il riconoscimento regionale, in quanto i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare: in pratica si paga una sanzione corrispondente al valore del latte consegnato.
Qui di seguito puoi trovare scaricabile tutta la modulistica per gestire l'acquisto e il trasporto del latte insieme alla normativa di riferimento.
Download allegati:
- comunicazione utenze (0 Scaricamenti)
- comunicazione mantenimento riconoscimento (0 Scaricamenti)
- elenco sedi operative (0 Scaricamenti)
- registro di consegna produttore - libretto (0 Scaricamenti)
- registro di consegna produttore (0 Scaricamenti)
- registro raccolta trasportatore e acquirente - libretto (1 Download)
- registro raccolta trasportatore e acquirente (0 Scaricamenti)
- richiesta gestione unitaria (0 Scaricamenti)
- trasmissione versamento annuale (0 Scaricamenti)
- trasmissione versamento fideiussioni (0 Scaricamenti)
- Decreto ministeriale del 30/07/03 (0 Scaricamenti)
- Legge n.119/2003 del 30/05 (0 Scaricamenti)
L’autorizzazione per impiantare nuovi vigneti in Italia segue il regime previsto dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Agricoltura. Ogni anno, viene messa a disposizione una quota massima di superficie vitata (generalmente pari all'1% della superficie vitata nazionale). Per la Liguria sono disponibili 30 ettari di nuovi impianti da assegnare ogni anno (DM n. 682660 del 12 dicembre 2023).
Di seguito le modalità principali per ottenerla:
Richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti
- Domanda annuale:
- Le domande per i viticoltori della Regione Liguria si presentano attraverso il portale nazionale Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
- Il periodo per la presentazione delle domande è dal 15 febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno. Consultare Le linee guida di AGEA nel paragrafo a fine pagina Download allegati
- Priorità assegnate: Nessuna
- Superficie massima richiedibile: 2 ettari
- Assegnazione minima garantita prevista: 1000 mq (con assegnazione proporzionale della quota rimanente). In caso di eccesso di richieste che non consenta l’assegnazione minima garantita, applicazione del criterio di proporzionalità puro rispetto alle richieste
- Il Ministero comunica telematicamente alla Regione entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto
- La Regione pubblica l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni
Autorizzazioni per reimpianto dopo estirpazione
- L’estirpazione deve essere autorizzata dall’Ispettorato agrario regionale competente per territorio. Nel caso di necessità rivolgersi preliminarmente ai predetti uffici
- Dopo aver estirpato un vigneto, è possibile richiedere l’autorizzazione per il reimpianto su una superficie equivalente
- I produttori devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto al Settore Ispettorato agrario entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione
Download allegati:
- Agea_Circolare_Autorizzazioni_Vitivinicole_2025.pdf (0 Scaricamenti)
