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Richiesta autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante

Per richiedere l’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante, gli operatori professionali devono presentare via Pec al Servizio fitosanitario regionale, competente per centro aziendale:

  • richiesta di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante, corredata da marca da bollo da 16  euro e copia del documento di identità
  • marca da bollo da 16 euro libera allegata (da apporre all’autorizzazione PP o ZP)
  • indicazione delle specie coltivate sulla richiesta o nel caso di più generi/specie, elenco delle piante prodotte
  • requisiti per alcune categorie di operatori professionali registrati ai sensi dell’art.4 Decreto n. 0333987 del 27 luglio 2022 del MIPAAF
  • versamento dei diritti obbligatori una tantum pari ad 100 euro

Aggiornamento della autorizzazione

Entro il 30 aprile è necessario inviare tramite Pec all’indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it il file excel con l’elenco delle specie coltivate dal gennaio dell’anno precedente al momento della comunicazione, solo se sono state messe in coltivazione nuove specie.

In caso di modifiche dell’assetto aziendale (denominazione della ditta, sede legale, numero ed indirizzo dei centri aziendali, tipologia di attività) è obbligatorio presentare entro 30 giorni, unitamente alla domanda di aggiornamento della registrazione al Ruop e, se del caso, la domanda di aggiornamento dell’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante, in marca da bollo, spuntando l’opzione Aggiornamento e una marca da bollo libera da apporre alla nuova Autorizzazione PP o ZP.

Recesso dall'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

L’operatore professionale che intende recedere dall’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante deve inviare comunicazione al Servizio fitosanitario regionale all’indirizzo di posta certificata fitosanitario@cert.regione.liguria.it, utilizzando il modello di recesso dall’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, allegando copia di un documento di identità in corso di validità e il modello relativo alla privacy

E' possibile scaricare la modulistica nella sezione a fine pagina Download allegati 

  • autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante
  • requisiti per alcune categorie di operatori professionali
  • elenco delle specie coltivate
  • privacy

Requisiti degli operatori professionali

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere il passaporto delle piante (Reg.2016/2031 articolo 89 e Reg. 2019/827 articolo 1) gli operatori professionali devono avere le seguenti caratteristiche e compiti:

  • possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e gli organismi nocivi non regolamentati da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché i segni e i sintomi della loro presenza e le pratiche ottimali, e misure e le azioni richieste per prevenirne la presenza e la diffusione
  • possedere o avere accesso ad attrezzature e strutture per l’esecuzione degli esami
  • nominare una figura tecnicaresponsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario, che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni (decreto n.333987 del 22 luglio 2022 articolo 4):
    • essere in possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale
    • avere un’esperienza pregressa di almeno 5 anni in un’attività professionale analoga come titolare o coadiuvante familiare o dipendente, con responsabilità tecniche
    • possedere un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal servizio fitosanitario regionale
  • disporre di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva di Onqru o di On non regolamentati da quarantena rilevanti per l’Unione
  • disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità
  • registrare i dati che consentono di identificare per ogni unità di vendita gli operatori da cui è stata acquistata e gli operatori a cui è stata venduta

Adempimenti degli Operatori Professionali autorizzati

  • versare i diritti fitosanitari annuali
  • sottoporre piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad esame scrupoloso (almeno un esame visivo), da svolgere nei periodi opportuni (in corrispondenza dei punti critici      del processo produttivo) e tenendo conto dei rischi inerenti ai fini di escludere la presenza di organismi nocivi, come previsto dall’art. 87 del Reg. 2016/2031
  • registrare e conservare per almeno 3 anni i risultati degli esami fitosanitari effettuati
  • identificare e controllare i punti critici del proprio processo produttivo, conservandone i dati per almeno 3 anni
  • non movimentare le piante da impianto (sementi escluse) di Coffea, Lavandula angustifolia, Lavandula dentata, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia,  Lavandula stoechas, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis, considerate maggiormente sensibili alle diverse specie europee di Xylella fastidiosa, in assenza del controllo rafforzato effettuato dal Servizio fitosanitario anteriormente al primo spostamento all’interno dell’Unione Europea, come previsto dal Reg. (UE) 1201/2020 successivamente modificato con Reg. (UE) 2024/2507. In previsione del periodo di prima vendita, pertanto, trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale, il prima possibile, la comunicazione di produzione annuale delle piante sopra specificate, ai fini di programmare la relativa attività di campionamento e analisi
  • emettere passaporti delle piante con formato e contenuto conforme all’art. 83 del Regolamento UE 2016/2031 al Regolamento (UE) 2017/2313.
    In particolare, il passaporto delle piante deve essere:
    • facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature
    • apposto dall’operatore professionale sull'unità di vendita delle piante prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante può essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore
    • con un formato specifico, definito da modelli standard, in modo tale da essere facilmente riconoscibile e verificabile, e deve contenere gli elementi previsti dall’Allegato VII del Regolamento (UE) 2016/2031 e dal Regolamento (UE) 2017/2313
    • completo di codice di tracciabilità (lettera C), che in considerazione dell’elevato rischio fitosanitario è obbligatorio per le talee e le piante da impianto elencate nell’allegato II del Reg. (UE) 2024/2507

Modulistica

È possibile scaricare il modulo per la Comunicazione di produzione annuale delle piante maggiormente sensibili a Xylella fastiosa nella sezione Download allegati a fine pagina.

Approfondimenti normativi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
  • Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 del 26 novembre 2020, relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione
  • Regolamento (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e che modifica il regolameno di esecuzione (UE)2020/1770 per quanto riguarda l’elenco delle specie delle piante non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti
  • Decreto n. 333987 del 22 luglio 2022 Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al Ruop ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

 

Gli operatori professionali che intendono commercializzare e movimentare all’interno del territorio europeo tutte le piante e i prodotti specificati dalla normativa fitosanitaria (Allegati XIII e XIV del Regolamento UE 2019/2072) devono essere autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante (PP) o del Passaporto delle piante per Zone protette (ZP) da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale.

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che deve essere emessa dall’operatore professionale autorizzato ogni volta che le piante e i prodotti vegetali vengono spostati nel territorio dell'Unione o per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette.
Il passaporto delle piante attesta che il materiale sul quale viene apposto rispetta le seguenti condizioni:

  • è indenne da organismi nocivi prioritari (Reg. UE 2019/1702) e da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (Reg. UE 2019/2072 - Allegato II e Allegato III);
  • la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena non supera le soglie definite dal Reg. UE 2019/2072 – Allegato IV.
  • eventuali prescrizioni particolari in materia di spostamento nell'Unione stabilite dall’autorità competente (Reg. 2019/2072 - Allegati VIII e X).

Nel caso di introduzione e/o spostamento nelle zone protette i vegetali/prodotti vegetali devono essere indenni dai rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta.

Quando il passaporto delle piante non è richiesto

  • non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.
    Tale eccezione non si applica:
    • agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza
    • agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette
    • per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro
  • non è richiesto nel caso in cui gli spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati
  • non è richiesto nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica all’emissione dei Passaporti delle piante per Zone Protette

Approfondimenti

Approfondimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
  • Regolamento (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari
  • Decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n.19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

Iscrizione al Ruop

Per richiedere la registrazione al Ruop gli operatori professionali devono presentare via PEC al Servizio fitosanitario regionale (fitosanitario@cert.regione.liguria.it) competente per territorio in cui ricade la sede legale dell’operatore professionale:

  • domanda di registrazione al Ruop, corredata da marca da bollo da 16 euro e copia del documento di identità
  • (se del caso) allegato 1 – centri aziendali
  • (se del caso) allegato 2 – importazione
  • (se del caso) allegato 3 – esportazione
  • modulo monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi

Aggiornamento della domanda di iscrizione

In caso di modifiche dell’assetto aziendale (denominazione della ditta, sede legale, numero ed indirizzo dei centri aziendali, tipologia di attività) è obbligatorio presentare entro 30 giorni la domanda di aggiornamento della registrazione al Ruop e, se del caso, la domanda di aggiornamento dell’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante, in marca da bollo, spuntando l’opzione  Aggiornamento.

In caso di variazioni delle coordinate di contatto dell’operatore professionale, quali indirizzo e-mail, PEC e recapiti telefonici, cambio del rappresentante legale e numero ed indirizzo dei campi di produzione, è necessario darne comunicazione al Servizio fitosanitario entro 30 giorni tramite Pec all’indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it.

Cancellazione al Ruop

L’operatore professionale che intende chiedere la cancellazione dal Ruop deve inviare comunicazione al Servizio fitosanitario regionale all’indirizzo di posta certificata fitosanitario@cert.regione.liguria.it, utilizzando il modello di richiesta cancellazione Ruop, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità ed il modello relativo alla privacy.

Modulistica

È possibile scaricare la modulista a fine pagina nella sezione a fine pagina Download allegati

  • domanda di registrazione al Ruop
  • allegato 1 – centri aziendali
  • allegato 2 – importazione
  • allegato 3 – esportazione
  • modulo monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e soggetti terzi
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – campi di produzione
  • richiesta cancellazione Ruop
  • privacy

Approfondimenti

È possibile scaricare il materiale informativo Vademecum Ruop - Registro ufficiale degli operatori professsionali nella sezione Download allegati

 

Gli operatori professionali iscritti al Ruop devono:

  • versare i diritti fitosanitari annuali
  • garantire la tracciabilità, ovvero registrare i dati che gli consentano di identificare per ogni unità di vendita di pianta , prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali che l’anno fornita e quelli ai quali è stata ceduta
  • rispettare, se del caso, i requisiti specifici definiti nel decreto n. 333987 del 27 luglio 2022
  • consentire agli incaricati della sorveglianza fitosanitaria l'accesso ai luoghi di produzione, ai fondi, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali
  • comunicare immediatamente al SFR la comparsa o anche il sospetto della presenza di organismi nocivi da quarantena ed adottare immediatamente misure per prevenirle. Qualora il SFR dia disposizioni specifiche in merito, attenersi ad esse
  • comunicare l’aggiornamento dell’assetto aziendale entro 30 giorni dalla sua modifica


Approfondimenti normativi

  • Decreto n. 333987 del 22 luglio 2022  Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al Ruop ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

E' possibile scaricare  il materiale informativo Vademecum Ruop - Registro degli operatori professionali nella sezione di seguito Download allegati 

Il Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) è stato istituito con Regolamento (UE) 2016/2031 come strumento fondamentale per la protezione delle piante, garantendo la riconoscibilità di tutti gli operatori professionali (di seguito OP) che producono e/o commercializzano piante o prodotti vegetali sul territorio dell’Unione europea, attraverso un codice univoco (IT + codice ISTAT Regione ove ha sede legale l’operatore professionale + numero progressivo).

Devono richiedere la registrazione al Ruop

tutti gli operatori professionali che:

  • introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
  • hanno intenzione di rilasciare il Passaporto delle piante
  • chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di esportazione, ri-esportazione, pre-esportazione
  • applicano i marchi ISPM 15 sugli imballaggi in legno

Sono esonerati dall’ iscrizione al Ruop

  • gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza
  • gli OP che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE
  • chi esercita una attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale
  • chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno

Approfondimenti

 

Contatti

Referente regionale
Gianni Anselmo
email: gianni.anselmo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8576

 

Referenti provinciali

La Spezia - Stefano Bandini
email: stefano.bandini@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4567

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064
Benedetta Cangelosi
email: benedetta.cangelosi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 5388

 

Approfondimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
  • Decreto legislativo 2/02/2021 n.19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
  • Documento tecnico ufficiale n.4 Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
  • Servizio fitosanitario nazionale – Note informative sul registro ufficiale degli operatori professionali

 

testo da elaborare in via di aggiornamento

In questa pagina è possibile scaricare e consultare le schede degli organismi nocivi da quarantena prioritari rilevanti per l'Unione europea di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione registrati dall'European food safety authority - Efsa e da Eppo - European and Mediterranean Plant Protection Organization

Come da Regolamento 2019/1702, allegato 2B

 

 

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