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Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal MASAF e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC), con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi,
i servizi del SIAN, sono disponibili a utenti con finalità e caratteristiche diverse.

Si rimanda alle pagine riportate nel menu a sinistra per la consultazione delle principali informazioni sul portale.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è istituita dall’art.31 del Regolamento (UE) n.1151/2012 che viene completato dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che contiene specificazioni sulle condizioni d’uso.

L’indicazione può essere utilizzata per identificare i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, tutte le operazioni di trasformazione devono avvenire in zone di montagna.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art.32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nel Programma di Sviluppo Rurale.

Il Decreto Ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017, disciplina a livello nazionale le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione di deroghe per i mangimi zootecnici e per alcune operazioni e ingredienti per la trasformazione. Il Decreto Ministeriale n.53839 del 20 luglio 2018 specifica invece gli adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare che utilizzino l’indicazione, Il logo nazionale, scaricabile dal sito del Ministero, è istituito dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018.

Questa indicazione può essere utilizzata in associazione ad altri marchi (Biologico, DOP, IGP), è totalmente gratuita per le imprese ed è riconosciuta in tutta l’Unione Europea

Le deroghe principali 

  • i prodotti quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% in peso totale degli ingredienti
  • gli impianti di trasformazione possono essere situati entro una distanza di 30km in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna
  • gli animali devono essere allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
  • gli animali transumanti devono trascorrere almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
  • la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare le seguenti percentuali di sostanza secca su base annua:
    - 40% per i ruminanti
    - 50% per gli altri animali da allevamento
    - 75% nel caso dei suini 

Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 

Come richiedere l’indicazione 

L’operatore che intenda avvalersi dell’indicazione “Prodotto di Montagna” deve: 

  • inviare alla Regione l'allegato 1 al Decreto ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017 debitamente compilato entro 30 giorni dall’avvio della produzione
  • Tenere la tracciabilità in ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione
  • Fornire la documentazione giustificativa richiesta durante eventuali controlli ufficiali

La Regione trasmette semestralmente al Mipaaf l’elenco dei produttori che hanno fatto richiesta, il Ministero aggiorna a sua volta l’elenco nazionale. I controlli ufficiali possono essere svolti dall’ICQRF o da altri organi competenti. 

Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti: 
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Dott. Federico Ugolini - funzionario responsabile
Telefono: 010 548 8709
email: federico.ugolini@regione.liguria.it

 

 

Tariffa fitosanitaria RUOP e Passaporto delle Piante
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’operatore professionale è tenuto a versare la tariffa per i controlli alla produzione e alla circolazione per il relativo anno solare.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, all’allegato III, Sezione III, individua i diritti obbligatori riferiti ai costi derivanti dai controlli che vengono effettuati presso gli operatori professionali registrati o autorizzati e ne stabilisce la periodicità:

  • 25 euro annui per la sede legale
  • 50 euro annui per ogni centro aziendale autorizzato all’emissione del Passaporto delle piante semplice (PP)
  • 100 euro annui per ogni centro aziendale autorizzato all’emissione del passaporto per le Zone protette (ZP)

Operatore professionale (OP)

Diritto obbligorio

OP registrato al RUOP che non rilascia passaporti PP o ZP, anche in presenza di centri aziendali in Liguria o altre regioni

25 euro per la sede legale

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria

25 euro per la sede legale + 50,00 euro per ciascun centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria

25 euro per la sede legale + 100,00 euro per ciascun centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con sede legale coincidente con un centro aziendale e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria

50,00 euro complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 50,00 euro per ciascun altro centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con sede legale coincidente con un centro aziendale e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria

100,00 euro complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 100,00 euro per ciascun altro centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP o ZP  con sede legale in una regione e più centri aziendali alcuni dei quali in altre regioni

25,00 euro all’SFR ove ricade la sede legale + 50,00 euro o 100,00 euro al SFR competente per ciascun centro aziendale

Importazione di vegetali
Per il pagamento delle tariffe all’importazione va fatto riferimento al Regolamento (Ue) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 allegato IV capo I.
La tariffa va versata in anticipo all’atto della presentazione del Documento sanitario comune di entrata (Dsce) ed è parametrata ai quantitativi di merce in importazione.

Per il calcolo della tariffa è possibile impiegare lo strumento denominato Fitotax 2020.

Export / riexport
Per l’emissione certificati fitosanitari per l’esportazione o la riesportazione l’importo viene calcolato in conformità alla tabella dell'allegato XX parte A, sez. 1-2, del Decreto legislativo 214 del 19/08/2005 e successive modifiche e integrazioni
La tariffa va versata in anticipo all’atto della presentazione della richiesta di rilascio del certificato di esportazione o di riesportazione.

Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria
Regione Liguria per il pagamento della tariffa fitosanitaria dal 01 luglio 2020, in ottemperanza alle norme vigenti in materia (art. 65, comm

La Regione Liguria per il pagamento della tariffa fitosanitaria dal 01 luglio 2020, in ottemperanza alle norme vigenti in materia (art. 65, comma 2, del Decreto legislativo n.217/2017, come da ultimo modificata dal decreto legge n.162/2019) ha aderito al Sistema di pagamento nazionale denominato Pago PA.

a 2, del Decreto legislativo n.217/2017, come da ultimo modificata dal decreto legge n.162/2019) ha aderito al Sistema di pagamento nazionale denominato Pago PA.

Il pagamento della tariffa può essere effettuato collegandosi al sito web regionale ed entrando nella sezione “Pagamenti senza avviso”

 Le modalità di pagamento vengono dettagliate nella specifica guida.

Ritardati pagamenti - ravvedimento operoso
Ai sensi dell’art. 56, comma 4, del decreto legislativo 19/2021 diritti obbligatori di cui all’allegato III, sezione III, del decreto legislativo 19/2021, per i controlli ivi previsti, sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare.
L’art. 56, comma 5, del decreto legislativo 19/2021 prevede che per il mancato o tardivo versamento di tali diritti obbligatori si applichino le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, e 18 dicembre 1997, n.472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).

L’articolo 13 del decreto legislativo n.472/1997 disciplina la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti, che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge, la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso.

Non è applicabile il ravvedimento operoso nel caso di avvenuta constatazione della violazione.

Per il calcolo dell’importo da versare con il ravvedimento operoso è possibile impiegare lo strumento Ravvedimento operoso.

La promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali costituisce la prima delle 6 priorità, che contribuiscono alla realizzazione della Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

  • stimolare la competitività del settore agricolo e forestale;
  • garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
  • realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Nell’ambito della Priorità 1 sono individuati i seguenti obiettivi tematici:

  • stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
  • rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
  • incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione.

La dgr n.721 del 29 luglio 2016 ha approvato, su proposta dell’Assessorato regionale Agricoltura, nuove modalità e criteri per il riconoscimento dei Prestatori di servizi, abilitati all'erogazione dei servizi di formazione, di informazione e di consulenza aziendale per il settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Numerose sono le novità introdotte dal provvedimento tra cui:

  • eliminazione dell’obbligo della sede operativa sul territorio regionale;
  • istituzione delle sezioni “formazione e informazione” e “consulenza” nell’elenco regionale dei Prestatori riconosciuti;
  • semplificazione del modello organizzativo e aggiornamento dei requisiti dello staff tecnico;
  • regolamentazione delle condizioni di ammissibilità;
  • formazione obbligatoria per il personale tecnico;
  • iscrizione dei soggetti riconosciuti dalla Regione nel registro nazionale degli organismi di consulenza, istituito dal competente Ministero.

La presentazione delle domande avviene con una procedura informatizzata che permette la compilazione on line tramite “l’Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi”. Ai Prestatori già riconosciuti vengono concessi 90 giorni di tempo, a partire dal 7 settembre 2016 (data della pubblicazione sul BURL n.36 della Dgr 721/16) per presentare una istanza di conformità ai nuovi criteri tramite la procedura informatica di compilazione e invio.
La Regione, tramite il nuovo Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020, riserva un ruolo fondamentale allo sviluppo e alla promozione del “Sistema delle conoscenze e dell’innovazione” che può diventare un reale supporto alle imprese liguri, al fine del miglioramento della competitività e della redditività aziendale, dell'uso efficiente e sostenibile delle risorse, delle prestazioni ambientali e per il corretto recepimento delle normative unionali, nazionali e regionali.

Con il riconoscimento regionale, i Prestatori di servizi possono partecipare ai Bandi/appalti pubblici nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014 – 2020 con particolare riferimento alla misura 1 (corsi, progetti dimostrativi e informativi) e alla misura 2 (servizi di consulenza) e ai progetti di cooperazione della misura M16.


Sistema regionale di riconoscimento dei Prestatori di servizi
Link al servizio


 

Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, che per essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana sono soggetti ad ispezione fitosanitaria?
I prodotti sono quelli previsti nell'allegato V del D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Quali sono i punti di entrata autorizzati in Liguria per importare prodotti vegetali da paesi terzi? 
In Liguria sono cinque i punti autorizzati per introdurre nel territorio dell'UE vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario: dogane portuali di Genova (porto e terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (aeroporto), dogana portuale della Spezia (porto, terminal Fornelli, terminal Tarros), dogana portuale di Savona (porto e Reefer terminal di Vado), dogana portuale di Imperia.

Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, di vietata introduzione per motivi fitosanitari nel territorio della Repubblica Italiana? 
I prodotti sono quelli previsti nel D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.

Sono soggetti a controllo fitosanitario anche piccole quantità di prodotti vegetali trasportati da turisti di ritorno da paesi terzi? 
Sì, anche se è ammessa, in deroga, l'introduzione di piccoli quantitativi di prodotti destinati ad essere utilizzati a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del paese di origine.

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