Con la DGR n.1286 del 26 ottobre 2012 la Regione Liguria ha approvato le "Modalità di applicazione della multifunzionalità nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari aziendali da parte delle aziende agricole liguri e requisiti igienico sanitari dei locali polifunzionali".

La finalità principale di questo documento è quella di salvaguardare i piccoli sistemi produttivi consolidati da tradizioni locali, tipici della realtà ligure, mettendo a disposizione delle aziende agricole un quadro normativo uniforme e coordinato al fine di poter ottenere una pluralità di prodotti destinati al mercato locale in spazi limitati e con modesti investimenti.

Tale provvedimento nello specifico definisce le caratteristiche strutturali necessarie e le modalità operative da seguire per la trasformazione nell'azienda agricola dei propri prodotti derivanti da coltivazioni ed allevamenti mediante l'impiego di un unico locale di lavorazione pertanto definito "polifunzionale".

Tale locale può essere destinato alla:

  • macellazione aziendale di avicoli e cunicoli e piccola selvaggina allevati nell'azienda agricola
  • lavorazione delle carni
  • produzione di conserve vegetali
  • smielatura
  • produzione di derivati del latte
  • lavorazione di altre piccole produzioni a partire da materie prime aziendali

A decorrere dal 13 dicembre prossimo si applicherà l'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale, come previsto dal regolamento comunitario n.1169/2011.
Esistono alcune deroghe a quest'obbligo, una di queste riguarda in modo specifico le microimprese ed è applicata ad "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio".

Ricordiamo che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro:
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per tutti i dettagli consulta la circolare in allegato.

La Regione verifica, almeno ogni 3 anni, il permanere dei requisiti per la registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici, effettuando puntuali controlli.
Di seguito si riporta la modulistica necessaria agli operatori agrituristici per l'aggiornamento dei loro dati.

Si ricorda che eventuali variazioni o cessazione attività delle aziende iscritte alla banca dati agriturismi, indipendentemente dalla verifica triennale, devono essere effettuate solo tramite l'opportuna modulistica scaricabile dalla sezione Esercizio dell'attività agrituristica.

Il D.M. n.2049/2012 del 1 febbraio "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici", entrato in vigore il 1° ottobre 2012, prevede che le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici debbano notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB).

Secondo il citato decreto ministeriale, possono operare sul SIB anche i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, o altri soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori secondo le modalità di conferimento della delega stabilite dalle Regioni.

In Liguria la D.G.R. n.820/2012 del 6 luglio ha stabilito che gli operatori biologici possono delegare:

  • i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso;
  • le associazioni di operatori biologici riconosciute idonee quali "prestatore di servizi" ai sensi della Legge regionale n. 22/2004;
  • i dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nel relativi ordini e collegi professionali.

La stessa delibera ha dato mandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di produzioni biologiche di definire mediante proprio atto i dettagli operativi e la modulistica. A tale scopo il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo ha emesso la circolare n. PG/2012/137971 in data 28 settembre 2012.

Link utili:
Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
L'area dedicata all'informatizzazione sul sito del SINAB
www.sinab.it

La "multifunzionalità forestale", ossia la particolare capacità dei boschi ad assumere a un tempo differenti funzioni economiche e ambientali, può essere ottenuta grazie ad una selvicoltura prossima alla natura, cioè quell'insieme di attività gestionali (quasi un'arte, per la particolare sensibilità necessaria) che si inseriscono nelle naturali dinamiche dell'ecosistema e consentono di ottimizzare la produzione di beni e servizi.

Ma chi fa la selvicoltura? Sono coinvolti molti soggetti con sfaccettate competenze tecniche e scientifiche, ma chi concretamente traduce le scelte gestionali nella pratica attuazione è sicuramente il boscaiolo, che secondo gli stilemi recenti è definito "operatore forestale". Questa figura professionale è quindi l'elemento determinante e imprescindibile per poter efficacemente tradurre la pianificazione in risultati, mutare le idee e gli obiettivi in economia e sicurezza territoriale.

E' quindi urgente e necessario proporne una valorizzazione e qualificazione, impostando un serio percorso di formazione che abbia come finalità ultima di rendere più sicuro, consapevole e produttivo il sistema ma, parallelamente, rendere giustizia in termini di importanza e dignità professionale a tutta la categoria.

La Regione Liguria ha quindi strutturato un sistema di formazione professionale, attivando un processo di standardizzazione e qualificazione delle figure degli operatori forestali che consente di:

  • migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre conseguentemente i frequenti incidenti;
  • incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi;
  • contribuire all'emersione del lavoro sommerso, incentivando comportamenti regolari senza introdurre misure repressive;
  • riconoscere adeguatamente l'identità e la dignità professionale degli operatori;
  • rivitalizzare le economie locali degli spazi rurali.

Con la DGR n.819/2012 è stato individuato e organizzato il sistema regionale della formazione professionale nel settore forestale, definendo i contenuti e le modalità della formazione e individuando tre ambiti professionali:

  • ambito gestione forestale;
  • ambito ingegneria naturalistica;
  • ambito gestione del verde arboreo.

A seguito della esperienza acquisita nei primi anni di applicazione e al fine di mantenere un collegamento aggiornato con le realtà operanti nelle regioni vicine, con DGR n. 1215 del 28 dicembre 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni emanate nel 2012. Per facilitare la lettura e la consultazione la DGR n.1215/2017 si configura come un testo unico di riferimento, che riprende integralmente quanto già disposto ed ancora valido.
In particolare, tramite appositi allegati:

  1. sono state aggiornate le figure professionali previste per ciascuno degli ambiti citati, inserendo tra l’altro dei percorsi formativi particolarmente richiesti dagli operatori, come ad esempio quelli relativi all’utilizzo delle teleferiche forestali – ALLEGATO A;
  2. è stato approvato un quadro di raffronto e di equivalenza tra sistemi formativi operanti in altre Regioni italiane, alle scopo di favorire la circolazione delle imprese e di rendere immediato il riconoscimento delle competenze possedute – ALLEGATO B;
  3. è stata approvata la parificazione delle attività formative della Liguria a quelle codificate dalla norma UNI 11660 del 24/11/2016 riferita all’operatore forestale, sempre al fine di agevolare il riconoscimento di competenze – ALLEGATO C.

Le figure professionali previste dalle citate disposizioni sono in parte già disponibili nel Repertorio regionale delle professioni che sarà gradualmente completato. 

E' possibile verificare se ci sono corsi in programma per il settore forestale, accedendo al Catalogo regionale delle conoscenze e delle innovazioni

La Giunta regionale con DGR n.827 del 5/8/2020 ha approvato le "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 21/11/2007 n. 37 che disciplinano l'offerta di ospitalità ai turisti nelle case dei pescatori professionisti, offrendo ristorazione e degustazione dei prodotti tipici locali.

Si tratta di un aggiornamento non solo formale ma sostanziale che ridisegna disposizioni. Tutela i prodotti locali e soprattutto l’attività di pesca e il pescato proveniente da catture circoscritte al Mar Ligure. Disciplina aspetti inerenti l’ittiturismo, differenziandolo da altre tipologie di ospitalità e somministrazione. Ridefinisce le modalità di vigilanza e controllo collegandole alla tracciabilità del pescato e all’attività di pesca e acquacoltura.

Il testo integrale della normativa, comprendente anche le "Disposizioni igienico sanitarie" è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n° 36 parte II del 2/9/2020.

Gli imprenditori ittici, singoli o associati, potranno avviare l'attività di ittiturismo nell'ambito della quale è possibile esercitare le seguenti attività:

  1. per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  2. organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
  3. organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino;
  4. ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  5. ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  6. lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura.

Il modello personalizzato della targa identificativa prevista dall'art.12 delle Disposizioni attuative, che attesta l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese ittituristiche, sarà inviato all'azienda a cura del settore regionale competente, unitamente alla sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale, in formato idoneo alla stampa. Facsimile della targa è visionabile tra gli allegati.

La Giunta regionale ha approvato la DGR n.524/2018“Competenze per il controllo sulle attività di ristorazione sulle imbarcazioni e sui galleggianti impiegati in attività di Ittiturismo e Pescaturismo. L’allegato definisce un quadro dell’attività di ristorazione che può essere svolta dall’azienda ittica nelle attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare a tutela del consumatore, contemperandoli con le esigenze produttive.
Lo scopo è offrire agli operatori del settore un compendio che precisa e incrocia le competenze dei soggetti (U.S.Ma.F, A.Li.Sa, Aziende ASL, Autorità Marittima Regionale) deputati al controllo dei requisiti tecnici e igienico sanitari che devono soddisfare imbarcazioni, fino a ieri solo riservate alla pesca, ed oggi sempre più utilizzate anche per l’accoglienza e per la somministrazione di alimenti ai turisti.

Approfondimenti: registrazione ospiti

 

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