Registro delle operazioni colturali e di magazzino

Con decreto del dirigente n.1778 del 13 aprile scorso è stata approvata la modulistica denominata “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” che è composta da diverse schede che devono essere compilate, firmate e tenute da parte del responsabile dell’azienda e (ove presente) dal suo delegato. La precedente modulistica denominata “Registro di Campagna” e approvata con decreto del dirigente n. 2611 del 28 marzo 2013 non è più valida ed è sostituita integralmente da questa. La modulistica, cartacea o informatica, già in uso presso le aziende agricole, ove preveda l’annotazione di tutte le informazioni previste nel “Registro delle operazioni colturali e di magazzino”, è ammissibile dalla Regione e costituisce a tutti gli effetti il Registro in questione.


Chi deve tenere il registro?
I beneficiari della misura 10.1.A “Adesione ai principi della produzione integrata” del PSR 2014-2020 e chi aderisce al Sistema Nazionale Qualità Produzione Integrata (SQNPI) devono compilare tutte le schede del registro. I beneficiari della misura 10.1.B “Interventi su prati, prati-pascoli e pascoli” del PSR 2014-2020 devono compilare e conservare solo alcune schede del registro. Tutti coloro che devono sottostare solo alle norme di Condizionalità e non richiedono i premi delle misure agroambientali del PSR 2014-2020, né aderiscono al SQNPI, devono compilare e conservare le sole schede A e RT-condizionalità. La tenuta del registro e la sua corretta conservazione sono a carico del titolare dell’azienda agricola o dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari. Tutti gli interventi devono essere registrati entro massimo 30 giorni dalla loro esecuzione.

Come si compilano le schede e che validità hanno?
E’ necessario scaricare le schede e compilarle seguendo le modalità di compilazione dettagliate nel documento “Indicazioni per la compilazione del registro”. Il Registro delle operazioni colturali e di magazzino ha validità annuale: per ogni anno di impegno deve esserne compilato uno e deve essere conservato presso l’azienda insieme ai documenti fiscali e ai moduli d’acquisto dei prodotti fitosanitari.

Per approfondire: Sottomisura 10.1.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

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