Codice alfanumerico di identificazione

L'articolo 1 del decreto del 10 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dell'olio di oliva extravergine e vergine non solo la provenienza delle olive, ma anche dove è situato il frantoio dove le olive sono state molite.
Un provvedimento rilevante per il "made in Italy" che garantendo sull'etichettatura la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva va a tutela dei consumatori e contribuisce a fermare frodi e contraffazioni.

Le imprese di condizionamento (cioè tutte quelle imprese che si occupano di stoccaggio e confezionamento dell'olio di oliva) devono dunque munirsi di un codice di riconoscimento regionale, con identificazione alfanumerica indicante la sigla della provincia di ubicazione e un numero progressivo attribuito secondo l'ordine cronologico di concessione del codice. La Regione ha stabilito le procedure e la modulistica necessaria per il riconoscimento dei frantoi oleari con DGR n. 584/2008 del 30 maggio.

Obbligatorio ed essenziale per le imprese di condizionamento anche il Registro Carico-Scarico (decreto dirigenziale 5 febbraio 2008).

Preventivamente vidimato dall'Ufficio ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) competente per territorio, il registro deve essere stilato per ogni stabilimento e deposito e vi si devono annotare ogni tipo di olio in entrata e in uscita, movimenti, provenienze e destinazioni.

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