Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

SEGNALAZIONE DEI DANNI ALLE IMPRESE AGRICOLE

Indicazioni per la presentazione della segnalazione dei danni subìti dalle imprese agricole a seguito di calamità naturale.

Le procedure sono state approvate con dgr n. 256 del 20 aprile 2018.

La segnalazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dall'evento compilando l'apposito Modello E.

Il conteggio dei 30 giorni, entro i quali si deve presentare il Modello E, decorre a partire dal giorno successivo all'evento.

Nel caso in cui il trentesimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

In caso di trasmissione del Modello E tramite posta, fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite fax o pec vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL COMPARTO ITTICO

La segnalazione dei danni e la contestuale domanda di contributo può essere presentata dalle seguenti attività economiche:

  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività su imbarcazioni professionali possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura possono segnalare i danni subiti ad attrezzatura professionali

Le imprese di pesca e acquacoltura danneggiate compilano l'allegato Modello E e lo trasmettono agli ispettorati agrari competenti per territorio entro 30 giorni dall'evento.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

  • a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione)
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC degli Ispettorati Agrari

Per tutte le informazioni si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI A BENI PRIVATI

I modelli di segnalazione danno si ritirano e si riconsegnano presso il Comune in cui è avvenuta la calamità.

Le segnalazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'evento.
Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo all'evento fino al trentesimo, seguendo queste modalità di presentazione delle domande:
I Comuni che hanno ricevuto i moduli dai privati, dovranno trasmetterli alla regione nei 10 giorni successivi.

Per tutte le informazioni e per scaricare i modelli di segnalazione danno si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Per la segnalazione dei danni al proprio patrimonio pubblico e le spese sostenute in emergenza gli Enti locali devono utilizzare necessariamente il modulo web "Zerogis" raggiungibile all'indirizzo emergenze.regione.liguria.it/zerogis_liguria/ 

Per accedere al modulo è necessario richiedere i dati di accesso al portale al Settore Protezione Civile all'indirizzo oo.pp.emergenze@regione.liguria.it

Entro 10 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello A ("Scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Entro 30 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello B ("Scheda di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Terminata la procedura di compilazione le schede di segnalazione "modello A" e "modello B" devono essere stampate e firmate dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'Ente, in ogni loro pagina, ed essere spedite a Regione Liguria - Settore Protezione Civile.

Per maggiori informazioni: www.regione.liguria.it 

Regolamento (UE) 2016/2031, art. 89

Servizio Fitosanitario regionale Regione Liguria

Cos’è il Passaporto per le piante
Il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell'UE (inclusa la movimentazione all'interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale (unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull'imballaggio. Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non devono più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.

*Unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto
*Lotto: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.

Si precisa che il Reg. 2016/2031 non obbliga i produttori ad applicare il passaporto su ogni singolo vaso.

A quali piante si applica il Passaporto
a tutte le piante destinate alla piantagione (piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate). Il passaporto è inoltre richiesto per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette (ZP)*. Tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro l'anno.

*Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita. La Liguria è zona protetta per Erwinia amilovora.

Quando il passaporto delle piante è necessario
L'apposizione del passaporto delle piante è obbligatoria qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a PP o a ZP:

  • siano ceduti ad operatori professionali
  • siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti a distanza (per telefono, posta elettronica, internet, catalogo, senza che vi sia la presenza fisica e simultanea delle parti coinvolte)

Non è prescritto un passaporto fitosanitario PP unicamente nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica alle emissione di Passaporti verso e in Zone protette

Com’è fatto il nuovo passaporto delle piante
Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto (stampa su vaso, cassetta, stampa su altro imballaggio, stampa su nuova etichetta, integrazione in etichetta esistente).

Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni riportate devono risultare inalterabili e durature.

Il regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.

Come richiedere l’autorizzazione al rilascio del passaporto (PP e ZP)
La richiesta di autorizzazione al rilascio del Pp, compilata sui modelli scaricabili a fondo pagina, va inviata corredata di una marca da bollo da 16 euro al Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale utilizzando il modulo di domanda allegato.

L’Op, quale condizione per l’autorizzazione al rilascio del Pp deve:

  • dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni (conoscenza norme, QP, RNQP, azioni richieste per prevenire la presenza, piano efficace in caso di presenza sospetta o effettiva)
  • possedere sistemi e procedure di tracciabilità. In particolare deve identificare i controllare i punti critici del suo processo di produzione
  • assicurare una formazione adeguata al personale

Contatti

  • Referente regionale
    Gianni Anselmo
    email: gianni.anselmo@regione.liguria.it
    telefono: 010 548 8576
  • Referenti provinciali
    La Spezia - Stefano Bandini
    email: stefano.bandini@regione.liguria.it
    telefono: 010 548 4567

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
Email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064

 

Chi è l'operatore professionale - Op
Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE l'operatore professionale è un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile

  • impianto
  • riproduzione
  • produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento
  • introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione
  • messa a disposizione sul mercato
  • immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione

Esempi di operatori professionali: agricoltori, vivaisti, giardinieri, importatori, esportatori e rivenditori di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, grossisti

Chi deve richiedere l'iscrizione al Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop)
Devono richiedere l'iscrizione tutti gli operatori professionali che:

  • introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
  • sono autorizzati a rilasciare un passaporto delle piante
  • chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di esportazione, ri-esportazione, pre-esportazione
  • applicano i marchi Ispm 15 sugli imballaggi in legno

Come fare la richiesta di registrazione al Ruop
La domanda di registrazione, compilata sui modelli scaricabili a fondo pagina, va inviata corredata di una marca da bollo da € 16,00 al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio in cui ricade la sede legale dell’operatore professionale. Un Op può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Gli eventuali ulteriori centri aziendali ricadenti in altre Regioni assumeranno il medesimo numero di registro.

Gli Op registrati presentano annualmente un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente

La gestione del passaggio da Rup a Ruop
Dal 14 dicembre 2019 gli Sfr competenti per sede legale registreranno d’ufficio nel Ruop tutti gli Op già registrati nel Registro ufficiale dei Produttori - Rup ex art. 20 D. Lgs. 214/2005 ed autorizzati all’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/05 ed i fornitori accreditati ai sensi della normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

A tutti questi operatori professionali verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale composto da IT-07-0000.

Il Sfr avrà il compito di comunicare:

  • Il nuovo numero di registrazione
  • La possibilità di aggiornare i dati entro il 14 marzo 2020
  • L’obbligo di inviare entro il 30 aprile di ogni anno le dichiarazioni relative ai siti di produzione

Contatti

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
Email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064

Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2031 "Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante"; il regolamento, che sostituisce la normativa precedente in materia (Direttiva 2000/29/CE), sarà applicato dal 14 dicembre 2019.

Il reg. UE 2016/2031 è stato preceduto dal Regolamento (UE) 2014/652, relativo alle spese per i controlli (anche) fitosanitari, ed è stato seguito dal Reg. (UE) 2017/625, relativo all'organizzazione e alle modalità di controllo (anche) fitosanitario.

Le principali novità del nuovo regime fitosanitario istituito dal Reg. (UE) 2016/2031 sono le seguenti:

  1. (art. 2) nuova definizione, più ampia, di 'operatore professionale' (OP) di interesse fitosanitario, con conseguente aumento degli operatori soggetti alla normativa fitosanitaria. Gli OP, a seconda delle attività che svolgono, sono distinti in OP registrati in un registro ufficiale e OP autorizzati all'emissione del passaporto o all'apposizione di marchi sui materiali prodotti e\o commercializzati.
  2. (artt. 3-6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l'Unione (ONRU) e ON prioritari (ONP).
  3. (artt. 10 e segg.) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri (SM) e le loro autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l'UE.
  4. (art. 22) è previsto l'obbligo per gli SM di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l'UE, è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno SM.
  5. (art. 23) gli SM devono produrre programmi pluriennali di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio.
  6. (art. 24) idem per gli ON prioritari.
  7. (art. 25) obbligo di predisposizione di piani di emergenza per ciascun ON prioritario.
  8. (art. 27) obbligo di predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario.
  9. (artt. 32 e seg.) viene confermato il regime speciale per le zone protette.
  10. (art.36) nuova definizione di ‘organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione' (RNQP).
  11. (artt. 65-66) deve essere istituito a livello nazionale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), cui devono essere iscritti tutti gli OP attualmente nel RUP tranne i produttori\commercianti di patate da consumo e i commercianti di frutti di agrumi; in più devono essere registrati al RUOP tutti i soggetti che richiedono certificati per l'export la riesportazione o pre-esportazione.
  12. (art. 69) è obbligatoria la tracciabilità in entrata ed in uscita dei movimenti di piante, prodotti vegetali od altri oggetti;
  13. (artt. 71-77) l'attuale impostazione per i certificati export e riesport è confermata.
  14. (artt. 78\83) l'obbligo dell'emissione del passaporto delle piante è confermato ed è esteso a tutte le piante da impianto.
  15. (artt. 84\87) i passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori sotto la loro responsabilità, dopo scrupolosi esami su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
  16. (art. 87) gli OP hanno la responsabilità degli esami per l'emissione del passaporto delle piante.
  17. (art. 88) il passaporto è apposto sull'unità di vendita o sull'imballaggio.
  18. (art. 89) l'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante è rilasciata dal SFR previa verifica della competenza dell'operatore professionale in materia di organismi nocivi e della verifica della disponibilità, da parte dello stesso, di sistemi di tracciabilità conformi agli standard definiti dall'UE;
  19. (art. 91) gli OP possono prevedere piani di gestione dei rischi fitosanitari in modo da organizzare i propri processi produttivi e finalizzarli alla riduzione del rischio fitosanitario; tali piani sono approvati dai SFR e consentono una riduzione dei controlli da parte di questi ultimi.
  20. (art. 92) i SFR effettuano la supervisione degli operatori autorizzati, con ispezioni svolte almeno una volta all'anno su tutti gli OP autorizzati all'emissione dei passaporti.
  21. (art. 100-101-102) i certificati per l'export la riesportazione e pre-esportazione sono rilasciati solo agli OP registrati nel RUOP.

Regolamento UE n. 2016/2031: passaggio da RUP a RUOP
Dal 14 dicembre 2019 entrano in applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 in merito al nuovo regime fitosanitario UE.

In attesa del riordino complessivo della legislazione nazionale in materia fitosanitaria, al fine di assicurare la continuità operativa, il Servizio fitosanitario regionale sta provvedendo a registrare al nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), previsto dal reg. UE 2016/2031, tutte le Aziende che risultano iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) ed autorizzate all’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/05, senza la necessità per gli operatori gia iscritti di presentare domande o documentazione.

Contatti

Referente regionale: 

Gianni Anselmo
email: gianni.anselmo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8576

Referenti provinciali:

La Spezia - Stefano Bandini
email: stefano.bandini@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4567

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064
Benedetta Cangelosi
email: benedetta.cangelosi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 5388

Accedi al Registro regionale dei Comuni con De.Co. - denominazioni comunali

La legge regionale 1 agosto 2018, n.11 Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. e successive modificazioni, prevede (Art. 3) che la Giunta regionale, con proprio atto provvede a:

  • individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.

  • definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.

  • individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.

  • definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l’aggiornamento dello stesso

  • fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione

  • definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co.

La stessa legge regionale n. 11/2018, all'Art. 4, precisa come il Registro Regionale De.Co. fosse dotato di apposito Regolamento allo scopo di :

  • definire gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale

  • definire i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.

  • definire gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi

  • proporre caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.

  • proporre i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.

  • definire le modalità di modifica e variazione

  • proporre e definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno

Sulla base di tali precise indicazioni, Regione Liguria ha realizzato quanto previsto garantendo un sistema di interscambio, basato esclusivamente su modalità digitali online, e di supporto ai Comuni.

La presente DGR, nell'assolvere al mandato della Legge regionale n. 11/2018 e per incontrare le esigenze dei singoli Comuni, approva tre documenti specifici:

  • Allegato 1 - Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co., contenente le indicazioni previste all’art. 3 della lr. 11/2018;

  • Allegato 2 - Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co., come previsto dall’Art. 4 della lr 11/2018

  • Allegato 3 - Linee guida per i comuni con De.Co. che, come previsto all'art. 4 della lr 11/2018, offre orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza

Il Reg. (UE) 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca prevede all'articolo 119 le norme di informazione e pubblicità per dare maggiore trasparenza all'utilizzo dei fondi a disposizione.

L'Allegato V del medesimo regolamento riporta le informazioni che devono essere riportate nell'elenco degli interventi.

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