In fondo alla presente pagina, alla sezione “Download allegati” è presente il ‘Modulo richiesta abilitazione “LIBERO PROFESSIONISTA”’ che si deve utilizzare per la richiesta di abilitazione al portale; nel modulo vanno indicate anche le funzioni da attivare.

La documentazione deve essere inviata tramite una casella di posta elettronica ordinaria (non PEC) alla casella sian@regione.liguria.it

A seguito della richiesta di abilitazione il richiedente riceverà tramite posta elettronica i dati per effettuare il primo accesso all'area riservata del portale (http://www.sian.it) e può procedere ad effettuare i passi necessari per l'attivazione dell'utenza.

Si rammenta che l'accesso all’area riservata del Portale SIAN, è consentito attraverso le credenziali SPID, oltre che con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Al libero professionista, per poter operare sul SIAN per conto di un’azienda o di un Ente è indispensabile una apposita delega. Maggiori dettagli sono presenti alla pagina “Delega dall'azienda al libero professionista”.

In fondo alla presente pagina, alla sezione “Download allegati” è presente il ‘Modulo richiesta abilitazione “UTENTE REGIONALE”’ che si deve utilizzare per la richiesta di abilitazione al portale; nel modulo vanno indicate anche le funzioni da attivare.

La documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta sian@regione.liguria.it.

Il richiedente riceve quindi per posta elettronica i dati per effettuare il primo accesso all'area riservata del portale (http://www.sian.it) e può procedere ad effettuare i passi necessari per l'attivazione dell'utenza.

L’accesso all’area riservata del SIAN per gli Utenti Regionali avviene tramite le credenziali per l'autenticazione (nome utente e password).

La procedura di abilitazione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) si compone di due fasi principali: la richiesta di abilitazione alla Regione propedeutica all’abilitazione (con generazione dell’utenza) e la procedura di primo accesso ai fini dell’attivazione dell’utenza.

Le utenze SIAN si dividono in:

  • Utente regionale
  • Libero professionista, colui che opera su delega per conto di un soggetto terzo (azienda, Ente pubblico, soggetto privato)
  • Utente qualificato, colui che opera sul portale autonomamente (persona fisica) o per conto dell’Ente o dell’Azienda di cui ne è rappresentante legale

Alle pagine del menu a sinistra è possibile scaricare i moduli che si devono utilizzare per la richiesta di abilitazione al portale; nel modulo devono essere indicate anche le funzioni da attivare.

La documentazione deve essere inviata all'indirizzo di posta sian@regione.liguria.it.

Il richiedente riceve quindi per posta elettronica i dati per effettuare il primo accesso all'area riservata del portale (http://www.sian.it) e può procedere ad effettuare i passi necessari per l'attivazione dell'utenza.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, in particolar modo la programmazione 2014/2020, una volta completata l’abilitazione al portale, alla sezione: Home › Utilità › Download › Download Documentazione › Manuali Sviluppo Rurale 2014-2020, è possibile consultare e scaricare i manuali messi a disposizione da SIN S.p.A. (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura) per la compilazione delle domande afferenti alle “Misure strutturali” e “Misure a Superficie”.

L’accesso al portale può avvenire anche da “Utenti qualificati”. L'iscrizione ai servizi online del SIAN per gli utenti qualificati predispone gli stessi a poter svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi al settore di interesse  (selezionabile in fase di iscrizione o dal profilo della propria utenza se già in possesso).

Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal MASAF e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC), con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi,
i servizi del SIAN, sono disponibili a utenti con finalità e caratteristiche diverse.

Si rimanda alle pagine riportate nel menu a sinistra per la consultazione delle principali informazioni sul portale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n.313”.

Il decreto - che abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Il decreto ministeriale n.11/2022 ha introdotto la Comunicazione di interesse a permanere nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 10 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, coloro che si sono iscritti nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini prima del 16 gennaio 2022, devono comunicare alla Regione, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it l’interesse a permanere nell'elenco; la comunicazione deve essere inviata entro il 16 luglio 2023 utilizzando la documentazione allegata.

La modulistica corredata dall’informativa privacy è scaricabile a piè di pagina.

Nei casi di mancato rispetto della disposizione la Regione provvede alla cancellazione dall’articolazione regionale ligure dell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
 
Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
dott. Federico Ugolini – funzionario responsabile - 0105488709 - federico.ugolini@regione.liguria.it

 

La menzione vigna

Con la delibera n.356 del 21 aprile 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge n°238/2016 ““Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e ha istituito l’Elenco regionale delle menzioni vigna.

In tale elenco sono inserite, su richiesta dei produttori interessati, le particelle catastali riferite a superfici vitate riferite a una DOP per le quali si chiede di utilizzare la menzione “Vigna”, che può essere riferita a un:

  1. toponimo, ossia il nome proprio del luogo geografico dove si trovano uno o più vigneti
  2. nome tradizionale, ossia a un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che però sia utilizzato da almeno 5 anni

In allegato si trova sia delibera n.356/2023 con il relativo allegato tecnico che il modulo per presentare la relativa domanda.

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno, ed in caso di parere favorevole e di iscrizione delle particelle interessate nell’Elenco regionale delle menzioni vigna, la dicitura potrà essere utilizzata nei vini prodotti nella prima campagna utile.

Con la delibera n.64 del 27 gennaio 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge regionale n.16 del 28 dicembre 2022 e ha approvato le disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione dei vigneti eroici e storici in un apposito elenco.

Si definiscono vigneti eroici:

  • i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico
  • i vigneti ricadenti in aree dove è difficile la meccanizzazione di lavori o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale

si definiscono vigneti storici:

  • i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960
  • i vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, con forti legami con il territorio.

Come procedere per l'iscrizione

L’iscrizione dei vigneti nell’Elenco deve essere richiesta singolarmente da ogni produttore e dà diritto ad una priorità di accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo.

Chi può richiedere il riconoscimento e l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei vigneti eroici e storici i soggetti conduttori di particelle vitate regolarmente iscritte nello Schedario vitivinicolo regionale.
Le domande potranno essere presentate tutti gli anni in tre diversi periodi e precisamente:

  • 1 febbraio - 1 marzo
  • 1 giugno - 1 luglio
  • 1 ottobre - 1 novembre

In allegato alla delibera sono indicati i criteri per la definizione dei vigneti come eroici e storici (Allegato A) e si trova il modulo di domanda (Allegato B) nonché un elenco di particelle di vigneto, che potenzialmente possiedono i requisiti di idoneità a essere definiti vigneti eroici (Allegato C).

Qui di seguito è possibile scaricare tutta la documentazione.

Regolamento Eutr: obblighi per operatori e commercianti di legno e prodotti da esso derivati

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 Eutr (European union timber regulation) entrato in vigore il 3 marzo 2013 contrasta il commercio nell’Unione Europea del legno tagliato illegalmente.

Il regolamento individua due categorie economiche:

  • gli operatori: coloro che trattano il legno e suoi derivati immettendolo nel mercato UE
  • i commercianti: coloro che acquistano e vendono legno e suoi derivati immesso dagli Operatori nel mercato UE e dispone, per ciascuna categoria, specifici obblighi al fine di:
    • contrastare l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati
    • obbligare gli operatori ad osservare la "dovuta diligenza" e ad adottare misure per la verifica della legalità della merce
    • obbligare i commercianti alla tenuta di un registro per garantire la tracciabilità dei prodotti, annotando nominativi di fornitori e clienti e quantitativi commercializzati

I proprietari forestali (esclusi coloro che vendono il bosco in piedi), le imprese forestali, le imprese agricole, le imprese di manutenzione del verde arboreo, qualora non svolgano esclusivamente la loro attività in conto terzi, ma commercializzano il legno derivante sia dal taglio del bosco, sia da abbattimenti e potature di alberature in viali, parchi e giardini e pertanto immettono il legno derivante dalla loro attività nel mercato UE, sono considerate ai sensi del regolamento EUTR come “operatori” e tenute a rispettare gli obblighi derivanti dalla “dovuta diligenza”.

L’Ufficio Difor III della Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Mipaaf è la struttura competente per la gestione dei rapporti con la Commissione Europea e le altre amministrazioni coinvolte. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri è invece chiamato ad effettuare i controlli previsti dalle norme comunitarie.

Per informare gli operatori sugli obblighi derivanti dalla dovuta diligenza il Mipaaf tiene costantemente aggiornata una sezione del proprio sito appositamente dedicata al Regolamento EUTR.

Il Registro della dovuta diligenza dell’operatore

E’ uno degli obblighi previsti dalle norme.
L’operatore deve dimostrare di aver correttamente assolto gli obblighi previsti dal Regolamento, registrando su supporto cartaceo o elettronico il rispetto di tutti gli elementi che si è tenuti a dimostrare ai sensi della norma EUTR (origine legale della fonte del legno e dei suoi derivati) e che hanno determinato l’immissione sul mercato UE di una partita di legno o di prodotti da esso derivati (ad esempio in caso di utilizzazione del bosco “autorizzazione al taglio”, ove prevista dalle norme forestali, contratto di acquisto del bosco in piedi, anno e ubicazione del taglio ove consentito senza specifica autorizzazione, incarico formale per abbattimenti e potature (nel caso che il legname derivante dalle operazioni di manutenzione del verde non sia soggetto a smaltimento).
Per la mancata tenuta, mancata conservazione (5 anni), o mancata messa a disposizione del Registro di Dovuta Diligenza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Il Registro imprese legno (Ril)

Il RIL è lo strumento previsto dall’art.4 del decreto legislativo n.178/2014 per consentire all’autorità competente Eutr (Mipaaf) di censire gli Operatori che immettono legno e prodotti derivati nel mercato UE e predisporre il programma dei controlli previsti dal Regolamento Eutr.
Non va confuso con altri Registri.
Non sostituisce il registro della dovuta diligenza precedentemente citato, che obbliga l’Operatore a tenere traccia per le partite di legname immesse nel mercato comunitario delle azioni di dovuta diligenza svolte col fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento Eutr.
Il RIL è stato istituito con decreto ministeriale 9 febbraio 2021 che stabilisce i requisiti, le modalità di gestione, il corrispettivo annuale di iscrizione pari a euro 20 e le modalità di versamento per l’iscrizione al registro.
Gli operatori che già svolgevano l’attività al momento della pubblicazione del decreto di istituzione del Ril, sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 31 dicembre 2022.
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori Eutr, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del decreto legislativo 178/2014.
L’iscrizione all’Albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria a seguito dell’adeguamento ai criteri minimi richiesti a livello nazionale per gli Albi regionali delle imprese (decreto ministeriale 4470 del 29 aprile 2020), esonera dall’iscrizione al Ril.
Si raccomanda alle imprese che intendono beneficiare dell’esonero dall’iscrizione al Ril, di presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese entro il 31 ottobre 2022 al fine di consentire nei tempi stabiliti dal regolamento, i controlli istruttori relativi alla domanda di iscrizione, la comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la successiva trasmissione dei dati raccolti sul database del Ril.
Si ricorda inoltre alle imprese iscritte all’albo sperimentale delle imprese forestali della Regione Liguria che nel periodo compreso fra il 1 novembre ed il 31 dicembre è necessario presentare la conferma annuale di iscrizione.
Alla pagina seguente è disponibile il link all’applicativo che consente di precompilare la domanda di prima iscrizione o di conferma annuale. Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla casella di posta impreseforestali@regione.liguria.it.

Link utili
Portale Sian di accesso al Registro Imprese legno (Ril)
Linee guida operatori legno nazionale
Faq su Eutr e Ril

Contatti
Dott. For. Luigi Spandonari
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
Via B. Bosco, 15 - 16121 Genova
Tel 010 5484397 - Fax 010 5484909

 

 

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