Passaporto delle piante

Gli operatori professionali che intendono commercializzare e movimentare all’interno del territorio europeo tutte le piante e i prodotti specificati dalla normativa fitosanitaria (Allegati XIII e XIV del Regolamento UE 2019/2072) devono essere autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante (PP) o del Passaporto delle piante per Zone protette (ZP) da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale.

Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che deve essere emessa dall’operatore professionale autorizzato ogni volta che le piante e i prodotti vegetali vengono spostati nel territorio dell'Unione o per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette.
Il passaporto delle piante attesta che il materiale sul quale viene apposto rispetta le seguenti condizioni:

  • è indenne da organismi nocivi prioritari (Reg. UE 2019/1702) e da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (Reg. UE 2019/2072 - Allegato II e Allegato III);
  • la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena non supera le soglie definite dal Reg. UE 2019/2072 – Allegato IV.
  • eventuali prescrizioni particolari in materia di spostamento nell'Unione stabilite dall’autorità competente (Reg. 2019/2072 - Allegati VIII e X).

Nel caso di introduzione e/o spostamento nelle zone protette i vegetali/prodotti vegetali devono essere indenni dai rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta.

Quando il passaporto delle piante non è richiesto

  • non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.
    Tale eccezione non si applica:
    • agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza
    • agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette
    • per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro
  • non è richiesto nel caso in cui gli spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati
  • non è richiesto nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica all’emissione dei Passaporti delle piante per Zone Protette

Approfondimenti

Approfondimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
  • Regolamento (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari
  • Decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n.19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
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