
moduli e regolamenti (68)
La normativa che governa il settore lattiero caseario introduce importanti novità, definendo puntualmente ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno degli operatori della filiera.
Anche i produttori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di legge nell'ambito della gestione del latte.
La modulistica riguardante i diversi adempimenti a cui si devono sottoporre si può ora scaricare direttamente dal sito.
Essa è costituita da modelli compilabili quali comunicazioni, dichiarazioni e richieste che la ditta deve rivolgere al Servizio coordinamento delle funzioni ispettive in agricoltura. Per quanto riguarda i trasferimenti di quota, congiuntamente o separatamente dall'azienda, c'è invece un modulo base, degli allegati e delle note esplicative, da stampare su carta bianca con Acrobat Reader. Il codice a barre, infatti, non è più obbligatorio per la registrazione del contratto da parte degli uffici regionali.
Qui di seguito trovi tutta la modulistica scaricabile per la gestione della produzione del latte.
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- comunicazione cause di forza maggiore (7 Downloads)
- comunicazione ripresa produzione (3 Downloads)
- dichiarazione di pluralità di acquirente (1 Download)
- dichiarazione di successione di acquirente (2 Downloads)
- comunicazione persistenza cause di forza maggiore (2 Downloads)
- richiesta gestione unitaria (1 Download)
- richiesta mobilità quote (1 Download)
- comunicazione di mutamento di conduzione d'azienda (1 Download)
- comunicazione giustificativo ridotta produzione (3 Downloads)
- comunicazione di vendita o affitto di sola quota (2 Downloads)
Il regime delle quote latte è terminato il 31 marzo 2015.
Con la dgr n.1323 del 30 novembre 2015 sono state definite le “Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari“.
ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all’articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare nel SIAN il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori. Per poter operare devono essere riconosciuti ed abilitati da parte della Regione Liguria.
Riconoscimento di un nuovo primo acquirente
I primi acquirenti di latte vaccino, se non già iscritti, poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti nell’ Albo regionale dei primi acquirenti tenuto in formato elettronico ed aggiornato dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.
A tal fine devono presentare apposita istanza al Settore Ispettorato Agrario Regionale in relazione alla propria sede legale riportando la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima all’Ufficio regionale competente utilizzando i moduli “richiesta riconoscimento acquirente” ed il modulo di dichiarazione iscrizione registro imprese.
Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:
a) Sia iscritto alla CCIAA;
b) Disponga di locali in cui l’autorità competente può consultare la documentazione specifica in occasione dei controlli;
c) Possa effettuare il collegamento telematico con il SIAN;
d) Disponga di un dispositivo di firma digitale riconosciuto;
e) Si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni e a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione dei controlli;
f) Si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione Liguria ogni eventuale variazione che lo riguarda.
Download attachments:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (1 Download)
- DGR 1323 del 30 11 2015 Dichiarazioni latte allegato (1 Download)
- Modulo richiesta riconoscimento (1 Download)
- DGR 1323 del 30 11 2015 Dichiarazioni latte (1 Download)
In questa sezione trovi la modulistica riservata ai produttori di latte e agli acquirenti.
La maggior parte degli approfondimenti riguarda le QUOTE LATTE.
L'Unione Europea, sin dal 1984, ha emanato norme e regolamenti tesi a stabilizzare la produzione di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
Queste norme impongono ad un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte o prodotti derivati il possesso della cosiddetta "quota latte", ovvero una sorta di autorizzazione (espressa in kg) alla vendita.
Più precisamente, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "producibile".
Il quantitativo viene diviso in quota consegne per il latte venduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, tal quale o trasformato.
La quota disponibile nazionale è poi suddivisa tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla vendita.
Il latte commercializzato in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso.
Tuttavia, prima di applicare il prelievo supplementare al soggetto direttamente responsabile del mancato rispetto del proprio tetto produttivo, viene effettuata la compensazione nazionale tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno della quota disponibile), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonché sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.
In base alle attuali normative, le ditte che raccolgono il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzarlo tal quale o trasformato devono essere riconosciute dalla Regione dove hanno la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento (iscrizione albo), che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero.
E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la ditta acquirente cui consegna il latte abbia ottenuto il riconoscimento regionale, in quanto i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare: in pratica si paga una sanzione corrispondente al valore del latte consegnato.
Qui di seguito puoi trovare scaricabile tutta la modulistica per gestire l'acquisto e il trasporto del latte insieme alla normativa di riferimento.
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- comunicazione utenze (0 Downloads)
- comunicazione mantenimento riconoscimento (0 Downloads)
- elenco sedi operative (0 Downloads)
- registro di consegna produttore - libretto (1 Download)
- registro di consegna produttore (0 Downloads)
- registro raccolta trasportatore e acquirente - libretto (0 Downloads)
- registro raccolta trasportatore e acquirente (1 Download)
- richiesta gestione unitaria (0 Downloads)
- trasmissione versamento annuale (0 Downloads)
- trasmissione versamento fideiussioni (0 Downloads)
- Decreto ministeriale del 30/07/03 (0 Downloads)
- Legge n.119/2003 del 30/05 (0 Downloads)
L’autorizzazione per impiantare nuovi vigneti in Italia segue il regime previsto dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Agricoltura. Ogni anno, viene messa a disposizione una quota massima di superficie vitata (generalmente pari all'1% della superficie vitata nazionale). Per la Liguria sono disponibili 30 ettari di nuovi impianti da assegnare ogni anno (DM n. 682660 del 12 dicembre 2023).
Di seguito le modalità principali per ottenerla:
Richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti
- Domanda annuale:
- Le domande per i viticoltori della Regione Liguria si presentano attraverso il portale nazionale Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
- Il periodo per la presentazione delle domande è dal 15 febbraio ed entro il 31 marzo di ogni anno. Consultare Le linee guida di AGEA nel paragrafo a fine pagina Download allegati
- Priorità assegnate: Nessuna
- Superficie massima richiedibile: 2 ettari
- Assegnazione minima garantita prevista: 1000 mq (con assegnazione proporzionale della quota rimanente). In caso di eccesso di richieste che non consenta l’assegnazione minima garantita, applicazione del criterio di proporzionalità puro rispetto alle richieste
- Il Ministero comunica telematicamente alla Regione entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto
- La Regione pubblica l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni
Autorizzazioni per reimpianto dopo estirpazione
- L’estirpazione deve essere autorizzata dall’Ispettorato agrario regionale competente per territorio. Nel caso di necessità rivolgersi preliminarmente ai predetti uffici
- Dopo aver estirpato un vigneto, è possibile richiedere l’autorizzazione per il reimpianto su una superficie equivalente
- I produttori devono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto al Settore Ispettorato agrario entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione
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- Agea_Circolare_Autorizzazioni_Vitivinicole_2025.pdf (1 Download)
La Regione verifica, almeno ogni 3 anni, il permanere dei requisiti per la registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici, effettuando puntuali controlli.
Di seguito si riporta la modulistica necessaria agli operatori agrituristici per l'aggiornamento dei loro dati.
Si ricorda che eventuali variazioni o cessazione attività delle aziende iscritte alla banca dati agriturismi, indipendentemente dalla verifica triennale, devono essere effettuate solo tramite l'opportuna modulistica scaricabile dalla sezione Esercizio dell'attività agrituristica.
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- Mod.6 - Procedure d'iscrizione (1 Download)
- Mod. 8 - revisione (2 Downloads)
- Tabella di calcolo delle attività agrituristiche (1 Download)
Il D.M. n.2049/2012 del 1 febbraio "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici", entrato in vigore il 1° ottobre 2012, prevede che le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici debbano notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB).
Secondo il citato decreto ministeriale, possono operare sul SIB anche i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, o altri soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori secondo le modalità di conferimento della delega stabilite dalle Regioni.
In Liguria la D.G.R. n.820/2012 del 6 luglio ha stabilito che gli operatori biologici possono delegare:
- i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso;
- le associazioni di operatori biologici riconosciute idonee quali "prestatore di servizi" ai sensi della Legge regionale n. 22/2004;
- i dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nel relativi ordini e collegi professionali.
La stessa delibera ha dato mandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di produzioni biologiche di definire mediante proprio atto i dettagli operativi e la modulistica. A tale scopo il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo ha emesso la circolare n. PG/2012/137971 in data 28 settembre 2012.
Link utili:
Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
L'area dedicata all'informatizzazione sul sito del SINAB
www.sinab.it
Download attachments:
- Circolare n. PG/2012/137971 del Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo (0 Downloads)
- Allegato n.1 bis (70 Downloads)
- Allegato n. 1 - modulo di richiesta accesso al SIAN (70 Downloads)
- Allegato n. 2 - modulo di delega (70 Downloads)
- Allegato n. 3 - elenco strutture regionali coinvolte e referenti (70 Downloads)
- Allegato n. 4 - elenco CAA operanti in Liguria (71 Downloads)
- Allegato n. 5 - elenco associazioni bio e ordini/collegi professionali (71 Downloads)
- Testo della circolare (70 Downloads)
La Giunta regionale con DGR n.827 del 5/8/2020 ha approvato le "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 21/11/2007 n. 37 che disciplinano l'offerta di ospitalità ai turisti nelle case dei pescatori professionisti, offrendo ristorazione e degustazione dei prodotti tipici locali.
Si tratta di un aggiornamento non solo formale ma sostanziale che ridisegna disposizioni. Tutela i prodotti locali e soprattutto l’attività di pesca e il pescato proveniente da catture circoscritte al Mar Ligure. Disciplina aspetti inerenti l’ittiturismo, differenziandolo da altre tipologie di ospitalità e somministrazione. Ridefinisce le modalità di vigilanza e controllo collegandole alla tracciabilità del pescato e all’attività di pesca e acquacoltura.
Il testo integrale della normativa, comprendente anche le "Disposizioni igienico sanitarie" è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n° 36 parte II del 2/9/2020.
Gli imprenditori ittici, singoli o associati, potranno avviare l'attività di ittiturismo nell'ambito della quale è possibile esercitare le seguenti attività:
- per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino;
- ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
- lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura.
Il modello personalizzato della targa identificativa prevista dall'art.12 delle Disposizioni attuative, che attesta l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese ittituristiche, sarà inviato all'azienda a cura del settore regionale competente, unitamente alla sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale, in formato idoneo alla stampa. Facsimile della targa è visionabile tra gli allegati.
La Giunta regionale ha approvato la DGR n.524/2018“Competenze per il controllo sulle attività di ristorazione sulle imbarcazioni e sui galleggianti impiegati in attività di Ittiturismo e Pescaturismo. L’allegato definisce un quadro dell’attività di ristorazione che può essere svolta dall’azienda ittica nelle attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare a tutela del consumatore, contemperandoli con le esigenze produttive.
Lo scopo è offrire agli operatori del settore un compendio che precisa e incrocia le competenze dei soggetti (U.S.Ma.F, A.Li.Sa, Aziende ASL, Autorità Marittima Regionale) deputati al controllo dei requisiti tecnici e igienico sanitari che devono soddisfare imbarcazioni, fino a ieri solo riservate alla pesca, ed oggi sempre più utilizzate anche per l’accoglienza e per la somministrazione di alimenti ai turisti.
Approfondimenti: registrazione ospiti
Download attachments:
- Allegato 4 – Autorizzazione proprietario barca (2 Downloads)
- Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva antimafia (2 Downloads)
- Delibera di Giunta Regionale n.827/2020 "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo” (3 Downloads)
- Facsimile della targa identificativa (1 Download)
- Allegato 3B – Registro ittiturismo - Settore Molluschicoltura (2 Downloads)
- Allegato 3A – Registro ittiturismo - Settore Pesca professionale (2 Downloads)
- Allegato 2– Piano Aziendale di Attività (3 Downloads)
- Allegato A-limiti attività ittiturismo (2 Downloads)
- Allegato B Disposizioni igienico-sanitarie (2 Downloads)
- Pescaturismo e Ittiturismo - Manuale di buone prassi operative (3 Downloads)
- Linee guida ittiturismo 2020-27 luglio - Disposizioni attuative (1 Download)
- Allegato 3C - Registro ittiturismo - Settore itticoltura (2 Downloads)
- Allegato A (1 Download)
- Presentazione Dgr 524/2018 (2 Downloads)
- Deliberazione di Giunta regionale n.524 del 13 luglio 2018 (2 Downloads)
- Allegato 3A – 3B – 3C versione Excel (2 Downloads)
- Allegato 7 – Inforrmativa al trattamento dei dati personali (2 Downloads)
- Allegato 5 – Autorizzazione proprietario immobili (2 Downloads)
- Allegato 1 - Segnalazione certificata inizio attività ittituristica (2 Downloads)
- Rettifica Delibera di Giunta Regionale n.827/2020 "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo” (2 Downloads)