Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l’avvio, dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale.
Con questo sistema un’azienda che abbia in programma di accrescere la propria superficie vitata lo potrà fare solo se detiene una autorizzazione assegnata dalla pubblica amministrazione. Le autorizzazioni all’impianto saranno rilasciate in quattro casi:
- a seguito della partecipazione del richiedente ad un bando pubblico annuale per l’assegnazione di nuovi impianti
- nel caso di “conversione di diritti di impianto” (acquisiti prima del 31 dicembre 2015)
- in caso di reimpianto a seguito di estirpo
- in caso di reimpianto anticipato
Rilascio di autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione
L’estirpazione deve essere comunicata alla Regione o PA entro al fine della campagna entro cui è stata effettuata l’estirpazione (31 luglio di ogni anno) dopodiché, a seguito dell’istruttoria e dei controlli effettuati dalla Regione o P.A. le superfici sono iscritte nel Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è la condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione per reimpianto.
La domanda di autorizzazione per reimpianto può essere presentata entro la fine della seconda campagna successiva all’estirpazione. La Regione rilascia l’autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio.