moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

La DGR n.856/2011 del 15 luglio prevede la possibilità per i produttori zootecnici marginali (meno di 30 Unità Bovine Equivalenti 30UBE) che effettuano operazioni di caseificazione del proprio latte nel caseificio aziendale e in possesso di registrazione ai sensi del Reg.(CE)852/04, di poter commercializzare tutto il loro prodotto senza vincoli di destinazione all'interno del territorio della provincia ove ha sede l'azienda e nel territorio delle province limitrofe. 

Per i produttori che allevano un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) superiore a 30 tale possibilità si applica con i prodotti ottenuti dal latte delle prime 30 UBE mentre i restanti devono essere destinati al consumatore finale. Tale provvedimento ha la finalità di favorire la vendita delle piccole produzioni lattiero casearie permettendone la cessione anche nella totalità ad esercizi di commercio al dettaglio in ambito locale.

L'allegato B della Dgr determina i requisiti igienico strutturali dei caseifici aziendali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito le modalità applicative per gli interventi di espianto dei vigneti. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la verifica dei requisiti richiesti sono stati definiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) con circolare n.31 dell'11 agosto 2008.

Tempi di presentazione delle domande
Le domande di espianto devono essere presentate dal proprietario dei vigneti ad Agea entro il 15 settembre di ogni campagna. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un conduttore non proprietario occorre allegare il consenso scritto all'estirpazione del proprietario del vigneto. Gli interventi di estirpazione dei vigneti vanno realizzati entro il 31 maggio di ogni anno.

Superficie ammissibile
La superficie minima ammissibile al premio è di 0,1 ettaro.

Importo del contributo
Per il 2008 il contributo può variare da un minimo di 1.740 euro (rese inferiori a 20 ettolitri per ettaro) ad un massimo di 14.760 euro (rese superiori a 160 ettolitri per ettaro) ad ettaro in rapporto alla resa del vigneto. La resa viene calcolata sulla base della resa media risultante dalle dichiarazioni di raccolta delle cinque campagne comprese tra quella 2003/2004 e quella 2007/2008. Dal computo vanno escluse le annate che hanno avuto la resa più alta e la più bassa.

Criteri di priorità
Hanno priorità per l'ottenimento del contributo i viticoltori che si impegnano ad estirpare l'intero vigneto e i produttori con più di 60 anni di età.

Come previsto dalla Carta regionale degli impegni e della qualità, le fattorie didattiche sono tenute a compilare le schede di rilevamento sulle visite effettuate dalle scuole e da altri soggetti interessati presso le loro strutture.
A questo scopo sono state predisposte e semplificate le schede di rilevamento per l'anno scolastico 2018-2019 (compilabili direttamente on-line cliccando sul titolo della scheda qui riportato di seguito):

  • la scheda A e la scheda C, a cura della fattoria didattica, riepilogano le visite effettuate all'azienda dai diversi istituti scolastici o da altri gruppi 
  • la scheda B è a cura dell'insegnante che ha accompagnato la classe in visita alla fattoria didattica. Pertanto il titolare della fattoria didattica alla fine della visita deve richiedere all'insegnante di compilarla on-line.

Le schede devono essere inviate entro il 30 giugno 2019. E' preferibile compilarle direttamente on-line(vedi sopra), oppure si possono scaricare in formato .rtf e inviarle:

  • all'indirizzo e-mail federica.serra@regione.liguria.it
  • per posta al Settore Politiche Agricole e della Pesca - Regione Liguria, via Bosco 15, 16121 Genova
  • via fax al numero 010-5484909

Ulteriori informazioni si possono richiedere al Settore Servizi alle imprese agricole, tel 010-5484698, federica.serra@regione.liguria.it.

Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014 l’Anagrafe apistica nazionale è diventata operativa. La giunta regionale, con delibera n.265 del 1 aprile 2016, ha stabilito che per quanto riguarda la denuncia obbligatoria di detenzione degli alveari, in capo ai proprietari o detentori di apiari di qualsiasi tipo, stanziali o nomadi, prevista dall'art.10 della L.R. n.36/1984, la stessa è assolta con l’adempimento degli obblighi previsti per la registrazione/aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale.

In questo modo, l'apicoltore può effettuare l'iscrizione solo al registro nazionale, sollevandolo dal doppio aggravio burocratico che in precedenza prevedeva anche l'iscrizione al registro regionale. Non è pertanto più necessaria la denuncia alla Regione Liguria.

L'Anagrafe apistica nazionale non è altro che una banca dati dove saranno presenti tutti gli apicoltori, amatoriali o professionali, e tutti gli alveari allevati, come già avviene in molti altri comparti della zootecnia. Molti apicoltori italiani sono già abituati a comunicare i propri dati aziendali agli organi competenti, per cui cambierà poco, a partire dall'assegnazione del codice identificativo che è univoco, ovvero indipendente dalla collocazione dei diversi apiari.
Secondo quanto prevede il manuale operativo, gli apicoltori devono registrarsi nella Banca Dati Apistica BDA e fare tutte le operazioni previste dal manuale operativo, direttamente o con l'aiuto di alcuni soggetti da loro formalmente delegati per iscritto, ad esempio le associazioni degli apicoltori, e utilizzando soltanto documenti elettronici, che verranno firmati con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed inseriti direttamente nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA).

Con l’approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, vengono uniformate anche le caratteristiche del cartello identificativo che, quindi, diventa obbligatorio in ogni apiario e in ogni regione italiana. Questo dovrà riportare la scritta "Anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009 e, di seguito, il codice identificativo univoco dell'apicoltore. Deve inoltre essere di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo, avere dimensioni minime equivalenti al formato A4 e con il colore del fondo bianco; i caratteri della scritta dovranno essere di colore nero e di altezza minima di 4 centimetri, stampati o scritti con inchiostro o vernice indelebile.

In sintesi gli adempimenti di un apicoltore sono:

  • comunicare l'inizio della propria attività;
  • registrare la consistenza dei propri apiari e la loro collocazione
  • aggiornare tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre di ogni anno la consistenza e la collocazione dei propri alveari
  • comunicare l'eventuale cessazione o interruzione dell'attività
  • comunicare le informazioni relative alle movimentazioni di alveari, non solo a fini produttivi ma anche per la compravendita di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, regine.

Si informa infine che nella legge n.154 del 28 luglio 2016 all’art.34 sono state indicate le sanzioni previste per chi contravviene all’obbligo di denunzia della detenzione di alveari presso le ASL competenti e di conseguenza determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale; la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di denuncia è possibile inviare una mail all'indirizzo apicoltura@regione.liguria.it.

Con DGR n.848/2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. Questo documento di sintesi è frutto del lavoro di un gruppo di esperti di vari dipartimenti regionali e di Arpal.
Le principali disposizioni riguardano:

  • la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima (art. 3)
  • le modalità tecniche di spandimento (art. 4), che deve seguire precise norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche
  • lo stoccaggio e il trasporto delle acque di vegetazione (art. 7 - 8). Lo stoccaggio è consentito per non oltre trenta giorni, vengono definite le caratteriste dei contenitori e la loro capacità minima. Il loro trasporto richiede copia della comunicazione preventiva (allegato A) e un documento di trasporto, secondo il modello in allegato C
  • lo stoccaggio e il trasporto delle sanse umide (art.9) da effettuare su platea impermeabilizzata. 
  • le attività di controllo e monitoraggio (art. 10) effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, che riceve la comunicazione di avvio dell'attività da parte del Comune competente.

La Regione Liguria, grazie alla collaborazione degli assessorati all'Agricoltura e all'Ambiente, ha predisposto un compedio completo dei riferimenti normativi vigenti sull'uso agricolo di reflui dalle lavorazione dei frantoi oleari.
Il compedio delle disposizioni in vigore in Liguria è stato inviato in formato cartaceo a istituzioni, associazioni ed enti delegati e comprende:

  • la presentazione a cura di Luca Fontana, Direttore generale Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Gabriella Minervini, Direttore generale Dipartimento Ambiente
  • la DGR n.848/2007
  • il DDG n.355/2007
  • il DD n.3385/2007
  • circolare n.1 del Dirigente dell'Ufficio produzioni agroalimentari prot. n.12040 del 25/01/2008
  • i riferimenti alla legislazione nazionale:
  • gli uffici referenti regionali
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