Nell'ambito della commercializzazione delle uova sono di recente entrate in vigore nuove norme nazionali (Decreto ministeriale del 13 novembre 2007 Applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova) e comunitarie (in primis il Regolamento Ce n. 1234 del 22 ottobre 2007 Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli) che introducono alcune novità importanti.
In particolare sono state attribuiti alle Regioni e Province autonome incarichi e competenze istituzionali per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture di imballaggio delle uova. La Regione Liguria disciplina tali adempimenti con la DGR n.1306/2008 del 24 ottobre Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 13 Novembre 2007.
La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata dal titolare o legale rappresentante del centro all'Ufficio Produzioni Agroalimentari della Regione Liguria e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, utilizzando l'apposito schema di domanda allegato.
L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata al possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art.5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e del riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.
La Regione ha inoltre il compito di verificare almeno una volta in un triennio i requisiti delle strutture autorizzate per l'imballaggio uova.