moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

La Regione Liguria, con il Decreto Dirigenziale n. 1862 del 18 ottobre 2018, dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della provincia della Spezia per quanto riguarda l'attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con la denominazione DOC “CINQUE TERRE” e “CINQUE TERRE SCIACCHETRA”, provenienti dalla vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 1 della legge 238/2016.

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con nota del 26 giugno 2018, ha trasmesso i dati relativi alle superfici assegnate alle aziende liguri che ne hanno fatto richiesta per l’annualità 2018.

La Regione Liguria con decreto n.310 del 19 luglio 2018, disponibile in allegato, ha ratificato le assegnazioni fatte dal MIPAAF. La pubblicazione di questo decreto sul sito, come specificato nell'atto, ha valore di comunicazione dell'assegnazione ai richiedenti. Poiché il quantitativo assegnato è inferiore al 50% di quanto richiesto, i richiedenti possono rifiutare tale assegnazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione senza incorrere in sanzioni.

Nel caso di vicinanza ad un bosco occorre prestare particolare attenzione nel bruciare i residui vegetali (sfalci, potature) ma anche quando si usa il fuoco per manifestazioni folkloristiche come sagre o fuochi d'artificio.

Per bruciare i residui vegetali occorre un permesso/autorizzazione?

Il R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” stabilisce disposizioni diverse a seconda della distanza dal bosco, descritte in modo particolareggiato nell'allegato scaricabile di seguito "Procedure":

a) a distanze superiori a m. 80 dal bosco, adottare le idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all’intensità del fuoco medesimo;
b) a distanze comprese tra m. 80 e m. 50 dal bosco, circoscrivere e isolare il fuoco naturalmente o con solchi di aratro, zappature per l’eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; è vietato comunque accendere il fuoco quando spira vento e da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del sorgere del sole;
c) a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, è necessario dare comunicazione alla Regione di voler provvedere all’abbruciamento. Tale comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica abbruciamenti@regione.liguria.it, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’accensione del fuoco e deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, l’indirizzo e un recapito telefonico per le comunicazioni del caso, nonché il giorno, l’ora, la località e l’esatta ubicazione in cui si intende effettuare l’abbruciamento. Qui di seguito è disponibile un modello di comunicazione. La comunicazione può comunque essere inviata anche per posta ordinaria o consegnata a mano. La Regione, eventualmente anche tramite altri soggetti istituzionali incaricati della vigilanza territoriale, può dettare prescrizioni o inibire l’abbruciamento, informando l’interessato prima dell’ora stabilita per l’accensione. Qualora non siano invece dati riscontri, l’interessato può procedere con l’operazione di abbruciamento, secondo le regole stabilite. Visto l’elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, e in particolar modo il versante tirrenico, si raccomanda di limitare l’abbruciamento a distanza inferiore a 50 m. dai boschi ai soli casi di estrema necessità e di impossibilità di reperimento di aree alternative a distanze superiori;
d) all’interno del bosco, chiedere autorizzazione alla Regione. La richiesta deve essere presentata in bollo, e alla stessa deve essere allegata una ulteriore marca per l’autorizzazione (marche da € 16,00, al momento attuale). A tal fine l’istanza deve essere trasmessa per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC, all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it e, in tal caso, la scansione della nota di richiesta deve includere anche il bollo e la consegna del provvedimento autorizzativo è comunque subordinato alla apposizione della prevista marca, che pertanto deve essere fornita per posta o nei modi meglio concordati direttamente con il settore regionale emanante. La richiesta di autorizzazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’operazione prevista. Qui di seguito è disponibile un modello di domanda di autorizzazione;

Nei periodi in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, invece, l’abbruciamento dei residui vegetali è sempre vietato.


Le disposizioni citate sono relative alla Tutela dei boschi dagli incendi, fermo restando che sono in vigore anche regolamenti comunali con specifiche direttive.

Per accedere  fuochi per manifestazioni folkloristiche serve un'autorizzazione?

Si, se i siti di sparo o comunque di accensione del fuoco sono posti a distanze inferiori a 100 metri dal bosco. Al di sopra di tale distanza la normativa sull’antincendio boschivo NON richiede una specifica autorizzazione, anche se si rimarca l’assoluta necessità di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare comunque il rischio di incendi.

La possibilità di ottenere l'autorizzazione e le relative procedure cambiano a seconda che sia vigente o meno lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Per tutti i dettagli consultare le "Procedure" in allegato.

L’art. 10 della Legge Regionale n.60/1993 stabilisce, a tutela del patrimonio olivicolo ligure, il divieto di abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 1 ogni biennio per ogni 2.000 mq. di superficie di oliveto posseduta e comunque divieto di abbattimento oltre a 5 piante complessive ogni biennio per azienda.

Può essere autorizzato l'abbattimento di alberi di olivo, a seguito di domanda specifica alla Regione Liguria, nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia di livello comunale e regionale.

Di seguito si può scaricare una relazione sulle modalità di presentazione delle domande (allegato A), il modello di domanda di abbattimento alberi di olivo (allegato B) e il modello di domanda per lo spostamento alberi di olivo (allegato C).

controlloLa distribuzione dei prodotti fitosanitari è un aspetto molto importante che troppo spesso non è sufficientemente considerato. L’efficienza distributiva delle attrezzature per i trattamenti fitoiatrici, attraverso il controllo delle stesse, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 

  • economici (riduzione dei costi di produzione conseguente al minor impiego di fitofarmaci ed al risparmio dei tempi di lavoro);
  • efficienza dei trattamenti (migliore uniformità di distribuzione dei fitofarmaci che garantisce l’assenza sia di aree non trattate, con sviluppo di focolai patogeni, sia i rischi di fitotossicità, per eccessiva concentrazione);
  • commerciali e qualitativi (minor rischio di residui fuori norma nelle colture);
  • sanitari (minore esposizione dell'operatore e/o di terze persone accidentalmente investite);
  • ambientali (minor inquinamento e riduzione dei consumi idrici, assenza dell’effetto deriva con riduzione delle dispersioni ed assenza di danni alle colture confinanti).

Il controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo, è obbligatorio ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012 e consiste nella verifica delle principali parti meccaniche dell'irroratrice e delle modalità di utilizzo delle stesse secondo la metodologia indicata a livello nazionale dal Decreto 22 gennaio 2014 concernente l’adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan).
A conclusione del controllo, se superato positivamente, viene rilasciato all’utilizzatore un attestato e un bollino da applicare sull’attrezzatura.

Regione Liguria ha approvato, con delibera di Giunta n. 274 del 13 marzo 2015, il documento denominato “Linee guida per istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Regione Liguria” in attuazione del D.lgs n.150/2012.

Successivamente, con decreto del dirigente del Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo n.1164 del 30 aprile 2015 sono state approvate le procedure operative e la modulistica per il riconoscimento dei Centri prova e l’esecuzione dei controlli.

Entro il 26 novembre 2016 le varie attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari (per colture arboree, erbacee o protette) devono essere sottoposte al controllo funzionale almeno una volta presso un Centro prova autorizzato (vedi documento allegato in questa pagina alla sezione Centri prova e tecnici, intitolato Sezione A – Centri prova riconosciuti da Regione Liguria).

L’intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

  • irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
  • irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

La struttura (Centro prova) che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o taratura strumentale delle macchine irroratrici inoltra richiesta a Regione Liguria – Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo, utilizzando il Modello A riportato alla sezione Modulistica.

I tecnici che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo regionale dell’attività di controllo delle macchine irroratrici (Sezione B – Tecnici abilitati ad operare nei Centri prova) devono presentare richiesta a Regione Liguria utilizzando il Modello B.

Per approfondire: Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (Enama).

Al fine di promuovere il recupero produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, il cui stato di degrado costituisce fattore di rischio per l’integrità del territorio, Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n.1456  del 21 novembre 2014 ha attivato la Banca Regionale della Terra (Brt). In questo modo si è dato attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della Legge regionale  n. 4 dell'11 marzo 2014 Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra.

Tramite la Brt Regione si prefigge di aumentare la superficie agricola e forestale utilizzata, attraverso processi di ricomposizione e riordino fondiario utili ad accrescere la competitività delle aziende agricole e forestali operanti in Liguria.

La Brt consta di una base dati informatizzata in cui sono inserite le coordinate catastali e le ulteriori informazioni riguardanti i terreni situati in Liguria, i cui proprietari, o aventi causa, si dichiarino disponibili a cedere la detenzione o il possesso a terzi ovvero ad aderire a forme di gestione consorziata o associata dei fondi.

In una apposita sezione della Brt sono inoltre inserite le coordinate catastali e le ulteriori informazioni riguardanti i terreni, di cui sia stato segnalato il presunto stato di abbandono ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di cui alla Legge regionale n.18 del 11 aprile 1996 Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n.440: Norme per  l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (Art. 6 comma 3 lr 4/ 2014).

Le coordinate delle particelle, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono inserite nella base dati informatizzata e pubblicate con aggiornamenti periodici per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.

Dal 4 dicembre 2023 è possibile inviare la richiesta di inserimento dei propri terreni nella base dati della Banca Regionale della Terra tramite il servizio disponibile su Sportello on line

A partire da tale data non è pertanto ordinariamente più consentito richiedere l’inserimento dei propri terreni tramite l’invio postale del precedente modello cartaceo (Modulo A), che resta comunque disponibile nella sezione download allegati.

Per avere informazioni sulla Banca Regionale della Terra, o per segnalare eventuali difficoltà con lo Sportello on line, è possibile inviare un messaggio e-mail all’indirizzo bancadellaterra@regione.liguria.it

Per visualizzare i terreni aderenti all’iniziativa consultare la Cartografia
(si ricorda che i terreni sono visibili dalla scala 1:25000)

I produttori vitivinicoli annualmente devono dichiarare i quantitativi dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185 ter del Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009; altresì, l’art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

Dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO e IG
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone che producono uve da vino come indicato dall’art. 8 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell’art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000.
Inoltre, sono obbligati alla dichiarazione i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi. Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve nell’elenco acquirenti (allegato A2).

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

  • le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
  • I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
  • i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Dichiarazione di produzione vinicola
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato dall’art. 9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell'ambito della campagna in corso:
- hanno prodotto vino;
- detengono, con riferimento alle ore 00:01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d'uva, acetifici, ecc.;
- hanno proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 00:01 del giorno 30 novembre.

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato per la costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.
Gli “utenti qualificati”, ossia gli operatori vitivinicoli che hanno presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna e che sono in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), hanno la possibilità di accedere al portale SIAN e di compilare direttamente la propria dichiarazione.

La delibera di Giunta regionale n.1184 del 26 settembre 2014 consente, per la campagna vitivinicola 2014/2015, di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale di mosti e vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione Liguria atte a dare vini da tavola, vini IGP (Colline Savonesi, Colline del Genovesato, Liguria di Levante, Terrazze dell’Imperiese), vini spumanti, vini DOP (Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio- Portofino o Portofino, Riviera Ligure di Ponente, Val Polcevera, Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, Ormeasco o Ormeasco di Pornassio) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Le operazioni di arricchimento sono consentite per tutte le varietà di vite atte a produrre vino, idonee alla coltivazione in Regione Liguria, e debbono essere effettuate secondo precise modalità definite dai regolamenti comunitari e nel limite massimo dell'1,5%.

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