L’art. 10 della Legge Regionale n.60/1993 stabilisce, a tutela del patrimonio olivicolo ligure, il divieto di abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 1 ogni biennio per ogni 2.000 mq. di superficie di oliveto posseduta e comunque divieto di abbattimento oltre a 5 piante complessive ogni biennio per azienda.
Può essere autorizzato l'abbattimento di alberi di olivo, a seguito di domanda specifica alla Regione Liguria, nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia di livello comunale e regionale.
Di seguito si può scaricare una relazione sulle modalità di presentazione delle domande (allegato A), il modello di domanda di abbattimento alberi di olivo (allegato B) e il modello di domanda per lo spostamento alberi di olivo (allegato C).