Con DGR n.848/2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. Questo documento di sintesi è frutto del lavoro di un gruppo di esperti di vari dipartimenti regionali e di Arpal.
Le principali disposizioni riguardano:
- la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima (art. 3)
- le modalità tecniche di spandimento (art. 4), che deve seguire precise norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche
- lo stoccaggio e il trasporto delle acque di vegetazione (art. 7 - 8). Lo stoccaggio è consentito per non oltre trenta giorni, vengono definite le caratteriste dei contenitori e la loro capacità minima. Il loro trasporto richiede copia della comunicazione preventiva (allegato A) e un documento di trasporto, secondo il modello in allegato C
- lo stoccaggio e il trasporto delle sanse umide (art.9) da effettuare su platea impermeabilizzata.
- le attività di controllo e monitoraggio (art. 10) effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, che riceve la comunicazione di avvio dell'attività da parte del Comune competente.
La Regione Liguria, grazie alla collaborazione degli assessorati all'Agricoltura e all'Ambiente, ha predisposto un compedio completo dei riferimenti normativi vigenti sull'uso agricolo di reflui dalle lavorazione dei frantoi oleari.
Il compedio delle disposizioni in vigore in Liguria è stato inviato in formato cartaceo a istituzioni, associazioni ed enti delegati e comprende:
- la presentazione a cura di Luca Fontana, Direttore generale Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Gabriella Minervini, Direttore generale Dipartimento Ambiente
- la DGR n.848/2007
- il DDG n.355/2007
- il DD n.3385/2007
- circolare n.1 del Dirigente dell'Ufficio produzioni agroalimentari prot. n.12040 del 25/01/2008
- i riferimenti alla legislazione nazionale:
- Legge n.574/1996
- D.Lgs. n. 152/2006 del 3 aprile (stralcio art. 112)
- decreto MIPAF 6 luglio 2005
- gli uffici referenti regionali