Il Regolamento (CE)N.852/2004 detta le norme sull'igiene dei prodotti alimentari tra cui sono ricompresi miele, propoli, pappa reale e altri prodotti derivati destinati all'alimentazione umana. Con la D.G.R. n.1691/2011 del 29 dicembre 2011 vengono definite le indicazioni regionali per l'applicazione di tale regolamento, destinate agli operatori del settore e agli organismi di controllo, per garantire una uniforme applicazione delle normative in materia di igiene e controllo dei prodotti dell'apicoltura e rendere omogenee sul territorio regionale le verifiche ufficiali in materia di sicurezza alimentare.
Negli allegati alla deliberazione n.1691 sono riportati gli adempimenti per i diversi produttori in base al numero di arnie possedute e all'attività svolta.
In particolare viene definito il termine "piccolo quantitativo" per coloro che possiedono fino a 20 alveari. Vengono specificate le semplificazioni previste per i soggetti che non superano tale limite, che sono esclusi dall'applicazione del Reg.(CE) 852/2004, in quanto la loro attività è considerata marginale, possono operare anche in assenza di un vero e proprio laboratorio e possono vendere il miele al consumatore finale o al dettagliante della provincia e delle province limitrofe.
I soggetti con alveari superiori a 20 hanno necessità di registrarsi ai sensi del citato regolamento ed essere in possesso di un laboratorio di smielatura i cui requisiti sono definiti alla sezione B dell'allegato B.