Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014 l’Anagrafe apistica nazionale è diventata operativa. La giunta regionale, con delibera n.265 del 1 aprile 2016, ha stabilito che per quanto riguarda la denuncia obbligatoria di detenzione degli alveari, in capo ai proprietari o detentori di apiari di qualsiasi tipo, stanziali o nomadi, prevista dall'art.10 della L.R. n.36/1984, la stessa è assolta con l’adempimento degli obblighi previsti per la registrazione/aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale.
In questo modo, l'apicoltore può effettuare l'iscrizione solo al registro nazionale, sollevandolo dal doppio aggravio burocratico che in precedenza prevedeva anche l'iscrizione al registro regionale. Non è pertanto più necessaria la denuncia alla Regione Liguria.
L'Anagrafe apistica nazionale non è altro che una banca dati dove saranno presenti tutti gli apicoltori, amatoriali o professionali, e tutti gli alveari allevati, come già avviene in molti altri comparti della zootecnia. Molti apicoltori italiani sono già abituati a comunicare i propri dati aziendali agli organi competenti, per cui cambierà poco, a partire dall'assegnazione del codice identificativo che è univoco, ovvero indipendente dalla collocazione dei diversi apiari.
Secondo quanto prevede il manuale operativo, gli apicoltori devono registrarsi nella Banca Dati Apistica BDA e fare tutte le operazioni previste dal manuale operativo, direttamente o con l'aiuto di alcuni soggetti da loro formalmente delegati per iscritto, ad esempio le associazioni degli apicoltori, e utilizzando soltanto documenti elettronici, che verranno firmati con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed inseriti direttamente nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA).
Con l’approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, vengono uniformate anche le caratteristiche del cartello identificativo che, quindi, diventa obbligatorio in ogni apiario e in ogni regione italiana. Questo dovrà riportare la scritta "Anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009 e, di seguito, il codice identificativo univoco dell'apicoltore. Deve inoltre essere di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo, avere dimensioni minime equivalenti al formato A4 e con il colore del fondo bianco; i caratteri della scritta dovranno essere di colore nero e di altezza minima di 4 centimetri, stampati o scritti con inchiostro o vernice indelebile.
In sintesi gli adempimenti di un apicoltore sono:
- comunicare l'inizio della propria attività;
- registrare la consistenza dei propri apiari e la loro collocazione
- aggiornare tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre di ogni anno la consistenza e la collocazione dei propri alveari
- comunicare l'eventuale cessazione o interruzione dell'attività
- comunicare le informazioni relative alle movimentazioni di alveari, non solo a fini produttivi ma anche per la compravendita di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, regine.
Si informa infine che nella legge n.154 del 28 luglio 2016 all’art.34 sono state indicate le sanzioni previste per chi contravviene all’obbligo di denunzia della detenzione di alveari presso le ASL competenti e di conseguenza determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale; la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di denuncia è possibile inviare una mail all'indirizzo apicoltura@regione.liguria.it.