Requisiti degli operatori professionali
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad emettere il passaporto delle piante (Reg.2016/2031 articolo 89 e Reg. 2019/827 articolo 1) gli operatori professionali devono avere le seguenti caratteristiche e compiti:
- possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e gli organismi nocivi non regolamentati da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché i segni e i sintomi della loro presenza e le pratiche ottimali, e misure e le azioni richieste per prevenirne la presenza e la diffusione
- possedere o avere accesso ad attrezzature e strutture per l’esecuzione degli esami
- nominare una figura tecnicaresponsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario, che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni (decreto n.333987 del 22 luglio 2022 articolo 4):
- essere in possesso di un titolo di studio in materie di indirizzo agrario o forestale
- avere un’esperienza pregressa di almeno 5 anni in un’attività professionale analoga come titolare o coadiuvante familiare o dipendente, con responsabilità tecniche
- possedere un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato sulla base di un programma approvato dal servizio fitosanitario regionale
- disporre di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva di Onqru o di On non regolamentati da quarantena rilevanti per l’Unione
- disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità
- registrare i dati che consentono di identificare per ogni unità di vendita gli operatori da cui è stata acquistata e gli operatori a cui è stata venduta
Adempimenti degli Operatori Professionali autorizzati
- versare i diritti fitosanitari annuali
- sottoporre piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad esame scrupoloso (almeno un esame visivo), da svolgere nei periodi opportuni (in corrispondenza dei punti critici del processo produttivo) e tenendo conto dei rischi inerenti ai fini di escludere la presenza di organismi nocivi, come previsto dall’art. 87 del Reg. 2016/2031
- registrare e conservare per almeno 3 anni i risultati degli esami fitosanitari effettuati
- identificare e controllare i punti critici del proprio processo produttivo, conservandone i dati per almeno 3 anni
- non movimentare le piante da impianto (sementi escluse) di Coffea, Lavandula angustifolia, Lavandula dentata, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis, considerate maggiormente sensibili alle diverse specie europee di Xylella fastidiosa, in assenza del controllo rafforzato effettuato dal Servizio fitosanitario anteriormente al primo spostamento all’interno dell’Unione Europea, come previsto dal Reg. (UE) 1201/2020 successivamente modificato con Reg. (UE) 2024/2507. In previsione del periodo di prima vendita, pertanto, trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale, il prima possibile, la comunicazione di produzione annuale delle piante sopra specificate, ai fini di programmare la relativa attività di campionamento e analisi
- emettere passaporti delle piante con formato e contenuto conforme all’art. 83 del Regolamento UE 2016/2031 al Regolamento (UE) 2017/2313.
In particolare, il passaporto delle piante deve essere:- facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature
- apposto dall’operatore professionale sull'unità di vendita delle piante prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante può essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore
- con un formato specifico, definito da modelli standard, in modo tale da essere facilmente riconoscibile e verificabile, e deve contenere gli elementi previsti dall’Allegato VII del Regolamento (UE) 2016/2031 e dal Regolamento (UE) 2017/2313
- completo di codice di tracciabilità (lettera C), che in considerazione dell’elevato rischio fitosanitario è obbligatorio per le talee e le piante da impianto elencate nell’allegato II del Reg. (UE) 2024/2507
Modulistica
È possibile scaricare il modulo per la Comunicazione di produzione annuale delle piante maggiormente sensibili a Xylella fastiosa nella sezione Download allegati a fine pagina.
Approfondimenti normativi
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
- Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 del 26 novembre 2020, relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione
- Regolamento (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e che modifica il regolameno di esecuzione (UE)2020/1770 per quanto riguarda l’elenco delle specie delle piante non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti
- Decreto n. 333987 del 22 luglio 2022 Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al Ruop ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19