La Commissione tecnico-consultiva regionale

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative e la pianificazione di settore - e in ogni altro caso ritenuto opportuno - la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

a) l’Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
lettera d) abrogata dall'art. 85 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;
g) un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova;
h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione tecnico – consultiva regionale è gratuita.

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