Lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, spesso dolosi, che negli ultimi giorni stanno colpendo gravemente la Liguria, ha spinto l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai a inviare una richiesta di aiuto alle tante associazioni liguri con finalità agricole, ambientali, escursionistiche, venatorie o più semplicemente legate al tempo libero o alla pesca sportiva.
Nella lettera l'assessore ha lanciato un appello, sottolineando che "I volontari dell'antincendio boschivo, il Corpo forestale dello Stato e moltissimi cittadini si stanno prodigando per limitare i danni, presenvare la pubblica incolumità e tutelare il territorio della nostra bella Liguria. E' importante il prezioso aiuto di tutti" e ha poi aggiunto "il presidio del territorio è un deterrente fondamentale e uno dei pochi strumenti che ci permettono di limitare i danni e intervenire prima che la piaga degli incendi lasci segni indelebili. Sensibilizzare ogni vostro associato a fornire la massima collaborazione nell'ambito dell'avvistamento e della sorveglianza ritengo possa essere strategico. C'è un nemico comune da combattere - conclude l'assessore - ed è importante che in ogni cittadino cresca un senso civico talvolta sopito".
Aggiornamento: Assessore Mai, in Liguria serve secondo canadair a Genova per contrastare i roghi. Al via da sabato 15 agosto gemellaggio con regione Lombardia.
Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Liguria: regole e divieti
Proprio alcuni giorni fa, con decreto n. 1 del 16 luglio 2015, il Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente della Liguria (S.O.U.P.) ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutta la Liguria. Al riguardo si ricorda che sulla base della vigente normativa statale e regionale in materia di incendi boschivi, dalla data del 16 luglio 2015 fino alla cessazione dello stato di grave pericolosità è sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali (rif. comma 6 bis, art. 182 del D. Lgs 03.04.2006 così come novellato dalla L. 11.08.2014 n.ro 116).
Inoltre è bene sapere che ai sensi dell’art. 42 della L.R. 4/1999, durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) della medesima L.R. 4/1999, nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato:
accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
Per approfondire consulta la sezione Antincendio boschivo, Difesa dei boschi, Prevenzione degli incendi e Che fare in caso d'incendio boschivo.