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IGP VITELLONI PIEMONTESI DELLA COSCIA
L’IGP Vitelloni Piemontesi della Coscia, si riferisce alle carni fresche provenienti da capi bovini di Razza Piemontese, sia maschi che femmine, allevati nella zona di produzione, indicata chiaramente nel relativo disciplinare, che si estende sull’intero territorio della Regione Piemonte fino ad alcuni comuni delle province di Savona e Imperia.
L’IGP Vitelloni Piemontesi della coscia è ottenuto da carni di bovini di razza Piemontese di età̀ superiore a 12 mesi. I bovini sono allevati dopo lo svezzamento, la cui durata è compresa fra 3 e 8 mesi, e sono alimentati con foraggi conservati provenienti, per almeno il 70%, da prati naturali costituiti da essenze spontanee della zona di produzione e/o da prati costituiti prevalentemente da graminacee e/o leguminose, fino alla macellazione.
La carne dei Vitelloni Piemontesi della coscia IGP si differenzia dalle altre per un notevole sviluppo muscolare, un elevato contenuto proteico e una bassa percentuale di lipidi. Il colore della carne varia dal rosato al rosso chiaro brillante. Per le sue qualità organolettiche la carne è spesso consumata anche cruda ed è venduta nei punti di commercializzazione sia fresca e al taglio, sia preincartata, sia preconfezionata.
L’IGP vuole essere per i produttori un nuovo strumento per far conoscere ai consumatori le qualità dei tagli di carne e soprattutto rendere il prodotto ancora più riconoscibile una volta superati i confini regionali.
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L’indicazione Geografica Protetta Acciughe sotto sale del Mar Ligure è riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe, pescate nelle acque prospicienti la costa ligure ed il territorio dei comuni della Regione Liguria che si affacciano sul versante tirrenico e che abbiano i requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione. L’area di pesca indicata ricade nella zona antistante la costa ligure, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 300 metri) con una distanza massima dalla costa di 20 km e della tecnica di pesca tradizionalmente utilizzata, che è quella della lampara con reti a circuizione.
Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie Engraulis encrasicolus L., sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all’autunno, in prossimità della costa ligure, e in inverno si stanziano tra i 100 e 150 metri di profondità. La taglia massima prevista dal disciplinare è di 20 centimetri di lunghezza.
L’unicità e l’autenticità delle Acciughe sotto sale del Mar ligure sono strettamente collegate alla tradizione e alla comune cultura dell’arte conserviera delle marinerie liguri.
In Liguria, infatti, già nel XVI secolo, la pesca dell’acciuga e il suo commercio, sia come prodotto fresco che conservato sotto sale, erano regolamentati nei vari statuti dei principali borghi marinari della costa ligure. La Repubblica di Genova era allora in grado di controllare tutto il percorso di approvvigionamento del pesce, i prezzi, la commercializzazione e le regole che dovevano osservare i pescatori.
Il consumo di pesce fresco era limitato alle zone costiere , ma del prodotto conservato la Liguria ne faceva un grande e proficuo commercio. In particolare, lungo i passi montani della riviera di ponente, non si incontravano solo le carovane che trasportavano il sale , ma anche gli “acciugai” : così erano chiamati i commercianti di pesce conservato.
A partire dal XII secolo si perfezionò la tecnica della conservazione del pesce: affumicatura, sottolio e salatura. Tecnica antichissima, pertanto, la conservazione sotto sale, che in Liguria è pratica tuttora diffusa. La particolare morfologia e la posizione geografica regionale (temperatura media annua, tasso di umidità dell’aria e la salinità del mare), permettono di ottenere un livello di salagione ottimale e caratteristico.
Il riconoscimento IGP per le Acciughe sotto sale del Mar Ligure è stato ottenuto nel 2008 e l’ultima modifica al disicplinare è avvenuta nel 2017.
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La Focaccia di Recco col formaggio IGP è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina di grano tenero, olio extravergine di oliva, acqua e sale e viene farcito con formaggio fresco a pasta molle. È composta da due sottilissime sfoglie farcite col formaggio. Alla vista si distingue facilmente dalle focacce tipiche della tradizione italiana e ligure in quanto è molto sottile e all'interno è farcita con uno strato di formaggio fuso. L'altra particolarità è rappresentata dal formaggio di consistenza cremosa, dolce e con una leggera e gradevole nota acidula.
La zona di produzione della IGP è rappresentata dall'intero territorio ligure del comune di Recco e dei comuni confinanti di Avegno, Sori e Camogli.
Le origini della focaccia risalgono al tempo delle invasioni saracene, quando la popolazione genovese, per fuggire dall’invasore, si rifugiava in montagna: il formaggio, la farina ed un poco di olio erano gli ingredienti disponibili in maggiore quantità e sui quali si basava la preparazione dei cibi consumati nell’alimentazione quotidiana. In tempi relativamente recenti (prima metà del 1900) il prodotto si afferma con successo grazie all’azione di un gruppo di ristoratori locali, tutt’oggi attivi nella produzione della focaccia. A loro va il merito di aver diffuso il consumo della focaccia, poiché in precedenza questa veniva preparata unicamente nella festa di Ognissanti, e distribuita gratuitamente alla popolazione.
La focaccia di Recco ha ottenuto il riconoscimento IGP nel 2015, e nel 2024 ha modificato il disciplinare di produzione. Tale modifica ha formalizzato e aggiornato le regole di produzione. I controlli sul rispetto del disciplinare di produzione sono affidati alla Camera di Commercio di Genova al fine di mantenere l'autenticità del prodotto.
La focaccia di Recco col formaggio IGP grazie a un disciplinare rigoroso, che ne tutela l'autenticità e la tradizione secolare, viene celebrata annualmente con eventi e attività di comunicazione per promuoverne l'eccellenza
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- ottiene una protezione ufficiale dalle imitazioni e dall’uso improprio del nome
- si inserisce in un sistema di origine già consolidato, accanto a prodotti come l’Olio Riviera Ligure DOP
- accresce il proprio valore economico, con benefici per produttori, turismo e futuro occupazionale
- rafforza la comunicazione dell’identità ligure, anche all’estero
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Accedi al Registro regionale dei Comuni con De.Co. - denominazioni comunali
La legge regionale 1 agosto 2018, n.11 Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. e successive modificazioni, prevede (articolo 3) che la Giunta regionale, con proprio atto provveda a:
- individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.
- definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.
- individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.
- definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l’aggiornamento dello stesso
- fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione
- definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co.
La stessa legge regionale n.11/2018, all'articolo 4, precisa come il Registro regionale De.Co. fosse dotato di apposito regolamento allo scopo di:
- definire gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l’iscrizione delle De.Co. nel Registro regionale
- definire i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.
- definire gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi
- proporre caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.
- proporre i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.
- definire le modalità di modifica e variazione
- proporre e definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno
Sulla base di tali precise indicazioni, Regione Liguria ha realizzato quanto previsto garantendo un sistema di interscambio, basato esclusivamente su modalità digitali online, e di supporto ai Comuni.
La deliberazione di Giunta regionale n.864 del 14 ottobre 2019, nell'assolvere al mandato della Legge regionale n.11/2018 e per incontrare le esigenze dei singoli Comuni, approva tre documenti specifici:
- Allegato 1 - Registro regionale dei comuni con prodotti DeCo, contenente le indicazioni previste all’articolo 3 della lr. 11/2018
- Allegato 2 - Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle DeCo, come previsto dall’articolo 4 della lr 11/2018
- Allegato 3 - Linee guida per i comuni con DeCo che, come previsto all'articolo 4 della lr 11/2018, offre orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le DeCo sul proprio territorio di competenza
| COMUNE | PROVINCIA | NOME DELLA DECO | TIPOLOGIA DI PRODOTTO |
| Altare | Savona | Corsetti di Altare | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
| Riso in Cagnone | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Maccheroni all'ago | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Montegrosso Pian di Latte | Imperia | Raviora | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
| Quiliano | Savona | Cavolo cappuccio di ValleggiaCavolo broccolo di Valleggia | Prodotto agro-alimentare Prodotti vegetali freschi |
| Prodotto agro-alimentare Prodotti vegetali freschi |
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| Focaccetta quilianese di patate | Prodotto agro-alimentare Prodotti vegetali freschi |
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| Dego | Savona | Subricchi | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
| Ronco Scrivia | Genova | Castagnata di Borgo Fornari | Eventi: festa, fiera, sagra |
| Campomorone | Genova | Ciulli | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
| Triora | Imperia | Sugeli | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
| Brussusa | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Processione del Monte e Venerdi Santo Confraternita della Buona Morte |
Eventi: festa, fiera, sagra | ||
| Vezzano | La Spezia | Fiera del molinello | Eventi: festa, fiera, sagra |
| Sagra dell'uva | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Pane col finocchietto | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Fugaza doza | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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| Panzarotti | Prodotto gastronomico-ricetta Piatti tradizionali |
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- Logo De.Co. (5 Downloads)
- Facsimile iscrizione al RRCDeCo. (20 Downloads)
- Allegato 1, 2 e 3 (17 Downloads)
- Modelli di Elenco DE.CO. (9 Downloads)
- Deliberazione di Giunta n.864 del 14 ottobre 2019 (6 Downloads)
- Allegati alla DGR 864/2019 (6 Downloads)
La Produzione Integrata prevede l’utilizzo di metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. La finalità principale è quella di coniugare tecniche compatibili con la tutela dell’ambiente, garantendo la salute degli operatori agricoli e dei consumatori con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi.
La produzione integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche (i disciplinari regionali di produzione integrata) per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.
Con la legge n.4 del 3 febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” art. 2, commi 3-9 è stato istituito il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) che prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata.
Il SQNPI è stato concepito per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione, differenziazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari sul mercato ottenuti con tecniche di produzione integrata, orientate cioè a ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi, pesticidi e fertilizzanti.
1. L’ADESIONE
L'adesione al SQNPI viene effettuata informaticamente utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata (SIAN) seguendo le modalità dettagliate nel documento “Adesione, gestione, controllo” approvato a livello nazionale. Le aziende possono aderire al SQNPI in forma singola o associata (es. Consorzi, Cooperative, Associazioni) e, oltre alle aziende agricole, possono aderire anche condizionatori, trasformatori e distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).
Link modalità di adesione: www.reterurale.it/produzioneintegrata
I dati dell'operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al Dpr. 503/99 e D. lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale. Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l'adesione al SQNPI.
La richiesta di iscrizione può essere trasmessa accedendo al portale SIAN:
- direttamente dal soggetto richiedente;
- tramite il CAA al quale il richiedente ha conferito mandato;
- tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati;
- da altro soggetto delegato.
I costi di prima certificazione possono essere oggetto di finanziamento tramite la Misura 3.1 dei PSR 2014-2020.
La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell'organismo di controllo (ODC) tra quelli accreditati e inseriti nell'apposito elenco gestito dal Mipaaf.
La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di certificazione del SQNPI costituisce una presa d'atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l'accettazione dei controlli dell'ODC e dei soggetti pubblici incaricati di effettuare la vigilanza.
Annualmente l'operatore invia la conferma di adesione al sistema di qualità e il piano annuale di coltivazione con le specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione. Qualora non vi siano variazioni colturali, l'operatore può limitarsi esclusivamente ad inviare la conferma di adesione. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie, provvedono ad avviare il processo di certificazione.
2. I CONTROLLI
Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo della produzione integrata. Le suddette verifiche vengono svolte dagli Organismi di Controllo (ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti in conformità alle “Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC)”.
Regione Liguria con Decreto del Dirigente n.1620 del 4 marzo 2020 ha approvato il Piano di controllo regionale per l’anno 2020.
Decreto n.1620/2020 con Allegato al Piano di controllo regionale 2020
Per l’anno 2021 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/
Per l'anno 2022 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/
Per l'anno 2023 Regione Liguria ha adottato il Piano di controllo nazionale (LGNPC 2021 rev7 Allegato 1) previsto da SQNPI e reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/
Il SQNPI prevede un doppio livello di controllo finalizzato a dimostrare l’applicazione dei disciplinari di produzione:
- Autocontrollo aziendale che prevede la verifica dei requisiti di conformità da parte degli operatori stessi per le attività svolte presso i propri siti produttivi;
- Controllo da parte di ODC sugli operatori aderenti.
Link rete rurale - sezione Produzione integrata - per altri documenti: www.reterurale.it/produzioneintegrata
3. I DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA
La Regione Liguria, attraverso il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, provvede all'aggiornamento dei disciplinari, previo parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata" e li approva ufficialmente con Decreto del Dirigente.
Link alla pagina dei disciplinari regionali: www.agriligurianet.it
4. IL MARCHIO
Il marchio del SQNPI, istituito con Decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 4890 del 08/05/2014, può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione europea compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori, confezionatori e distributori che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema e certificate dagli organismi di certificazione.
Tale marchio può essere riportato in etichetta, nell’ambito di una strategia di marketing che intenda valorizzare i prodotti agroalimentari eco-friendly e può essere usato anche in abbinamento con altri marchi (privati o collettivi) che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
D.ssa Nicoletta Rossi 010 548 5463 - nicoletta.rossi@regione.liguria.it
Clicca per accedere alla pagina dedicata al "Registro di campagna"
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- Decreto del Dirigente n. 1620 del 2020 (12 Downloads)
- Allegato al Decreto 1620/2020 (9 Downloads)
La Regione Liguria con Legge regionale 3 maggio 2016 n.7 ha riconosciuto e promosso l’associazionismo enogastronomico quale strumenti di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure e ha istituito il registro regionale delle Confraternite enogastronomiche al quale possono iscriversi le associazioni operanti sul territorio ligure aventi i seguenti requisiti:
- non abbiano fine di lucro,
- operino da almeno un anno,
- assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse, prevedano l’elettività di almeno due terzi delle cariche sociali, abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci,
- prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché la promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazione di iniziative sociali e culturali.
Le modalità di iscrizione al registro sono state approvate con Delibera di Giunta n.806/2017 e sono riportate in dettaglio nell’allegato a tale delibera, le Associazioni enogastronomiche possono presentare istanza di iscrizione utilizzando il modulo, di seguito scaricabile, approvato con decreto del dirigente n. 6041/2017, allegando i documenti richiesti e inviando il tutto al protocollo generale – Settore Servizi alle imprese Agricole e florovivaismo che si occuperà dell’istruttoria delle domande.
Se l’esito dell’istruttoria risulterà positivo l’associazione verrà iscritta nel registro e tale iscrizione avrà validità 1 anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’associazione, per confermare il mantenimento dell’iscrizione al registro, dovrà trasmettere:
- una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- il programma di attività previste per l’anno in corso;
- una dichiarazione del permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro.
Il Settore Servizi alle imprese Agricole e florovivaismo si occuperà dell’istruttoria delle domande presentate, dell’iscrizione dell’associazione nel registro e dell’aggiornamento del registro disponibile su questa sezione web.
Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
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- Modulo - Iscrizione (6 Downloads)
- Modello A1 - Dichiarazione sostituitiva (12 Downloads)
- Decreto del Dirigente n.6041 del 5 dicembre 2017 (7 Downloads)
- Allegato alla DGR n.806/2017 (6 Downloads)
- Decreto di Giunta regionale n.806 del 6 ottobre 2017 (6 Downloads)
- Legge regionale n.7 del 3 maggio 2016 (14 Downloads)
- Decreto del Dirigente n.2106 del 30 aprile 2018 (8 Downloads)
- Decreto del Dirigente n.213 del 5 giugno 2018 (22 Downloads)
Nel 2008 viene riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il “Consorzio di tutela del Basilico Genovese D.O.P” a cui aderiscono quasi la totalità dei produttori di Basilico Genovese DOP.
Il Consorzio svolge la sua azione a favore del prodotto destinato al consumo fresco e a quello destinato alla trasformazione. Tutti i confezionatori risultano essere anche produttori. Per quanto sia previsto dallo statuto e dalla normativa vigente non esiste nessun confezionatore “puro”, ossia che confeziona il basilico per conto di altri produttori. Il Consorzio persegue le seguenti finalità:
- promozione e valorizzazione:
attraverso la diffusione del marchio e delle caratteristiche peculiari del prodotto DOP nei confronti di consumatori e commercianti utilizzando un programma promozionale - tutela dell’identità del prodotto:
attraverso la sensibilizzazione dei produttori per mantenere inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto con azioni specifiche - difesa dalle frodi e dai messaggi ingannevoli:
dando attuazione al progetto concordato con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Per approfondire: Consorzio del basilico genovese dop, Villa Doria Podestà - Via Pra 63, 16157 Genova, tel.010-5601152, e-mail info@basilicogenovese.it; www.basilicogenovese.it.
DOC Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà
Zona di produzione costiera che comprende i Comuni di La Spezia Riomaggiore Vernazza e Monterosso al Mare. Vino bianco che si ottiene da vitigni Bosco (almeno il 40%) Albarola, Vermentino (da soli o separatamente fino ad un max. del 40%) e altri vitigni liguri a bacca bianca (fino ad un max. del 20%). Vino sapido che ben si adatta ai piatti di pesce della cucina ligure.
Recentemente sono state riconosciute tre sottozone produttive: Costa de Sera, Costa de Campu e Costa da Posa. La resa massima dei vigenti è di 90 q.li/ha che scende a 85 qli/ha nelle tre sottozone. La resa uva - vino massima è del 70%. La produzione più tipica e conosciuta della Zona è il vino passito Cinque Terre Sciacchetrà ottenuto con le stesso uvaggio del Bianco secco ma vinificando le uve previo appassimento post-raccolta su graticci in luoghi ombreggiati e ventilati senza ricorrere a ventilazioni o riscaldamenti forzati. La vinificazione delle uve appassite per la produzione dello Sciacchetrà non può avvenire prima del 1° Novembre successivo alla vendemmia. Prima della commercializzazione è obbligatorio un anno di invecchiamento. Tale periodo sale a tre anni per la tipologia Riserva.La resa in vino massima è del 35%.
DOC Colli di Luni
Zona di produzione collinare che interessa due province e due regioni (Liguria e Toscana) i Comuni ricadenti in provincia di La Spezia sono: Ortonovo, Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici e Ameglia con esclusione delle zone pianeggianti alluvionali della vallata del Magra.
Tre tipologie di vino:Colli di Luni Vermentino si ottiene da vitigno Vermentino ( in purezza o con un minimo del 90%); Colli di Luni Bianco si ottiene da vitigni Vermentino (almeno il 35%) Trebbiano Toscano (dal 25% al 40%) ed altri vitigni liguri a bacca bianca (fino ad un max. del 30%); Colli di Luni Rosso si ottiene da vitigni Sangiovese (dal 60% al 70%), Canaiolo, Pollera, Ciliegiolo da soli o separatamente per almeno il 15%) e altri vitigni liguri a bacca rossa (fino ad un max. del 25%).La resa massima dei vigneti è di 100 q.li/ha. La resa uva - vino massima è del 70%.
DOC Colline di Levanto
Zona di produzione costiera che interessa i comuni di Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina . Colline di Levanto bianco che si ottiene da vitigni Vermentino (almeno il 40%), Albarola (almeno il 20%), Bosco (almeno il 5%) Vermentino e altri vitigni liguri a bacca bianca (fino ad un max. del 35%). Vino sapido che ben si adatta ai piatti di pesce della cucina ligure. Colline di Levanto rosso che si ottiene da vitigni Sangiovese (almeno il 40%), Ciliegiolo (almeno il 20%) e altri vitigni liguri a bacca rossa (dal 20% al 40%). La resa massima dei vigneti è di 90 q.li/ha. La resa uva - vino massima è del 70%.
IGT Liguria di Levante
Zona di produzione comprendente l'intero territorio della provincia spezzina ad eccezione dei terreni sopra i 500 metri s.l.m. Possono concorrere ai vini IGT Liguria di Levante uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di La Spezia Varie tipologie di vino: oltre al bianco e al rosso il rosato e il passito. La resa massima dei vigneti è di 110 q.li/ha. La resa massima uva - vino è del 80%.
In provincia di Savona sono riconosciute le denominazioni DOC "Riviera Ligure di Ponente" e IGT "Colline Savonesi".
Il Pigato e il Vermentino sono vini bianchi secchi, di colore giallo paglierino, adatti ad accompagnare una vasta gamma di portate. Il Rossese è un vino secco di colore rosso rubino più o meno intenso. I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: "Albenga" o "Albenganese" e "Finale" o "Finalese" se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate.
La indicazione geografica tipica "Colline Savonesi" è riservata ai seguenti vini:
- Alicante (localmente denominato Granaccia)
- Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso)
- Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito
- Rosso, anche nella tipologia novello
- Rosato
