Linee guida regionali per la lotta alla processionaria del pino

La Regione Liguria ha promosso presso le diverse amministrazioni comunali le modalità con le quali attivarsi per tempo e le azione opportune da programmare nell'arco dell'anno per contrastare la diffusione della Processionaria del pino, insetto che periodicamente diventa fattore di danno per la vegetazione arborea e fonte di pericolo per le persone e gli animali.
A tal fine è stata predisposta una sintetica Scheda Fitosanitaria, che si allega, e che vale quale indicazione tecnica di prevenzione e contenimento dell'insetto ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff)" che è stata inviata a tutti i Comuni Liguri ed al Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria il 23/02/2021.

Si sottolinea che la normativa quadro di riferimento (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) è stata superata in seguito all'entrata in vigore del REG 2016/2031 e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
Siamo in attesa di indicazioni specifiche da parte del MIPAAF, ma le specifiche tecniche fornite non perdono comunque di valenza e rimangono un utile strumento per orientarsi nella gestione di questa problematica.

Si sottolinea come le competenze in merito alla gestione della Processionaria del Pino siano riconducibili a due differenti livelli:

- al Settore Fitosanitario di Regione Liguria è demandata l'attività di controllo, valutazione e prescrizione delle misure di intervento qualora si valuti che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;
- all'Autorità sanitaria competente (ovvero al Sindaco) competono gli eventuali interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

Ai singoli privati proprietari dei terreni e delle piante infestate è quindi fatto obbligo di intervenire, conformemente alle linee guida fornite.

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