L'epoca per l'esecuzione dei tagli di utilizzazione nei boschi cedui è stabilita dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale", che prevede una diversa scadenza dei periodi a seconda dell'altitudine in cui si trovano i boschi medesimi.
L'articolo 8, comma 1) lettera c) prevede che il termine per i tagli di boschi cedui a quota inferiore a 800 m slm sia il 15 aprile e che tale data possa essere variata, per comprovati motivi, fino a un massimo di trenta giorni. Lo stesso art. 8 al comma 1 bis) prevede che "I termini di chiusura dell'epoca dei tagli indicati al comma 1 (...) sono incrementati di quindici giorni nei boschi situati nel versante padano".
Il Decreto del Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale n. 2001/2020, considerate anche le difficoltà delle imprese forestali dovute a emergenza per COVID19, proroga il termine per l'esecuzione del taglio di boschi cedui a quota inferiore a 800 m slm per l'anno 2020 al:
- 15 maggio per i bacini del Mar Ligure
- 30 maggio per i bacini Padani