Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Liguria

Regole e divieti

Con decreto n. 1 del 25 luglio 2016, il Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente della Liguria (S.O.U.P.) ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutta la Liguria. Al riguardo si ricorda che sulla base della vigente normativa statale e regionale in materia di incendi boschivi, dalla data del 25 luglio 2016 fino alla cessazione dello stato di grave pericolosità è sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali (rif. comma 6 bis, art. 182 del D. Lgs 03.04.2006 così come novellato dalla L. 11.08.2014 n.116).

Inoltre è bene sapere che ai sensi dell’art. 42 della L.R. 4/1999, durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) della medesima L.R. 4/1999, nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato:
accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Per i trasgressori sono previste, ai termini di legge,  sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

Per approfondire consulta la sezione Antincendio boschivoDifesa dei boschi, Prevenzione degli incendi e Che fare in caso d'incendio boschivo.

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