moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n.313”.

Il decreto - che abroga il decreto ministeriale 18 giugno 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Il decreto ministeriale n.11/2022 ha introdotto la Comunicazione di interesse a permanere nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 10 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, coloro che si sono iscritti nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini prima del 16 gennaio 2022, devono comunicare alla Regione, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it l’interesse a permanere nell'elenco; la comunicazione deve essere inviata entro il 16 luglio 2023 utilizzando la documentazione allegata.

La modulistica corredata dall’informativa privacy è scaricabile a piè di pagina.

Nei casi di mancato rispetto della disposizione la Regione provvede alla cancellazione dall’articolazione regionale ligure dell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
 
Per chiarimenti è possibile fare riferimento ai seguenti recapiti:

Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
dott. Federico Ugolini – funzionario responsabile - 0105488709 - federico.ugolini@regione.liguria.it

 

La menzione vigna

Con la delibera n.356 del 21 aprile 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge n°238/2016 ““Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” e ha istituito l’Elenco regionale delle menzioni vigna.

In tale elenco sono inserite, su richiesta dei produttori interessati, le particelle catastali riferite a superfici vitate riferite a una DOP per le quali si chiede di utilizzare la menzione “Vigna”, che può essere riferita a un:

  1. toponimo, ossia il nome proprio del luogo geografico dove si trovano uno o più vigneti
  2. nome tradizionale, ossia a un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che però sia utilizzato da almeno 5 anni

In allegato si trova sia delibera n.356/2023 con il relativo allegato tecnico che il modulo per presentare la relativa domanda.

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno, ed in caso di parere favorevole e di iscrizione delle particelle interessate nell’Elenco regionale delle menzioni vigna, la dicitura potrà essere utilizzata nei vini prodotti nella prima campagna utile.

Con la delibera n.64 del 27 gennaio 2023 la Giunta regionale ha dato seguito a quanto previsto dalla legge regionale n.16 del 28 dicembre 2022 e ha approvato le disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione dei vigneti eroici e storici in un apposito elenco.

Si definiscono vigneti eroici:

  • i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico
  • i vigneti ricadenti in aree dove è difficile la meccanizzazione di lavori o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale

si definiscono vigneti storici:

  • i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960
  • i vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, con forti legami con il territorio.

Come procedere per l'iscrizione

L’iscrizione dei vigneti nell’Elenco deve essere richiesta singolarmente da ogni produttore e dà diritto ad una priorità di accesso ai finanziamenti previsti per il settore vitivinicolo.

Chi può richiedere il riconoscimento e l’iscrizione

Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei vigneti eroici e storici i soggetti conduttori di particelle vitate regolarmente iscritte nello Schedario vitivinicolo regionale.
Le domande potranno essere presentate tutti gli anni in tre diversi periodi e precisamente:

  • 1 febbraio - 1 marzo
  • 1 giugno - 1 luglio
  • 1 ottobre - 1 novembre

In allegato alla delibera sono indicati i criteri per la definizione dei vigneti come eroici e storici (Allegato A) e si trova il modulo di domanda (Allegato B) nonché un elenco di particelle di vigneto, che potenzialmente possiedono i requisiti di idoneità a essere definiti vigneti eroici (Allegato C).

Con delibera della Giunta regionale n.532/2021 "Approvazione del nuovo modello targa agriturismo, delle procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio 'Agriturismo Italia' e modifica articolo 5, comma 3, punto b della delibera della Giunta regionale n.59/2020" sono state approvate le procedure per richiedere il marchio Agriturismo Italia.

Tale marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto ministeriale del 3 giugno 2014) e può essere utilizzato previa comunicazione all'Ispettorato agrario regionale.

Il modulo di comunicazione per l'utilizzo del marchio è riportato nel download allegati.

Il marchio compare anche sulla targa che ogni agriturismo deve apporre all'ingresso dell'azienda. Per la targa non deve essere presentata alcuna comunicazione all'Ispettorato.

Il marchio Agriturismo Italia contraddistingue le aziende regolarmente operanti in base alla legge regionale n.37/2007 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo", ed è accompagnato da un sistema di classificazione rappresentato dai girasoli.

Il marchio può essere inserito nelle iniziative di comunicazione, ad esempio:

  • carta intestata
  • biglietti da visita
  • depliant
  • opuscoli
  • shopper
  • gadget
  • sito aziendale
  • campagne promozionali su stampa, TV, internet, social, ecc.

Al contrario, il marchio non può essere applicato a produzioni alimentari prodotte o commercializzate dall'azienda.
Inoltre, il marchio non può essere né scomposto né deformato.

Il marchio può essere reperito ed utilizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale per le aziende e per le istituzioni sul sito web Agriturismo Italia - www.agriturismoitalia.gov.it

SEGNALAZIONE DEI DANNI ALLE IMPRESE AGRICOLE

Indicazioni per la presentazione della segnalazione dei danni subìti dalle imprese agricole a seguito di calamità naturale.

Le procedure sono state approvate con dgr n. 256 del 20 aprile 2018.

La segnalazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dall'evento compilando l'apposito Modello E.

Il conteggio dei 30 giorni, entro i quali si deve presentare il Modello E, decorre a partire dal giorno successivo all'evento.

Nel caso in cui il trentesimo giorno cada di domenica o comunque in giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

In caso di trasmissione del Modello E tramite posta, fa fede il timbro postale di partenza; in caso di trasmissione tramite fax o pec vale comunque la data di partenza, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL COMPARTO ITTICO

La segnalazione dei danni e la contestuale domanda di contributo può essere presentata dalle seguenti attività economiche:

  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura che svolgono in tutto o in parte la propria attività su imbarcazioni professionali possono segnalare i danni subiti a detti immobili
  • Le imprese di pesca e acquacoltura possono segnalare i danni subiti ad attrezzatura professionali

Le imprese di pesca e acquacoltura danneggiate compilano l'allegato Modello E e lo trasmettono agli ispettorati agrari competenti per territorio entro 30 giorni dall'evento.

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno - Modello E - sono i seguenti:

Ispettorato Agrario di Genova
Viale Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Fax 0105485500

Ispettorato Agrario di Imperia
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Fax 0183296489

Ispettorato Agrario di La Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Fax 018721157

Ispettorato Agrario di Savona
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Fax 019801304

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) è per tutte le sedi: protocollo@pec.regione.liguria.it.

  • a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione)
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC degli Ispettorati Agrari

Per tutte le informazioni si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI A BENI PRIVATI

I modelli di segnalazione danno si ritirano e si riconsegnano presso il Comune in cui è avvenuta la calamità.

Le segnalazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'evento.
Il conteggio dei giorni decorre a partire dal giorno successivo all'evento fino al trentesimo, seguendo queste modalità di presentazione delle domande:
I Comuni che hanno ricevuto i moduli dai privati, dovranno trasmetterli alla regione nei 10 giorni successivi.

Per tutte le informazioni e per scaricare i modelli di segnalazione danno si rimanda al sito di riferimento: www.regione.liguria.it 

SEGNALAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Per la segnalazione dei danni al proprio patrimonio pubblico e le spese sostenute in emergenza gli Enti locali devono utilizzare necessariamente il modulo web "Zerogis" raggiungibile all'indirizzo emergenze.regione.liguria.it/zerogis_liguria/ 

Per accedere al modulo è necessario richiedere i dati di accesso al portale al Settore Protezione Civile all'indirizzo oo.pp.emergenze@regione.liguria.it

Entro 10 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello A ("Scheda di valutazione speditiva del danno occorso al comparto pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Entro 30 giorni dall'evento l'Ente territoriale deve compilare il modello B ("Scheda di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico"), utilizzando il modulo di segnalazione appositamente attivato sul portale. Terminata la procedura di compilazione la scheda di segnalazione deve essere inviata al sistema.

Terminata la procedura di compilazione le schede di segnalazione "modello A" e "modello B" devono essere stampate e firmate dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'Ente, in ogni loro pagina, ed essere spedite a Regione Liguria - Settore Protezione Civile.

Per maggiori informazioni: www.regione.liguria.it 

Regolamento (UE) 2016/2031, art. 89

Servizio Fitosanitario regionale Regione Liguria

Cos’è il Passaporto per le piante
Il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell'UE (inclusa la movimentazione all'interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale (unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull'imballaggio. Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non devono più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.

*Unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto
*Lotto: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.

Si precisa che il Reg. 2016/2031 non obbliga i produttori ad applicare il passaporto su ogni singolo vaso.

A quali piante si applica il Passaporto
a tutte le piante destinate alla piantagione (piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate). Il passaporto è inoltre richiesto per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette (ZP)*. Tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro l'anno.

*Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita. La Liguria è zona protetta per Erwinia amilovora.

Quando il passaporto delle piante è necessario
L'apposizione del passaporto delle piante è obbligatoria qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a PP o a ZP:

  • siano ceduti ad operatori professionali
  • siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti a distanza (per telefono, posta elettronica, internet, catalogo, senza che vi sia la presenza fisica e simultanea delle parti coinvolte)

Non è prescritto un passaporto fitosanitario PP unicamente nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati) che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica alle emissione di Passaporti verso e in Zone protette

Com’è fatto il nuovo passaporto delle piante
Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto (stampa su vaso, cassetta, stampa su altro imballaggio, stampa su nuova etichetta, integrazione in etichetta esistente).

Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni riportate devono risultare inalterabili e durature.

Il regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.

Come richiedere l’autorizzazione al rilascio del passaporto (PP e ZP)
La richiesta di autorizzazione al rilascio del Pp, compilata sui modelli scaricabili a fondo pagina, va inviata corredata di una marca da bollo da 16 euro al Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale utilizzando il modulo di domanda allegato.

L’Op, quale condizione per l’autorizzazione al rilascio del Pp deve:

  • dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni (conoscenza norme, QP, RNQP, azioni richieste per prevenire la presenza, piano efficace in caso di presenza sospetta o effettiva)
  • possedere sistemi e procedure di tracciabilità. In particolare deve identificare i controllare i punti critici del suo processo di produzione
  • assicurare una formazione adeguata al personale

Contatti

  • Referente regionale
    Gianni Anselmo
    email: gianni.anselmo@regione.liguria.it
    telefono: 010 548 8576
  • Referenti provinciali
    La Spezia - Stefano Bandini
    email: stefano.bandini@regione.liguria.it
    telefono: 010 548 4567

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
Email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064

 

Chi è l'operatore professionale - Op
Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE l'operatore professionale è un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile

  • impianto
  • riproduzione
  • produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento
  • introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione
  • messa a disposizione sul mercato
  • immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione

Esempi di operatori professionali: agricoltori, vivaisti, giardinieri, importatori, esportatori e rivenditori di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, grossisti

Chi deve richiedere l'iscrizione al Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop)
Devono richiedere l'iscrizione tutti gli operatori professionali che:

  • introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
  • sono autorizzati a rilasciare un passaporto delle piante
  • chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare certificati di esportazione, ri-esportazione, pre-esportazione
  • applicano i marchi Ispm 15 sugli imballaggi in legno

Come fare la richiesta di registrazione al Ruop
La domanda di registrazione, compilata sui modelli scaricabili a fondo pagina, va inviata corredata di una marca da bollo da € 16,00 al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio in cui ricade la sede legale dell’operatore professionale. Un Op può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Gli eventuali ulteriori centri aziendali ricadenti in altre Regioni assumeranno il medesimo numero di registro.

Gli Op registrati presentano annualmente un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente

La gestione del passaggio da Rup a Ruop
Dal 14 dicembre 2019 gli Sfr competenti per sede legale registreranno d’ufficio nel Ruop tutti gli Op già registrati nel Registro ufficiale dei Produttori - Rup ex art. 20 D. Lgs. 214/2005 ed autorizzati all’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/05 ed i fornitori accreditati ai sensi della normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

A tutti questi operatori professionali verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale composto da IT-07-0000.

Il Sfr avrà il compito di comunicare:

  • Il nuovo numero di registrazione
  • La possibilità di aggiornare i dati entro il 14 marzo 2020
  • L’obbligo di inviare entro il 30 aprile di ogni anno le dichiarazioni relative ai siti di produzione

Contatti

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
Email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064

Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2031 "Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante"; il regolamento, che sostituisce la normativa precedente in materia (Direttiva 2000/29/CE), sarà applicato dal 14 dicembre 2019.

Il reg. UE 2016/2031 è stato preceduto dal Regolamento (UE) 2014/652, relativo alle spese per i controlli (anche) fitosanitari, ed è stato seguito dal Reg. (UE) 2017/625, relativo all'organizzazione e alle modalità di controllo (anche) fitosanitario.

Le principali novità del nuovo regime fitosanitario istituito dal Reg. (UE) 2016/2031 sono le seguenti:

  1. (art. 2) nuova definizione, più ampia, di 'operatore professionale' (OP) di interesse fitosanitario, con conseguente aumento degli operatori soggetti alla normativa fitosanitaria. Gli OP, a seconda delle attività che svolgono, sono distinti in OP registrati in un registro ufficiale e OP autorizzati all'emissione del passaporto o all'apposizione di marchi sui materiali prodotti e\o commercializzati.
  2. (artt. 3-6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l'Unione (ONRU) e ON prioritari (ONP).
  3. (artt. 10 e segg.) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri (SM) e le loro autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l'UE.
  4. (art. 22) è previsto l'obbligo per gli SM di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l'UE, è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno SM.
  5. (art. 23) gli SM devono produrre programmi pluriennali di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio.
  6. (art. 24) idem per gli ON prioritari.
  7. (art. 25) obbligo di predisposizione di piani di emergenza per ciascun ON prioritario.
  8. (art. 27) obbligo di predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario.
  9. (artt. 32 e seg.) viene confermato il regime speciale per le zone protette.
  10. (art.36) nuova definizione di ‘organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione' (RNQP).
  11. (artt. 65-66) deve essere istituito a livello nazionale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), cui devono essere iscritti tutti gli OP attualmente nel RUP tranne i produttori\commercianti di patate da consumo e i commercianti di frutti di agrumi; in più devono essere registrati al RUOP tutti i soggetti che richiedono certificati per l'export la riesportazione o pre-esportazione.
  12. (art. 69) è obbligatoria la tracciabilità in entrata ed in uscita dei movimenti di piante, prodotti vegetali od altri oggetti;
  13. (artt. 71-77) l'attuale impostazione per i certificati export e riesport è confermata.
  14. (artt. 78\83) l'obbligo dell'emissione del passaporto delle piante è confermato ed è esteso a tutte le piante da impianto.
  15. (artt. 84\87) i passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori sotto la loro responsabilità, dopo scrupolosi esami su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
  16. (art. 87) gli OP hanno la responsabilità degli esami per l'emissione del passaporto delle piante.
  17. (art. 88) il passaporto è apposto sull'unità di vendita o sull'imballaggio.
  18. (art. 89) l'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante è rilasciata dal SFR previa verifica della competenza dell'operatore professionale in materia di organismi nocivi e della verifica della disponibilità, da parte dello stesso, di sistemi di tracciabilità conformi agli standard definiti dall'UE;
  19. (art. 91) gli OP possono prevedere piani di gestione dei rischi fitosanitari in modo da organizzare i propri processi produttivi e finalizzarli alla riduzione del rischio fitosanitario; tali piani sono approvati dai SFR e consentono una riduzione dei controlli da parte di questi ultimi.
  20. (art. 92) i SFR effettuano la supervisione degli operatori autorizzati, con ispezioni svolte almeno una volta all'anno su tutti gli OP autorizzati all'emissione dei passaporti.
  21. (art. 100-101-102) i certificati per l'export la riesportazione e pre-esportazione sono rilasciati solo agli OP registrati nel RUOP.

Regolamento UE n. 2016/2031: passaggio da RUP a RUOP
Dal 14 dicembre 2019 entrano in applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 in merito al nuovo regime fitosanitario UE.

In attesa del riordino complessivo della legislazione nazionale in materia fitosanitaria, al fine di assicurare la continuità operativa, il Servizio fitosanitario regionale sta provvedendo a registrare al nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), previsto dal reg. UE 2016/2031, tutte le Aziende che risultano iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) ed autorizzate all’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 214/05, senza la necessità per gli operatori gia iscritti di presentare domande o documentazione.

Contatti

Referente regionale: 

Gianni Anselmo
email: gianni.anselmo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8576

Referenti provinciali:

La Spezia - Stefano Bandini
email: stefano.bandini@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4567

Genova - Valentina Boccardo
email: valentina.boccardo@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4145

Savona - Rodolfo Lepra
email: rodolfo.lepra@regione.liguria.it
telefono: 010 548 4782

Imperia - Giuseppe Siccardi
email: giuseppe.siccardi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 8064
Benedetta Cangelosi
email: benedetta.cangelosi@regione.liguria.it
telefono: 010 548 5388

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  • Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova tel. +39 010 548.51 - fax +39 010.548.8742
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