Stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo a favore degli Organismi collettivi di difesa ( articolo 3 della legge regionale n. 34/ 2011 ).
L’articolo prevede che la Regione compartecipi ai costi sostenuti dagli Organismi collettivi che abbiano contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell’agevolazione prevista dal d.lgs 102/2004.