La Liguria vanta il primato di essere stata la prima regione italiana ad aver ottenuto il riconoscimento europeo di denominazione di origine protetta per la sua produzione di olio. La dop Riviera Ligure è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare registrato con Regolamento (CE) n.123/97.
Con il provvedimento del 6/7/2023 del Ministero, dopo un lungo iter burocratico è stata approvata la modifica al disciplinare della DOP "Riviera Ligure".
Con il nuovo disciplinare si è creata una grande opportunità che permetterà di valorizzare e tutelare le autentiche produzioni liguri di olio delle diverse varietà locali liguri. Allo stesso tempo si sono create le condizioni per la crescita della produzione dei diversi territori grazie alla possibilità di sviluppare relazioni virtuose tra operatori dei diversi territori all’insegna dell’origine, della tracciabilità e della qualità.
Le principali modifiche apportate rispetto al precedente disciplinare riguardano:
Area di produzione
L’Area di produzione composta dalle tre menzioni geografiche si allarga con l’inserimento dei seguenti comuni:
Triora, Calizzano, Osiglia, Davagna, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago
Varietà di Olive
Rispetto al precedente disciplinare vengono superate le composizioni varietali obbligatorie per singoli territori. Questo vuol dire che si potrà produrre un olio a denominazione di origine delle diverse varietà locali elencate nel disciplinare di produzione, da sole o congiuntamente: Arnasca, Carparina, Castelnovina, Colombaia, Cozzanina, Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina, Lantesca (o Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (o Lizzone, Olivastrone) Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea, Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (o Principina),Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (o Gentile, Giuggiolina)Taggiasca di Feglino, Toso.
Produzione massima degli oliveti iscritti al sistema di controllo
9.000 Kg ad ettaro, con eliminazione del supplemento del 20% delle annate eccezionali.
Menzioni geografiche
Le menzioni geografiche sono facoltative e si può realizzare anche un olio a denominazione senza menzione geografica. Per utilizzare le menzioni geografiche è necessario che le olive siano prodotte e trasformate nella specifica area di produzione della menzione geografica.
Caratteristiche al consumo
Vi è un unico profilo chimico-fisico e sensoriale per l’olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP. L'olio a denominazione con o senza menzione geografica potrà essere realizzato con profili rientranti in questi indicatori:
descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22):
nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve essere =0
fruttato: mediano≥ 3,0
piccante : mediana ≤5,0
amaro: mediana ≤4,5
dolce: mediana ≥2,0
acidità massima totale espressa in acido oleico in peso non superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio numero perossidi ≤ 17 Meqo2/kg
K232≤2,30
K270 ≤0,16
Confezionamento
Sia per l'olio con le menzioni geografiche che per l'olio senza menzioni geografiche il confezionamento avviene nei comuni di tutte le menzioni geografiche.
Inoltre, possono essere utilizzati tutti i recipienti consentiti dalla normativa
Presentazione
Si può inserire in etichetta l’attributo "dolce" solo nel caso in cui la mediana dell'attributo "amaro" e quella dell'attributo "piccante" sono inferiori o uguali a 2,0
È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati tali da non trarre in inganno il consumatore.
L'uso contestuale di nomi, ragioni sociali, marchi provati tali da non trarre in inganno il consumatore. L'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda, della tenuta o della fattoria interessata.
È consentita l'indicazione delle varietà e l’indicazione monovarietale con il nome della cultivar utilizzata purché la corrispondenza varietale sia tracciata. L’indicazione delle varietà utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con caratteri di dimensione non superiore a quella dei caratteri della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure".
Consulta nella sezione "Vetrina" le schede di dettaglio.