Si rammenta agli operatori professionali iscritti al RUP, autorizzati all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi di vegetali e dei prodotti vegetali e agli operatori autorizzati all'uso del passaporto delle piante che non hanno provveduto entro la data del 31/1/2019 al pagamento annuale della tariffa fitosanitaria prevista dal D.lgs 214/05 e sue modificazioni, che è possibile regolarizzare la propria posizione eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il pagamento deve essere effettuato specificando la causale del versamento (Tariffa RUP Anno 2019) e il codice fiscale dell'azienda richiedente con le seguenti modalità:
pagamento tramite bollettino postale sul c/c postale n. 86249455 intestato alla “Regione Liguria – Servizio Tesoreria” oppure tramite bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN IT95D0760101400000086249455 parimenti intestato.
Tariffa per i controlli alla produzione ed alla circolazione
Voce |
Periodicità |
Tariffa |
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le |
Annua |
25,00 |
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante |
Annua |
50,00 |
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette |
Annua |
100,00 |
Sanzione da applicarsi per ravvedimento operoso
Momento del ravvedimento |
Sanzione edittale |
Riduzione da ravvedimento |
Sanzione ridotta da ravvedimento |
entro i primi 14 giorni |
15% |
un decimo |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno |
15% |
un decimo |
1,50% |
dal 31° al 90° giorno |
15% |
un nono |
1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione |
30% |
un ottavo |
3,75% |
Oltre al versamento della tariffa dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2019 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,80%.