moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

La normativa che governa il settore lattiero caseario introduce importanti novità, definendo puntualmente ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno degli operatori della filiera.

Anche i produttori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di legge nell'ambito della gestione del latte.
La modulistica riguardante i diversi adempimenti a cui si devono sottoporre si può ora scaricare direttamente dal sito.

Essa è costituita da modelli compilabili quali comunicazioni, dichiarazioni e richieste che la ditta deve rivolgere al Servizio coordinamento delle funzioni ispettive in agricoltura. Per quanto riguarda i trasferimenti di quota, congiuntamente o separatamente dall'azienda, c'è invece un modulo base, degli allegati e delle note esplicative, da stampare su carta bianca con Acrobat Reader. Il codice a barre, infatti, non è più obbligatorio per la registrazione del contratto da parte degli uffici regionali.

Qui di seguito trovi tutta la modulistica scaricabile per la gestione della produzione del latte.

Il regime delle quote latte è terminato il 31 marzo 2015.
Con la dgr  n.1323 del 30 novembre 2015 sono state definite le “Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015 n. 2337 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari“.
ll regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all’articolo 151 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari) ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare nel SIAN il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dai produttori. Per poter operare devono essere riconosciuti ed abilitati da parte della Regione Liguria.

Riconoscimento di un nuovo primo acquirente
I primi acquirenti di latte vaccino, se non già iscritti, poter ritirare latte direttamente dai produttori devono essere riconosciuti nell’ Albo regionale dei primi acquirenti tenuto in formato elettronico ed aggiornato dal Settore Politiche Agricole e della Pesca.
A tal fine devono presentare apposita istanza al Settore Ispettorato Agrario Regionale in relazione alla propria sede legale riportando la data presunta di inizio attività, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima all’Ufficio regionale competente utilizzando i moduli “richiesta riconoscimento acquirente” ed il modulo di dichiarazione iscrizione registro imprese.

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:
a) Sia iscritto alla CCIAA;
b) Disponga di locali in cui l’autorità competente può consultare la documentazione specifica in occasione dei controlli;
c) Possa effettuare il collegamento telematico con il SIAN;
d) Disponga di un dispositivo di firma digitale riconosciuto;
e) Si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni e a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione dei controlli;
f) Si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione Liguria ogni eventuale variazione che lo riguarda.

In questa sezione trovi la modulistica riservata ai produttori di latte e agli acquirenti.
La maggior parte degli approfondimenti riguarda le QUOTE LATTE.

L'Unione Europea, sin dal 1984, ha emanato norme e regolamenti tesi a stabilizzare la produzione di latte bovino, istituendo il cosiddetto "regime delle quote latte".
Queste norme impongono ad un'azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte o prodotti derivati il possesso della cosiddetta "quota latte", ovvero una sorta di autorizzazione (espressa in kg) alla vendita.
Più precisamente, ad ogni Stato membro è assegnato un quantitativo nazionale di latte "producibile".

Il quantitativo viene diviso in quota consegne per il latte venduto alle imprese di raccolta o trasformazione (latterie e caseifici) ed in quota vendite dirette per il latte che viene ceduto direttamente dal produttore al consumatore, tal quale o trasformato.

La quota disponibile nazionale è poi suddivisa tra tutti i produttori di latte, rispettando la suddivisione tra quote consegne e vendite dirette, in modo che ogni azienda agricola produttrice di latte abbia un suo quantitativo individuale di latte autorizzato alla vendita.
Il latte commercializzato in esubero rispetto al quantitativo autorizzato (la quota latte per l'appunto), è soggetto al prelievo supplementare - che funziona come una sorta di imposta sul latte prodotto in eccesso.
Tuttavia, prima di applicare il prelievo supplementare al soggetto direttamente responsabile del mancato rispetto del proprio tetto produttivo, viene effettuata la compensazione nazionale tra i quantitativi di latte prodotti in esubero e quelli non prodotti rispetto al consentito (è il caso dei produttori che commercializzano meno della quota disponibile), fino alla concorrenza del plafond nazionale. Il calcolo della compensazione avviene sulla base delle dichiarazioni annuali di consegna delle latterie e dei caseifici, dove vengono riportati i quantitativi di latte raccolti dai singoli produttori, nonché sulla base delle dichiarazioni annuali di vendita diretta per i produttori che vendono direttamente al consumatore.


In base alle attuali normative, le ditte che raccolgono il latte bovino direttamente dai produttori per poi commercializzarlo tal quale o trasformato devono essere riconosciute dalla Regione dove hanno la sede legale.
Ottenuto il riconoscimento (iscrizione albo), che ha funzione autorizzativa, la ditta viene inserita nell'albo regionale dei primi acquirenti con un suo specifico numero.

E' compito del produttore di latte accertarsi preventivamente che la ditta acquirente cui consegna il latte abbia ottenuto il riconoscimento regionale, in quanto i quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato revocato sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare: in pratica si paga una sanzione corrispondente al valore del latte consegnato.

Qui di seguito puoi trovare scaricabile tutta la modulistica per gestire l'acquisto e il trasporto del latte insieme alla normativa di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l’avvio, dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale.

Con questo sistema un’azienda che abbia in programma di accrescere la propria superficie vitata lo potrà fare solo se detiene una autorizzazione assegnata dalla pubblica amministrazione. Le autorizzazioni all’impianto saranno rilasciate in quattro casi:

  • a seguito della partecipazione del richiedente ad un bando pubblico annuale per l’assegnazione di nuovi impianti
  • nel caso di “conversione di diritti di impianto” (acquisiti prima del 31 dicembre 2015)
  • in caso di reimpianto a seguito di estirpo
  • in caso di reimpianto anticipato

Rilascio di autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione

L’estirpazione deve essere comunicata alla Regione o PA entro al fine della campagna entro cui è stata effettuata l’estirpazione (31 luglio di ogni anno) dopodiché, a seguito dell’istruttoria e dei controlli effettuati dalla Regione o P.A. le superfici sono iscritte nel Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è la condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione per reimpianto.

La domanda di autorizzazione per reimpianto può essere presentata entro la fine della seconda campagna successiva all’estirpazione. La Regione rilascia l’autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio.

 

La Regione verifica, almeno ogni 3 anni, il permanere dei requisiti per la registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici, effettuando puntuali controlli.
Di seguito si riporta la modulistica necessaria agli operatori agrituristici per l'aggiornamento dei loro dati.

Si ricorda che eventuali variazioni o cessazione attività delle aziende iscritte alla banca dati agriturismi, indipendentemente dalla verifica triennale, devono essere effettuate solo tramite l'opportuna modulistica scaricabile dalla sezione Esercizio dell'attività agrituristica.

Il D.M. n.2049/2012 del 1 febbraio "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici", entrato in vigore il 1° ottobre 2012, prevede che le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici debbano notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB).

Secondo il citato decreto ministeriale, possono operare sul SIB anche i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, o altri soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori secondo le modalità di conferimento della delega stabilite dalle Regioni.

In Liguria la D.G.R. n.820/2012 del 6 luglio ha stabilito che gli operatori biologici possono delegare:

  • i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso;
  • le associazioni di operatori biologici riconosciute idonee quali "prestatore di servizi" ai sensi della Legge regionale n. 22/2004;
  • i dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nel relativi ordini e collegi professionali.

La stessa delibera ha dato mandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di produzioni biologiche di definire mediante proprio atto i dettagli operativi e la modulistica. A tale scopo il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo ha emesso la circolare n. PG/2012/137971 in data 28 settembre 2012.

Link utili:
Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
L'area dedicata all'informatizzazione sul sito del SINAB
www.sinab.it

La Giunta regionale con DGR n.827 del 5/8/2020 ha approvato le "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 21/11/2007 n. 37 che disciplinano l'offerta di ospitalità ai turisti nelle case dei pescatori professionisti, offrendo ristorazione e degustazione dei prodotti tipici locali.

Si tratta di un aggiornamento non solo formale ma sostanziale che ridisegna disposizioni. Tutela i prodotti locali e soprattutto l’attività di pesca e il pescato proveniente da catture circoscritte al Mar Ligure. Disciplina aspetti inerenti l’ittiturismo, differenziandolo da altre tipologie di ospitalità e somministrazione. Ridefinisce le modalità di vigilanza e controllo collegandole alla tracciabilità del pescato e all’attività di pesca e acquacoltura.

Il testo integrale della normativa, comprendente anche le "Disposizioni igienico sanitarie" è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n° 36 parte II del 2/9/2020.

Gli imprenditori ittici, singoli o associati, potranno avviare l'attività di ittiturismo nell'ambito della quale è possibile esercitare le seguenti attività:

  1. per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  2. organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
  3. organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino;
  4. ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  5. ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico;
  6. lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura.

Il modello personalizzato della targa identificativa prevista dall'art.12 delle Disposizioni attuative, che attesta l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese ittituristiche, sarà inviato all'azienda a cura del settore regionale competente, unitamente alla sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale, in formato idoneo alla stampa. Facsimile della targa è visionabile tra gli allegati.

La Giunta regionale ha approvato la DGR n.524/2018“Competenze per il controllo sulle attività di ristorazione sulle imbarcazioni e sui galleggianti impiegati in attività di Ittiturismo e Pescaturismo. L’allegato definisce un quadro dell’attività di ristorazione che può essere svolta dall’azienda ittica nelle attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare a tutela del consumatore, contemperandoli con le esigenze produttive.
Lo scopo è offrire agli operatori del settore un compendio che precisa e incrocia le competenze dei soggetti (U.S.Ma.F, A.Li.Sa, Aziende ASL, Autorità Marittima Regionale) deputati al controllo dei requisiti tecnici e igienico sanitari che devono soddisfare imbarcazioni, fino a ieri solo riservate alla pesca, ed oggi sempre più utilizzate anche per l’accoglienza e per la somministrazione di alimenti ai turisti.

Approfondimenti: registrazione ospiti

 

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