Supporto alla viticoltura - Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM vino)

Mantenere equilibrio tra offerta e domanda a livello europeo, rendere il settore più competitivo e sostenere lo sviluppo delle produzioni di qualità sono i punti principali dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo.

Formalmente adottato dal Consiglio europeo nell'aprile del 2008, il regolamento n. 479/2008 introduce una vasta riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
I cambiamenti introdotti conferiranno equilibrio al mercato vitivinicolo, condurranno alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permetteranno di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi.

Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente restrittivo dei diritti di impianto a livello dell'UE.

Legislazione europea

La precedente OCM Vino, abrogata nell'anno 2008, era disciplinata dal Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio.
La OCM Vino è stata infatti oggetto di riforma nell'anno 2008, mediante il regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio. Sino al 31 luglio 2009, la OCM Vino è stata tradizionalmente disciplinata in modo separato dalla OCM Unica per il settore agricolo, costituita quest'ultima dal regolamento del Consiglio n.1234/2007 (qui nella versione vigente sino al 31 luglio 2009).

Dopo tale data la situazione cambia.
Infatti, per sole ragioni di semplificazione legislativa, la OCM Vino - come riformata nell'anno 2008, grazie al regolamento n.479/2008 - è stata inglobata nella OCM Unica. Mediante il successivo regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio, il contenuto del citato regolamento CE 479/2008 del Consiglio è stato traslato all'interno del regolamento CE n.1234/2007 sulla OCM Unica (qui nella versione consolidata, relativa al testo vigente a partire dal 1 agosto 2009).
Di conseguenza, al 31 luglio 2009 il regolamento n.479/2008 del Consiglio cessa di avere efficacia, restando in vigore solo più il regolamento CE sulla OCM Unica: da tale data, quest'ultimo rappresenta dunque anche il regolamento di base per il settore vitivinicolo.

  1. Le norme vigenti: regolamenti di "base"
    Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, abrogato dal 31 luglio 2009 perché inglobato nella OCM Unica, portata dal regolamento CE n.1234/2007. Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica, che a partire dal 1 agosto 2009 disciplina anche il settore vitivinicolo, recependo al suo interno quanto previsto dal regolamento CE n.479/2008.
  2. Le norme vigenti: regolamenti di attuazione
    I riferimenti - fatti dai regolamenti attuativi della Commissione al regolamento "base" n.479/2008 del Consiglio - vanno ora attribuiti alle corrispondenti norme introdotte nel regolamento n.1234/2007 del Consiglio sulla OCM Unica.
    - Regolamento CE n.555/2008 della Commissione, concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo.
    - Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione, concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
    - Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione, recante il Codice Enologico.
    - Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione, concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Legislazione italiana

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.88.

Classificazione ed etichettatura

La nuova OCM introduce importanti novità negli aspetti relativi alla classificazione dei vini ed alle modalità per la loro etichettatura. Con riferimento al primo aspetto (classificazione dei vini), il Reg. Ce 479/2008 stabilisce che a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010, e per le successive campagne, i vini comunitari dovranno essere classificati nelle seguenti tipologie:

  1. vini a denominazione di origine: ovvero i vini che vantano uno specifico legame con il territorio geografico e che dovranno essere identificati come DOP (ex DOC e DOCG) e IGP (ex IGT);
  2. vini senza denominazione di origine: ovvero i vini che non vantano uno specifico legame al territorio e che sono sostanzialmente rappresentati dagli ex vini da tavola.

I vini DOP e IGP confluiranno nell'elenco dei prodotti comunitari che già hanno ottenuto questa tipologia di riconoscimento ai sensi del Reg. Ce 510/2006; le procedure di riconoscimento e/o modifica del disciplinare di produzione, inoltre, saranno gestite a livello comunitario dalla Commissione Agricoltura e non più dalla Commissione vini del Mipaaf. Conseguenza del passaggio dei vini DOC/DOCG e IGT sotto l'ombrello normativo dei prodotti DOP e IGP sarà anche il riassetto del sistema dei controlli. La nuova OCM prevede, infatti, che questi non potranno più essere svolti da organismi interni alla filiera (Consorzi di Tutela) ma, come già accade nel panorama delle DOP/IGP, da organismi terzi e indipendenti. Pertanto, a partire dal 1 agosto 2009, i controlli ufficiali potranno essere effettuati solo da organizzazioni competenti autorizzate dal Mipaaf, di natura pubblica o privata purché, in quest'ultimo caso, conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (e, dal 1 maggio 2010, anche accreditate a fronte di tali standard).

Con riferimento al secondo aspetto (modalità di etichettatura), invece, è stato pubblicato il Reg. Ce 607/2009. Sostanzialmente per il comparto dei vini DOP/IGP (ex VQPRD e IGT) non si segnalano modifiche rilevanti, se non la possibilità di apporre, in etichetta, i loghi comunitari della DOP/IGP ed altre precisazioni relative al campo visivo per migliorare la leggibilità e quindi la tutela del consumatore. Situazione diversa, invece, si presenta per i vini senza denominazione di origine (ex vini da tavola) che potranno, facoltativamente, indicare in etichetta annata di produzione e/o varietà delle uve utilizzate (in questo secondo caso si chiameranno Vini varietali), sebbene a precise condizioni fissate dalla normativa comunitaria e nazionale.

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