Tariffa fitosanitaria e pagamenti

Tariffa fitosanitaria RUOP e Passaporto delle Piante
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’operatore professionale è tenuto a versare la tariffa per i controlli alla produzione e alla circolazione per il relativo anno solare.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, all’allegato III, Sezione III, individua i diritti obbligatori riferiti ai costi derivanti dai controlli che vengono effettuati presso gli operatori professionali registrati o autorizzati e ne stabilisce la periodicità:

  • 25 euro annui per la sede legale
  • 50 euro annui per ogni centro aziendale autorizzato all’emissione del Passaporto delle piante semplice (PP)
  • 100 euro annui per ogni centro aziendale autorizzato all’emissione del passaporto per le Zone protette (ZP)

Operatore professionale (OP)

Diritto obbligorio

OP registrato al RUOP che non rilascia passaporti PP o ZP, anche in presenza di centri aziendali in Liguria o altre regioni

25 euro per la sede legale

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria

25 euro per la sede legale + 50,00 euro per ciascun centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati in Liguria

25 euro per la sede legale + 100,00 euro per ciascun centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP con sede legale coincidente con un centro aziendale e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria

50,00 euro complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 50,00 euro per ciascun altro centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti ZP con sede legale coincidente con un centro aziendale e ulteriori centri aziendali autorizzati in Liguria

100,00 euro complessivi per sede legale e centro aziendale coincidente + 100,00 euro per ciascun altro centro aziendale autorizzato

OP registrato al RUOP e autorizzato al rilascio di passaporti PP o ZP  con sede legale in una regione e più centri aziendali alcuni dei quali in altre regioni

25,00 euro all’SFR ove ricade la sede legale + 50,00 euro o 100,00 euro al SFR competente per ciascun centro aziendale

Importazione di vegetali
Per il pagamento delle tariffe all’importazione va fatto riferimento al Regolamento (Ue) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 allegato IV capo I.
La tariffa va versata in anticipo all’atto della presentazione del Documento sanitario comune di entrata (Dsce) ed è parametrata ai quantitativi di merce in importazione.

Per il calcolo della tariffa è possibile impiegare lo strumento denominato Fitotax 2020.

Export / riexport
Per l’emissione certificati fitosanitari per l’esportazione o la riesportazione l’importo viene calcolato in conformità alla tabella dell'allegato XX parte A, sez. 1-2, del Decreto legislativo 214 del 19/08/2005 e successive modifiche e integrazioni
La tariffa va versata in anticipo all’atto della presentazione della richiesta di rilascio del certificato di esportazione o di riesportazione.

Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria
Regione Liguria per il pagamento della tariffa fitosanitaria dal 01 luglio 2020, in ottemperanza alle norme vigenti in materia (art. 65, comm

La Regione Liguria per il pagamento della tariffa fitosanitaria dal 01 luglio 2020, in ottemperanza alle norme vigenti in materia (art. 65, comma 2, del Decreto legislativo n.217/2017, come da ultimo modificata dal decreto legge n.162/2019) ha aderito al Sistema di pagamento nazionale denominato Pago PA.

a 2, del Decreto legislativo n.217/2017, come da ultimo modificata dal decreto legge n.162/2019) ha aderito al Sistema di pagamento nazionale denominato Pago PA.

Il pagamento della tariffa può essere effettuato collegandosi al sito web regionale ed entrando nella sezione “Pagamenti senza avviso”

 Le modalità di pagamento vengono dettagliate nella specifica guida.

Ritardati pagamenti - ravvedimento operoso
Ai sensi dell’art. 56, comma 4, del decreto legislativo 19/2021 diritti obbligatori di cui all’allegato III, sezione III, del decreto legislativo 19/2021, per i controlli ivi previsti, sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare.
L’art. 56, comma 5, del decreto legislativo 19/2021 prevede che per il mancato o tardivo versamento di tali diritti obbligatori si applichino le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, e 18 dicembre 1997, n.472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).

L’articolo 13 del decreto legislativo n.472/1997 disciplina la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti, che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge, la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso.

Non è applicabile il ravvedimento operoso nel caso di avvenuta constatazione della violazione.

Per il calcolo dell’importo da versare con il ravvedimento operoso è possibile impiegare lo strumento Ravvedimento operoso.

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