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Caseifici aziendali - requisiti igienico strutturali

La DGR n.856/2011 del 15 luglio prevede la possibilità per i produttori zootecnici marginali (meno di 30 Unità Bovine Equivalenti 30UBE) che effettuano operazioni di caseificazione del proprio latte nel caseificio aziendale e in possesso di registrazione ai sensi del Reg.(CE)852/04, di poter commercializzare tutto il loro prodotto senza vincoli di destinazione all'interno del territorio della provincia ove ha sede l'azienda e nel territorio delle province limitrofe. 

Per i produttori che allevano un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) superiore a 30 tale possibilità si applica con i prodotti ottenuti dal latte delle prime 30 UBE mentre i restanti devono essere destinati al consumatore finale. Tale provvedimento ha la finalità di favorire la vendita delle piccole produzioni lattiero casearie permettendone la cessione anche nella totalità ad esercizi di commercio al dettaglio in ambito locale.

L'allegato B della Dgr determina i requisiti igienico strutturali dei caseifici aziendali.

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