Controlli fitosanitari all'importazione
I controlli fitosanitari all'importazione sono verifiche obbligatorie su piante, frutta, legname, sementi e altri prodotti vegetali provenienti da Paesi extra-Ue. Il loro scopo è impedire l'ingresso di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e garantire il rispetto degli standard europei per la sicurezza del territorio e dell'agricoltura.
Chi può richiedere un nulla osta per l'importazione di vegetali?
Coloro che sono iscritti al registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) come importatori, ai sensi dell’articolo 65 comma del regolamento dell'Unione europea 2016/2031, anche tramite i loro rappresentanti in dogana.
La gestione delle pratiche e le ispezioni seguono un iter strutturato e digitalizzato:
Documentazione Richiesta
- certificato fitosanitario: le merci elencate in parte A e B dell’Annex XI Reg. (Ue) 2019/2072 devono essere sempre scortate da un certificato fitosanitario valido rilasciato dall'autorità del Paese terzo esportatore (per Paesi terzi si intendono i paesi che non fanno parte della Ue). Per la validità del certificato non devono essere trascorsi più di 14 giorni dalla data di emissione a quando la merce ha lasciato il Paese Terzo di provenienza e devono essere rispettati tutti gli altri ulteriori requisiti previsti dallo standard internazionale IPPC/FAO ISPM 12
- notifica su TRACES NT: L'operatore responsabile deve pre-notificare l'arrivo della merce compilando il pertinente documento sanitario comune di entrata (DSCE/CHED-PP) sulla piattaforma informatica europea TRACES-NT
Fasi del controllo
Presso i posti di controllo frontaliero (Bcp), gli Ispettori fitosanitari eseguono tre livelli di verifica:
- controllo documentale: verifica dei certificati e della corrispondenza della merce ai documenti allegati al DSCE/CHED-PP (polizza di carico, packaging list, fatture di vendita e altri documenti ritenuti utili per il controllo)
- controllo di identità: verifica visiva per accertare che la merce coincida con quanto dichiarato
- controllo fisico: ispezione della partita, che può prevedere il campionamento per analisi di laboratorio volte a escludere la presenza di organismi nocivi da quarantena o regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione.
I posti di controllo frontalieri della Liguria, autorizzati nel decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021, sono i porti di Genova (Genova Sampierdarena e Genova Prà), La Spezia e Savona – Vado Ligure.
Pagamento della tariffa fitosanitaria
I controlli prevedono il pagamento di tariffe obbligatorie stabilite dai regolamenti europei (allegato IV, capo I, parte VIII del regolamento dell'Unione europea 2017/625), che può essere calcolato tramite il file excel Fitotax e va effettuato tramite il sistema PagoPA
Esito dello sdoganamento
A seguito del superamento con esito soddisfacente di tutti i controlli, se previsti, il Servizio Fitosanitario convalida il DSCE/CHED-PP e rilascia il nulla osta, permettendo così alla Dogana di completare lo sdoganamento.
Controllo fitosanitario sugli imballaggi in legno
Gli imballaggi e fardaggi in legno seguono lo standard internazionale IPPC/FAO ISPM 12 e sono soggetti a controllo fitosanitario solo se accompagnano determinate merci provenienti da Bielorussia, India e Cina, come specificato dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/288
Contatti
- Genova fitosanitario.genova@regione.liguria.it
- La Spezia fitosanitariolaspezia@regione.liguria.it
- Savona – Vado Ligure fitosanitario.savona@regione.liguria.it
Approfondimenti normativi
regolamento dell'Unione europea 2019/2072
- allegato V e VII - prescrizioni particolari (che devono essere riportate per esteso nell’apposita sezione del certificato fitosanitario denominata “additional declaration”) per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di Paesi Terzi
- allegato VI - elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da determinati paesi terzi
- allegato XI parte A - elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e di cui è previsto il controllo fitosanitario obbligatorio
- allegato XI parte B - elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione ma a controllo fitosanitario non obbligatorio (controllo a campione sull’1% delle spedizioni)
- allegato XI parte C - elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione
- allegato XII - elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione
regolamento dell'Unione europea 2018/2019
Istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento
regolamento dell'Unione europea 2025/355
Modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2389 per quanto riguarda la determinazione delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione
Pest specific measures (Efsa)
Ulteriori dichiarazioni addizionali richieste da misure di emergenza specifiche per determinati organismi nocivi