moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

La Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la riconversione delle aziende che abbandonano totalmente e definitivamente la produzione di latte bovino, cedendo le proprie quote allo Stato.

Programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino:
la legge 119/2003 prevede (art.10, comma 20) l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte. I criteri attuativi del programma sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale 26/02/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26/03/2004. Per aderire al programma di abbandono si deve presentare apposita istanza alla Regione tramite gli uffici territoriali entro il 24 luglio 2004, utilizzando il modulo allegato.

Aiuti alla riconversione delle aziende che hanno abbandonato la produzione di latte vaccino:
la legge definisce inoltre (art.10, comma 21) un apposito regime di aiuti per favorire la riconversione delle aziende zootecniche oggetto di piani di abbandono. I criteri attuativi del regime di aiuti alla riconversione sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale 26/02/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 27/03/2004.

La Giunta Regionale ha approvato le "procedure di attuazione regionale del regime di aiuti all'abbandono e alla riconversione delle aziende zootecniche da latte", in applicazione del citato D.M. e nel rispetto del Piano di Sviluppo Rurale 2002-2006.

Le fattorie didattiche sono aziende agrituristiche della Liguria che rispettano i parametri previsti dalla Carta degli impegni e della qualità che contiene i requisiti e gli obblighi che le aziende devono assumersi per essere inserite nella banca dati degli agriturismi sezione delle fattorie didattiche.

L'azienda deve possedere dotazioni strutturali e condizioni di sicurezza idonee ad accogliere le scolaresche. Deve esibire il logo approvato dalla Regione e aderire a circuiti didattici specifici e fornire adeguato materiale educativo e informativo.

L'accoglienza, la visita e le attività didattiche vengono condotte dal personale dell'azienda in possesso dell'attestato di frequenza dei corsi di formazione approvati dalla Regione. Con DGR n.411/2014 sono state approvate le “Linee guida per la formazione degli operatori delle fattorie didattiche della Liguria”.
Con la DGR n.59/2020 sono state aggiornate le procedure per svolgere le attività di fattoria didattica e una nuova Carta degli impegni e della qualità.
Con decreto n.1565/2021 sono state approvate le linee guida per l'aggiornamento degli operatori delle fattorie didattiche della Liguria.

Le aziende interessate possono controllare e adeguare i propri requisiti in base alla Carta ed iscriversi alla Banca dati degli agriturismi sezione fattorie didattiche  presentando SCIA per l’attività agrituristica  presso gli uffici SUAP di competenza territoriale

Oltre alla SCIA bisogna presentare l’allegato 6 e la Carta degli Impegni e della Qualità firmata

  • Per le aziende agrituristiche i requisiti e le procedure d'iscrizione sono stati stabiliti dalla LR n.37/2007 e dalla dgr 59/2020 art.13 e allegato 7

L'acquirente effettua ogni mese almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, per il calcolo del tenore di grassi.

Per le aziende di montagna e per le aziende con un quantitativo di riferimento individuale (QRI) inferiore a Kg. 60.000, l'acquirente può fare un solo prelievo al mese sul latte consegnato da ciascun produttore.

Le analisi devono essere effettuate nei laboratori indicati dalla Regione o che operano secondo criteri standard definiti.

L'acquirente ha l'obbligo di conservare le analisi unitamente a tutta la documentazione contabile.

L'acquirente ha l'obbligo di redigere e trasmettere le dichiarazioni mensili e annuali.
Il riepilogo dei termini per i vari adempimenti si può consultare nella pagina "agenda scadenze".

Dichiarazione mensile
Gli acquirenti inviano entro l'ultimo giorno di ogni mese una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore relativi al mese precedente.
L'inoltro deve essere effettuato attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), utilizzando lo specifico modulo, anche nel caso in cui la ditta non abbia ritirato il latte.

Dichiarazione annuale
La trasmissione della dichiarazione annuale di consegna deve essere effettuata entro il 15 maggio dall'acquirente attraverso il SIAN.
Tale dichiarazione non è obbligatoria per chi ha inviato nei tempi e nei modi corretti tutte le dichiarazioni mensili.

L'acquirente, entro il 31 maggio, trasmette alla Regione una dichiarazione, firmata dal rappresentante legale. La dichiarazione comprende anche gli allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, il quale deve indicare sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte presenti in azienda nella campagna produttiva considerata.
Tale dichiarazione viene fatta utilizzando lo specifico modello predisposto da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (www.agea.gov.it).

La contabilità viene tenuta attraverso la compilazione dei seguenti registri:

  1. registro dei conferenti
  2. registro "altri fornitori"
  3. registro di raccolta

Gli acquirenti sono tenuti all'obbligo della conservazione per almeno tre anni della documentazione contabile e di ogni altro tipo di documentazione che possa consentirne il controllo.
Importante risulta acquisire e conservare la documentazione che attesti la disponibilità della quota da parte del conferente. Per gli adempimenti degli acquirenti fanno fede i dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN.


1. Registro dei conferenti

Entro il mese successivo a quello di riferimento gli acquirenti trasmettono alla Regione i dati aggiornati del registro "conferenti".
I dati contenuti nel registro vengono certificati dal Primo Acquirente mediante l'apposizione della firma elettronica.
Il registro conferenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione
  • elementi della comunicazione del quantitativo di riferimento individuale (QRI) inviata dalla Regione al produttore
  • quantitativo di riferimento individuale (QRI) e il tenore materia grassa di riferimento disponibile (TMGR)
  • quantitativo (QRI) e tenore materia grassa di periodo (TMGP) del latte consegnato mensilmente
  • quantitativo complessivo rettificato
  • quantitativo in esubero

Il registro viene messo a disposizione nel SIAN ed è attraverso il SIAN che deve essere fatto l'inoltro mensile alle Regioni, anche nel caso in cui la ditta Primo Acquirente non abbia ritirato latte dai conferenti.
Nel periodo transitorio, il registro può essere costituto dai fogli stampati su carta comune.
La rettifica dei dati del registro può essere fatta entro 20 giorni dall'invio, per esempio i dati del mese di settembre devono essere inviati entro la fine del mese di ottobre: la rettifica può essere fatta entro il 20 novembre.

Per i dati del mese di marzo l'inoltro si esegue entro il 30 aprile e l'eventuale rettifica entro il 14 maggio.


2. Registro "altri fornitori"

Il registro "altri fornitori" è costituito da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive (U.C.F.I.) competente per territorio e che contenga almeno le seguenti informazioni:

  • estremi identificativi del fornitore
  • quantitativo di latte sfuso acquistato
  • quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato

Al SIAN verranno registrati e trasmessi, con gli stessi termini e con le stesse modalità del registro mensile dei conferenti, solo i dati del registro fornitori relativi ai quantitativi di latte sfuso.
La stampa di tali quantitativi, su fogli numerati e vidimati dal competente Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive, soddisfa l'obbligo di tenuta del registro.

Il registro può pertanto risultare costituito da due sezioni: una relativa al latte sfuso e una relativa agli altri prodotti acquistati non da produttori.

3. Registro di raccolta ed elenco dei trasportatori

Il registro di raccolta è costituito da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive competente per territorio. La Regione può autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che devono comunque garantire la possibilità di controllo dei quantitativi di latte trasportati.

Le disposizioni relative al registro di trasporto entrano in vigore dal 1 gennaio 2004.
Prima di questa data è quindi necessario che i primi acquirenti provvedano a far numerare e vidimare dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio i documenti di trasporto.

Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:

  • dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario, se diverso
  • dati identificativi del trasportatore
  • targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto

Per ogni singola consegna di latte devono essere riportati:

  • ora della consegna
  • dati identificativi del produttore
  • data del trasporto
  • quantitativo di latte ritirato
  • firma del produttore o di un suo delegato
  • firma del conducente del mezzo

Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente che ne trattiene una copia mentre l'altra rimane al trasportatore.
Prima dell'inizio di ogni campagna produttiva gli acquirenti devono comunicare alla regione l'elenco dei trasportatori, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati.
Gli acquirenti devono inoltre comunicare le variazioni in corso di campagna prima che il trasportatore inizi ad operare.
La comunicazione viene fatta utilizzando il SIAN, indicando la targa dell'automezzo e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne.

Tale comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo.

Per essere riconosciuti come ditta "primo acquirente" bisogna richiedere l'iscrizione all'albo "primi acquirenti".
La ditta è tenuta a presentare, almeno 120 giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta, una richiesta alla Regione dove è ubicata la propria sede legale utilizzando l'apposito modello Mod.Acq001.

Le ditte per ottenere il rilascio devono possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (che è possibile scaricare a fondo pagina).
L'acquirente che opera senza il riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa che viene calcolata in base al prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato.

Con il modello Mod.Acq002 le ditte acquirenti riconosciute possono comunicare alla Regione l'adesione e il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.
Qualora una ditta acquirente sia associata a più di una associazione oppure organizzazione di acquirenti dovrà mandare un modello per ogni associazione o organizzazione.
Le associazioni e le organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) possono consultare i dati relativi agli acquirenti, loro associati, che hanno comunicato la propria adesione.

Se un'azienda acquirente, già riconosciuta, muta nella conduzione o nella forma giuridica non è richiesto un nuovo riconoscimento purché siano mantenuti i requisiti e si possa certificare il subentro anche negli obblighi in materia di quote latte.
Il mutamento va comunicato alla Regione che provvede alle verifiche dei requisiti.

La Regione ha l'obbligo di revocare il riconoscimento nel caso vengano meno i requisiti richiesti e in tutti i casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria: la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente ha effetto a partire dal 45° giorno successivo la notifica dell'atto di revoca e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione del latte.
L'acquirente deve comunicare ai propri conferenti l'avvenuta revoca entro 15 giorni e può chiedere un nuovo riconoscimento solo dopo sei mesi dalla data di decorrenza della revoca, con le stesse modalità utilizzate per la prima iscrizione.
Entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza le istituzioni procederanno alla valutazione e all'eventuale autorizzazione del nuovo riconoscimento, aggiornando così l'apposito albo.

In questa pagina sono disponibili indicazioni sulle attività che riguardano il lavoro nel bosco. In particolare sono presenti i diversi moduli inerenti la comunicazione, la denuncia o la richiesta per effettuare operazioni nel bosco, secondo le indicazioni del Regolamento regionale delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Sono inoltre disponibili i documenti relativi ai criteri e agli indirizzi per l'applicazione dell'art.14 (che riguarda le strade e le altre infrastrutture forestali) della L.R. n.4/1999 (legge forestale) del 22 gennaio, così come approvati con D.G.R. n.977/2011 del 5 agosto.

In particolare vengono definite indicazioni tecnico-amministrative omogenee per le piste di esbosco per le quali la competenza nell'approvazione è ora affidata alla Regione.

Per agevolare l'utenza nei rapporti con gli uffici competenti è scaricabile una modulistica appositamente predisposta. La modulistica tiene conto delle recenti modifiche all'assetto delle competenze in materia forestale, chiarite nella nota PG/2014/49396 del 10 marzo 2014, disponibile tra i download allegati.
E' inoltre possibile scaricare la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in ordine alla utilizzazione, per le attività di esbosco, delle cosiddette “gru a cavo”, anche chiamate teleferiche forestali.

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