moduli e regolamenti

moduli e regolamenti (68)

Il Decreto del Dirigente n.1163 del 26 aprile 2012 definisce la modulistica che i produttori di uva da vino devono utilizzare per le diverse istanze che è possibile chiedere alla Regione.
Le domande vanno presentate alla sede competente per territorio del Settore Ispettorato Agrario Regionale.

  • I produttori di uva da vino sono tenuti a chiedere la relativa autorizzazione, secondo le procedure indicate nella Tabella A allegata alla dgr n.1517 del 16 dicembre 2011, ed utilizzando la modulistica sotto riportata, se intendono procedere a:
    • ottenere un diritto di reimpianto avendo estirpato una superfice vitata (MODULO 2)
    • realizzare un nuovo vigneto con l'utilizzazione di un diritto precedentemente assegnato (MODULO 4)
    • ottenere l'idoneità a produrre vino a DO e/o a IG (MODULO 5)
    • ottenere l'iscrizione tardiva di un vigneto allo Schedario Viticolo (MODULO 6)
    • impiantare un vigneto per la sperimentazione o per la produzione di piante madri (MODULO 8)
    • piantare anticipatamente un vigneto (MODULO 9)
  • E' invece sufficiente una comunicazione preventiva al Settore Ispettorato Agrario Regionale per quanto riguarda:
    • la semplice estirpazione di un vigneto regolarmente registrato sul Fascicolo aziendale (MODULO 1)
    • l'impianto di un vigneto ad uso familiare per una superficie massima di 1.000 metri quadrati, per i produttori che non dispongono di altre superfici vitate e che si impegnano a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute (MODULO 10)
    • il sovrainnesto di un vigneto (MODULO 11)
  • E' previsto invece il solo obbligo di comunicazione per quanto riguarda:
    • la variazione del Potenziale vitivinicolo aziendale (MODULO 3)
    • il cambio di conduzione aziendale (MODULO 7)

Si ricorda inoltre che nel caso in cui il titolare di una istanza non fosse l'unico proprietario del vigneto, lo stesso ha l'obbligo di allegare una dichiarazione del proprietario dei terreni o del contitolare del vigneto che lo autorizza a presentare l'istanza (ALLEGATO A).

Il periodo vendemmiale è stabilito dalla legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” che all’articolo 10, comma 1 dispone che “il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare la fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno”.

Per impianti illegali si intendono quei vigneti impiantati senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto introdotti con il Regolamento CE n.822/1987. Nel regolamento CE n.491/2009 (OCM unica in vigore) nella sezione IV bis, sottosezione I  vengono suddivisi gli impianti illegali a seconda del periodo in cui è stato realizzato l'impianto stesso. Si distinguono in particolare due casi:

  1. impianti illegali tra il 1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998;
  2. impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

Per gli impianti del punto 1) : attualmente i termini per la regolarizzazione di tali impianti sono scaduti e la normativa vigente NON prevede per ora ulteriori finestre di sanatoria.

Per gli impianti del punto 2) i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite nel periodo sopraccitato come previsto da art. 85 bis comma 1 del Regolamento CE n.491/2009.

Per gli impianti anteriori al 1 aprile 1987, come conseguenza dei due casi sopraccitati, la normativa prevede che, anche senza disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto, sono legali e quindi soggetti solo alle disposizioni normative relative alla gestione del potenziale viticolo, con pagamento della sola sanzione amministrativa per la mancata e ritardata dichiarazione nello schedario viticolo regionale che ammonta ad euro 62 per ogni decara o frazione di decara (1000 mq) di superficie a vigneto, come previsto dalla legge regionale n.6 del 14 febbraio 2007 Rideterminazione di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n.4 del 21 febbraio 2007.

La superficie per poter essere sanabile al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:
1. essere coltivata a vigneto ed essere in produzione;
2. essere coltivata con varietà di uva da vino autorizzate in Regione Liguria;
3. avere anno di impianto antecedente al 1987 da comprovare con documentazione.

Il versamento deve essere effettuato  solo dopo il sopralluogo del tecnico regionale atto a verificare requisiti e superficie da sanare. Di seguito gli estremi: CC postale n.526160 intestato a Regione Liguria, causale: "sanzione amministrativa per iscrizione tardiva allo schedario viticolo"

Ad ogni territorio la sua coltivazione: questa è la filosofia per una viticoltura di qualità.
Le varietà di viti sono classificate in base a caratteristiche specifiche, come l'attitudine alla produzione di uve da vino e l'ambito territoriale di coltivazione, e vengono autorizzate dalla Regione Liguria. La classificazione è stata definita con D.G.R. n.685/2003 del 20 giugno e modificata con D.D. n. 755/2004 del 24 aprile (integrazione delle varietà Scimiscià B., Rossese Bianco B. e Barsaglina N.) e  D.D. n. 1533/2004 del 27 luglio (integrazione della varietà Albarossa N.)
Soltanto le varietà di vite per uva da vino menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione e riportate nelle delibere regionali possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino a denominazione di origine protetta.

La Regione Liguria, ma anche aziende vitivinicole singole o associate, enti di assistenza tecnica, consorzi di tutela, enti pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura, possono promuovere l'inserimento di una nuova varietà di vite. L'inserimento di una varietà di uva da vino avviene comunque dopo prove attitudinali alla coltura per almeno tre vendemmie e ultimamente all'elenco regionale si sono aggiunte antiche varietà locali come lo scimiscià, la barsaglina, il rossese bianco e l'albarossa.

Il PSR 2014-2020 prevede con la misura 6.4 Incentivi per l’attività agrituristica con l’obiettivo attraverso attività turistiche di :

  • Incrementare il reddito aziendale
  • Contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole
  • Creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole

Beneficiari sono tutti gli agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n.1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento.

Condizioni di ammissibilità:  le imprese agricole devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di aiuto L’attività agricola deve essere prevalente rispetto all’attività agrituristica Gli investimenti destinati al miglioramento dell’ospitalità aziendale sono ammissibili solo se migliorano l’offerta turistica secondo la classificazione vigente.

Allo stato attuale la delibera di approvazione per il bando per la misura 6.4 non è stato ancora approvata. Consulta la sezione del PSR 2014-2020.

Essere titolari di un'azienda agricola avviata è un requisito per chi voglia aprire un agriturismo, insieme alla disponibilità di immobili idonei all'esercizio.
L'attività agrituristica è definita dall'art.2 della legge regionale sull'agriturismo lr n.37/2007 e dalla dgr n.59/2020 ed è sostenuta e promossa dalla Regione Liguria per tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse dell'agricoltura.

Con dgr n.532/2021 "Approvazione del nuovo modello targa agriturismo, delle procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio 'Agriturismo Italia' e modifica articolo 5 comma 3 punto b dgr n.59/2020" è stato modificato il modello di targa che tutti gli agriturismi devono apporre all'ingresso del luogo ove viene espletata l'attività agrituristica (art.20 della dgr n.59/2020 "Disposizioni di attuazione per attività agrituristica").

Gli agriturismi in attività hanno tre anni di tempo, entro luglio 2024, per il cambio di targa adottando il nuovo modello approvato con dgr n.532/2021.

Il modello di targa può essere scaricato attraverso il servizio dedicato, inserendo negli appositi campi le seguenti specifiche:

  • denominazione agriturismo
  • classificazione, se presente
  • eventuale autorizzazione per le attività di fattoria didattica, oleoturismo, enoturismo

La targa deve essere di plexiglass trasparente, avere dimensioni 20X30 cm e spessore 8 mm con 4 fori per fissaggio a parete.

Maggiori informazioni possono essere richieste a: lorenzo.sassi@regione.liguria.it

Per iniziare l'attività agrituristica bisogna presentare Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al Suap (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio. La Scia, scaricabile negli approfondimenti a fondo pagina, deve essere corredata dalla tabella di calcolo dell'attività agrituristica opportunamente compilata.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi provinciali del Settore ispettorato agrario regionale:

SEDE RESPONSABILE INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO
La Spezia Maurizio Munari via XXIV Maggio 3 maurizio.munari@regione.liguria.it 010 548 4504
Genova Monica Razeti viale Brigate Partigiane 2

monica.razeti@regione.liguria.it

010 548 4100
Savona Marco Zunino corso Italia 1 marco.zunino@regione.liguria.it 010 548 8355
Imperia Alberto Brizio viale Matteotti 50 alberto.brizio@regione.liguria.it 010 548 4316

Per approfondire:

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