Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

A causa della particolare aridità, assenza di piogge e delle condizioni climatiche che tendono a favorire l’insorgere di incendi, con il Decreto n.589/2018 è stato dichiarato lo <strong>stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria</strong> a partire dalle ore 00:01 di sabato 4 agosto 2018, fino a cessazione dello stesso.
È pertanto vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, per esempio per bruciare materiale vegetale derivante da lavorazioni agricole, così come usare attrezzature che possono provocare scintille.
Si raccomanda inoltre di seguire le dieci semplici regole che servono per non mandare in fumo il patrimonio boschivo, che ricopre oltre il 70% del nostro territorio.

Ricordiamo che in questo caso la legge regionale n. 4/1999 prevede che: durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) nonché in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi nella quale possa esservi pericolo di incendio è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

In particolare:
- Art. 2 comma 2 lettere a), b), c), d) ed f): a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l’estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media; 
b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000; 
c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie; 
d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48; 
f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani. 

In caso di incendio boschivo chiamate il numero unico di emergenza 112 o il numero verde regionale “il Salvaboschi” 800.80.70.47 

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