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Autorizzazioni centri d'imballaggio uova

Nell'ambito della commercializzazione delle uova sono di recente entrate in vigore nuove norme nazionali (Decreto ministeriale del 13 novembre 2007 Applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova) e comunitarie (in primis il Regolamento Ce n. 1234 del 22 ottobre 2007 Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli) che introducono alcune novità importanti.

In particolare sono state attribuiti alle Regioni e Province autonome incarichi e competenze istituzionali per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove strutture di imballaggio delle uova. La Regione Liguria disciplina tali adempimenti con la DGR n.1306/2008 del 24 ottobre Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 13 Novembre 2007.

La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata dal titolare o legale rappresentante del centro all'Ufficio Produzioni Agroalimentari della Regione Liguria e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, utilizzando l'apposito schema di domanda allegato.

L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata al possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art.5 del Reg. (CE) n. 589/2008 e del riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.

La Regione ha inoltre il compito di verificare almeno una volta in un triennio i requisiti delle strutture autorizzate per l'imballaggio uova.

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