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Utilizzo alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Disposizioni regionali per l'uso agronomico diretto e l'uso energetico

La Giunta regionale ha approvato le nuove "Disposizioni per l'utilizzo alternativo alla distillazione (uso agronomico ed energetico) dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)" e il relativo modello di comunicazione.
Tali disposizioni, valide per la campagna 2010/2011 e seguenti, accolgono le recenti modifiche del decreto ministeriale n.5396/2008 ad opera del d.m. n.7407 del 4 agosto 2010.

La nuova normativa semplifica ulteriormente gli adempimenti burocratici, prevedendo il solo invio via fax o posta elettronica della comunicazione preventiva. Inoltre, allarga la possibilità di optare per l'uso agronomico diretto a tutti i produttori che utilizzino uve provenienti dal territorio ligure, senza limitazioni ai quantitativi di vino prodotti. L'uso energetico è consentito anche ai produttori di vino che vinifichino anche solo in parte uve provenienti dal territorio regionale.

Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:

  1. che producono nei propri impianti un quantitativo di vino e di mosto fino a 25 hl;
  2. di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità, prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati, acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Limitazioni all'utilizzo agronomico diretto

  • La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 30 quintali per ettaro. Lo spargimento è consentito sui terreni registrati sul fascicolo aziendale del produttore di vino o del produttore di uve da cui è stato ottenuto il vino.
  • I sottoprodotti devono essere interrati.
  • E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti:
    • entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
    • per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
    • sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
    • tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.152/06.
  • Non è ammesso lo spandimento delle vinacce vergini e delle fecce su terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento (con l'esclusione del letame) o dei reflui oleari.

Modalità operative
I soggetti che intendono effettuare l'utilizzo alternativo dei sottoprodotti di vinificazione devono darne comunicazione via fax o posta elettronica almeno entro il 4° giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti alimentari (ICQRF) e alla Regione Liguria - Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari competenti sul territorio in cui ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti.

La comunicazione, compilata secondo il modello scaricabile di seguito, contiene, tra l'altro:

  • la natura e la quantità dei sottoprodotti; 
  • il luogo in cui sono depositati; 
  • il tipo di destinazione; 
  • il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderle inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti; 
  • per l'uso agronomico diretto, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali.

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