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Si chiamano tradizionali quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.Lgs. n.173/1998 e D.M. n.350/1999).

Come stabilito dal Decreto del MIPAAF del 14 Luglio 2017 ogni anno, entro il 31 di dicembre, vengono inviate al Ministero delle Politiche agricole e Forestali le schede tecniche dei nuovi prodotti da inserire nell'elenco nazionale. La Liguria è la quarta regione italiana per numero dei prodotti iscritti nell'elenco nazionale. I prodotti tradizionali liguri certificati sono 299, aggiornati al 12 marzo 2019 (D.M. 7 febbraio 2019): puoi consultare tutte le schede dell'atlante.

Di seguito puoi scaricare il documento contenente le procedure per l'aggiornamento annuale dell'elenco regionale e la scheda identificativa necessaria per l'aggiornamento dell'atlante.

Puoi consultare l’elenco completo dei prodotti tradizionali agroalimentari liguri aggiornato al 12 marzo 2019.

Nell'Unione Europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative. Nel corso degli ultimi anni la legislazione si è aggiornata con l'emanazione della nuova OCM "Vino": il riferimento principale è il Regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

La nuova regolamentazione è in vigore dal 1º agosto 2009. La vecchia normativa prevedeva la distinzione dei vini in due grandi categorie: Vini da tavola e Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD). Ora, la macro distinzione concettuale è tra Vino a Origine Geografica e Vino senza Origine Geografica: i primi (DOP e IGP) sono quelli che possiedono un legame territoriale e un disciplinare i secondi non hanno né legame territoriale né disciplinare di produzione (in sostanza, sono quelli precedentemente definiti "vini da tavola"). Un'altra rilevante novità è che i controlli, come per tutti gli altri prodotti DOP e IGP, non sono più affidati ai Consorzi di Tutela ma agli Enti di Certificazione accreditati. In pratica, l'ottenimento e mantenimento delle DOCG, DOC e IGT sono a tutti gli effetti certificazione di prodotto obbligatoria (ovviamente per chi vi aderisce, potendo comunque produrre vino generico e quindi svincolarsi dai disciplinari e dalle leggi sui vini a denominazione/indicazione). Chiaramente, anche le regolamentazione per la designazione e l'etichettatura è stata aggiornata (Reg. Ce 607/2009).

La suddivisione ufficiale (Reg. Ce n. 1234/2007) ora distingue (in ordine crescente di specificità):

  • Vino (ex "da tavola");
  • Vino Varietale;
  • Vino a Indicazione Geografica Protetta IGP;
  • Vino a Denominazione di Origine Protetta DOP;
  • Vino a Denominazione di Origine Protetta DOP con indicazione della sottozona o della menzione geografica aggiuntiva.

Sino alla pubblicazione del D.LGS. 8 aprile 2010, n. 61 (ovvero dall'11 maggio 2010) la legislazione italiana in materia di vino era retta dalla storica Legge n°164 del 10/2/1992, "Nuova disciplina delle denominazioni di origine". Era questa la norma che istituì i vini da tavola, i VQPRD, etc. Il D.LGS. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) ha abolito la vecchia L. 164 e ha recepito la nuova OCM "Vino" della UE (Regolamento Ce n. 479/2008)[1]. Pertanto, le vecchie tipologie "vino da tavola", VQPRD, VSQPRD ed altre sono state eliminate (naturalmente, si potranno ancora trovare etichette, precedenti alla revisione normativa, con questi termini). Anche le nuove normative europee sulla designazione ed etichettatura dei vini sono state recepite. Anche se può sembrare riduttivo o "semplicistico" bisogna ora abituarsi a chiamare la categoria base della "piramide" unicamente "vino" senza aggiungere altre qualifiche (da tavola, etc.) in quanto la legge le ha abolite.

In Liguria complessivamente ci sono 2358 ettari di vigneti; di questi 888 ettari sono vigneti di qualità coltivati da 1900 aziende specializzate che producono complessivamente un potenziale produttivo in vino di circa 63000 ettolitri.

Igt: indicazione geografica tipica

Riconoscimento di qualità attribuito ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, come quella del vitigno.
Sono vini IGT:

  • Colline Savonesi
  • Liguria di Levante
  • Colline del Genovesato
  • Terrazze dell'Imperiese

Doc: denominazione di origine controllata

Il marchio DOC viene attribuito ai vini prodotti in zone delimitate, di solito di piccole e medie dimensioni, con indicazione del loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della doc e la disciplina di produzione è piuttosto rigida (Legge 164/92).
Sono vini DOC :

Docg: denominazione di origine controllata e garantita

Viene attribuito ai vini doc di particolare pregio qualitativo e di notorietà nazionale e internazionale. Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portano un contrassegno dello Stato che dà la garanzia dell'origine, della qualità e che consente di numerare le bottiglie.

Dop: denominazione d'origine protetta

Il marchio DOP viene assegnato a prodotti agricoli e ad alimenti le cui caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.

Sono prodotti DOP:

  • Olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" (Reg CEE 123/97). Caratteristiche :
    • tre menzioni geografiche: "Riviera dei Fiori" "Riviera del Ponente Savonese" "Riviera di Levante"
    • prima dop in Italia riconosciuta con estensione territoriale regionale
    • prima dop in Italia con adozione di un sistema di controllo pubblico
  • Basilico genovese. Caratteristiche:
    • varietà con qualità aromatiche uniche
    • adozione di un sistema di controllo pubblico

Igp: indicazione geografica protetta

Il marchio IGP viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e almeno una fase del processo produttivo (produzione, trasformazione, elaborazione) avviene in quella particolare area.
Tutte le fasi comunque devono seguire le regole del disciplinare di produzione (Reg. CEE 2081/92).

Sono prodotti IGP:

Stg: Specialità tradizionale garantita

Detto anche Attestazione di specificità (As), è il riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, che, per caratteristiche qualitative e di tradizionalità, si distingue nettamente da altri prodotti simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica.

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